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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 14 agosto 2007


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2248 del 17 luglio 2007

Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica ( DPCM 23 febbraio 2006 n. 185).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sociali, Programmazione Socio-sanitaria, Volontariato e No- profit, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue:

La Legge 5 febbraio 1992, n.104 " Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione alle persone con handicap dall'asilo all'università e assicura l'integrazione scolastica attraverso azioni per lo sviluppo delle potenzialità della persona con handicap nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione ( artt. 12 e 13).

Il DPR 24 febbraio 1994, "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap", ha stabilito che all'individuazione dell'alunno ("certificazione") in situazione di handicap provvedano lo specialista o lo psicologo esperto dell'età evolutiva (articolo 2), mentre gli ulteriori adempimenti necessari al percorso di integrazione scolastica (la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale), sono affidate ad una unità multidisciplinare (articoli 3 e 4), composta da uno specialista nella patologia segnalata, un neuropsichiatria infantile, un terapista della riabilitazione e da operatori sociali, in servizio nell'Azienda socio-sanitaria o in rapporto di convenzione con la medesima.

La Regione Veneto con propria circolare n. 33 del 1993: " Indirizzi sull'integrazione scolastica e sociale della persona con handicap" ha individuato delle linee applicative dei principi stabiliti dalla legge 104/92 in materia di integrazione scolastica, prevedendo la competenza dell'Azienda ULSS, tramite il servizio di neuropsichiatria infantile o il servizio per l'età evolutiva, nel certificare l'handicap e la diagnosi funzionale per i portatori di handicap residenti nel territorio afferente.

La procedura per gli alunni che necessitano di sostegno per l'integrazione scolastica è stata modificata dalle legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che all'articolo 35, comma 7, prevede che all'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, provvedano le aziende socio-sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con apposito DPCM.

In attuazione a quanto previsto dalla succitata disposizione normativa in data 23 febbraio 2006 è stato emanato il DPCM n.185, contenente il "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap". Il comma 1 dell'art. 2 del DPCM prevede espressamente che "Ai fini della individuazione dell'alunno in situazione di handicap le Aziende socio-sanitarie dispongano¿ appositi accertamenti collegiali nel rispetto di quanto stabilito all'art. 12 e 13 della legge 5.2.92 n. 104."

La Regione del Veneto, al fine di dare attuazione al sopra citato DPCM e al fine di garantire omogeneità di interventi, deve emanare indirizzi alle Aziende ULSS per l'organizzazione delle attività, tenendo presente che la stessa certificazione di individuazione dell'alunno in situazione di handicap costituisce soltanto la porta di ingresso al sostegno dell'alunno disabile, in quanto ad essa seguono una serie di atti e procedimenti indispensabili per la presa in carico globale e continuativa della persona, per la costruzione di " quel progetto di vita" che mira ad accompagnare e sostenere la persona disabile nel pieno esercizio dei suoi diritti di cittadinanza.

Il " progetto di vita" presuppone l'integrazione ed il coordinamento fra tutti i settori e servizi che intervengono sui bisogni della persona nei diversi periodi di vita, ma soprattutto un atteggiamento culturale e competenze professionali capaci di non perdere di vista la globalità, la complessità e l'evoluzione, nel tempo, delle necessità della persona e della sua famiglia.

Risulta, pertanto, di fondamentale importanza, anche in considerazione dei metodi di classificazione riconosciuti dall'OMS sia per l'attestazione della patologia che per l'indicazione relativa al funzionamento reale e quotidiano dei bambini, in attesa della emanazione della cheklist per i minori, promuovere e sostenere un procedimento di accertamento e riconoscimento secondo una visione caratterizzata dalla multidimensionalità, nella quale la valutazione dello stato di salute del minore è finalizzata alla quantificazione e qualificazione dei bisogni e delle abilità .

A tale fine il relatore propone che l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap sia effettuata dall'Unità di Valutazione Multidimensionale distrettuale ( UVMD) di cui alla DGR n.3242/01 secondo i criteri e modalità individuati nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

L'attività della predetta Unità di Valutazione Multidimensionale distrettuale dovrà essere svolta attraverso il potenziale raggruppamento di un certo numero di casi, in modo da effettuare vere e proprie sedute, tenuto conto anche della rete dei servizi presenti sul territorio.

Il relatore, conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-           Udito il relatore, incaricato dall'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale, dà atto che la struttura competente ha attestato la venuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale

Vista la Legge 104/1992, artt. 12, 13;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 artt, 2, 3, 4;

Vista la Circolare Regionale n.33/1993;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 art. 35, comma 7;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n.185;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3242/2001]

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di affidare all'Unità di Valutazione Multidimensionale distrettuale l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica;
  3. di approvare le modalità e i criteri di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica contenute nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
  4. di approvare lo schema di modello di domanda di accertamento di cui all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
  5. di approvare lo schema di modello di verbale di cui all'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento.

(seguono allegati)

2248_AllegatoA_198950.pdf
2248_AllegatoB_198950.pdf
2248_AllegatoC_198950.pdf

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