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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 85 del 09 settembre 2005


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2330 del 09 agosto 2005

L.R. n. 21/2002 _ La figura professionale dell'Operatore di Assistenza Termale. Approvazione tabelle A, B, C ai sensi dell'art. 12 L.R. 21/2002 e approvazione bando per la realizzazione dei percorsi formativi per il rilascio della qualifica di Operatore di Assistenza Termale. Anni formativi 2005 e 2006.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche delle Tabelle A, B e C della Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 21, art. 12 come riportate negli allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2) di approvare il bando allegato D, parte integrante del presente provvedimento, per la realizzazione dei percorsi formativi di "Operatore di Assistenza Termale", in attuazione della L.R. n. 21/2002 e L.R. n. 10/1990 e successive modifiche;
3) Di approvare lo schema di domanda, allegato E, lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti previsti per i soggetti proponenti, allegato F, il modello di Atto di Adesione, allegato G, e il formulario per la presentazione dei progetti con descrizione del percorso formativo, allegato H, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4) Di stabilire che i percorsi formativi approvati dovranno realizzarsi negli anni formativi 2005 e 2006 e concludersi entro il 30.04.2007, secondo le vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale, rinviando l'approvazione della modulistica a successivo provvedimento;
5) Di dare atto che i percorsi formativi saranno riconosciuti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/1990 e successive modifiche, ai soli fini del rilascio dell'attestato di qualifica per l'accesso lavorativo senza oneri a carico del bilancio regionale;
6) Di demandare al Dirigente regionale della Direzione Formazione l'assunzione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento che dovesse rendersi necessario per l'attuazione del presente deliberato, nel quadro anche dei principi di cui alla Legge 15.03.1997 n. 59 e alla L.R. n. 1/1997.

(La presente deliberazione completa degli allegati è pubblicata nel sito internet della Regione del Veneto all'indirizzo http://www.regione.veneto.it , ndr)


Allegato a alla dgr n. 2330 del 9/8/2005

Tabella A
Operatore di assistenza termale. Profilo dell'operatore di assistenza termale.

Ruolo
L'operatore di assistenza termale è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:
1. promuovere e conservare la funzionalità ed il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali;
2. assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali.

Competenze
Competenze tecniche
E' in grado di preparare gli ambienti di cura e di trattamento.
E' in grado di curare la pulizia, sanificazione e sanitizzazione dell'ambiente di lavoro nonché il riordino del materiale.
E' in grado di curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare nonché la conservazione del materiale sterile.
E' in grado di garantire la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti secondo protocolli stabiliti.
E' in grado di accogliere i clienti e di accompagnarli alle cure ed agli accertamenti sanitari.
E' in grado di provvedere al trasporto ed al trasferimento dei clienti impossibilitati a farlo autonomamente.
E' in grado di eseguire tutti gli interventi di competenza prescritti dal sanitario.
E' in grado di osservare e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che il cliente può presentare (pallore, sudorazione, ecc...).
E' in grado di attuare interventi di primo soccorso.
E' in grado di utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza del cliente, riducendo al minimo il rischio.
E' in grado di svolgere attività di informazione sui servizi termali offerti e sul loro corretto utilizzo.
E' in grado di dare attuazione ai piani di lavoro.
E' in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli, ecc...).

Competenze relative alle conoscenze richieste
Conosce l'organizzazione dei servizi di assistenza termale.
Conosce le principali tipologie dei clienti e le problematiche ad essi connesse.
Conosce le modalità più appropriate per rapportarsi ai clienti.
Conosce le diverse fasi di attuazione di un piano di trattamenti.
Conosce le situazioni ambientali e le condizioni del cliente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche.
Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi al cliente.

Competenze relazionali
Sa rapportarsi con il cliente comunicando in modo partecipativo.
Sa partecipare all'accoglimento del cliente assicurando una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse.
Sa sollecitare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione ad iniziative culturali e ricreative sia territoriali che residenziali.
Sa interagire con il personale sanitario.
Sa lavorare in équipe.
Sa gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.
Sa trasmettere i contenuti specifici della propria attività ai tirocinanti.

Allegato B alla dgr n. 2330 del 9/8/2005

TABELLA B
Elenco delle principali attivita' previste per l'operatore di assistenza termale

Attività di assistenza all'accoglienza diretta alla persona
Accoglie i clienti nei reparti di cura delle aziende termali.
Accompagna alle visite ed agli accertamenti sanitari.
Fornisce le informazioni di pertinenza.
Accompagna alle cure termali.
Trasporta i clienti non autonomi ed esegue i trasferimenti.
Personalizza l'ambiente di cura e trattamento.
Cura l'ambiente di lavoro sia dal punto di vista igienico che della sicurezza.

Attività di trattamento diretta alla persona
Rileva o collabora alla rilevazione di condizioni di rischio prima dell'esecuzione del trattamento termale prescritto.
Assiste il cliente prima, durante e dopo i seguenti trattamenti:
1. applicazione e disapplicazione del fango termale;
2. bagno termale;
3. bagno termale terapeutico;
4. somministrazione dell'acqua termale;
5. trattamento inalatorio.
Esegue la massoterapia termale.
Collabora alla realizzazione della rieducazione funzionale termale.
Propone, per quanto di competenza, esercizi semplici di igiene ed educazione al movimento.
Esegue, per quanto di competenza, interventi di primo soccorso.

Attività di interventi tecnici ed uso delle tecnologie
Prepara il materiale naturale termale, controlla le caratteristiche fisiche e cura la conservazione.
Verifica il funzionamento ed utilizza le apparecchiature tecnologiche di competenza.

Attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo
Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio.
Collabora, per quanto di competenza, alla definizione dei piani di lavoro ed al coordinamento delle attività interne.
Collabora alla verifica della qualità del servizio.
Concorre, rispetto alla formazione degli operatori della stessa qualifica, alla realizzazione dei tirocini.
Collabora alla definizione dei propri bisogni formativi e frequenta corsi di aggiornamento.


Allegato C alla dgr n. 2330 del 9/8/2005
TABELLA C

Corso di formazione per operatore di assistenza termale (Organizzazione didattica)

Modulo di base (200 ore)
Finalità
Il modulo di base si propone di implementare le motivazioni dei discenti e di far acquisire gli elementi conoscitivi propedeutici necessari per accedere al successivo modulo professionalizzante.
Il modulo di base è costituito interamente da lezioni teoriche.

Area socio culturale e legislativa

Elementi di legislazione socio-sanitaria, termale e del lavoro Ore 20
Elementi di etica Ore 10
Orientamento al ruolo Ore 10


Area della relazione comunicazione
Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale Ore 20
Elementi di lingua straniera Ore 35


Area tecnico-scientifica
Elementi di igiene Ore 20
Metodologia ed organizzazione del lavoro termale Ore 10
Elementi di anatomia e fisiologia Ore 40
Elementi di biologia Ore 10
Elementi di chimica, biochimica, fisica e biofisica Ore 10
Elementi di patologia generale Ore 15


Modulo professionalizzante
(240 ore di teoria _ 90 di esercitazioni _ 470 di tirocinio)

Finalità
Il modulo professionalizzante si propone di far acquisire ai partecipanti le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti propri dell'operatore di assistenza termale. Il modulo è costituito da lezioni teoriche, esercitazioni e tirocinio.

Area socio culturale e legislativa
Elementi di etica Ore 10
Rielaborazione del tirocinio Ore 20


Area della relazione comunicazione
Elementi di lingua straniera Ore 15
Elementi di psicologia applicata Ore 15


Area tecnico-scientifica e specialistica
Principi generali ed elementi di assistenza termale Ore 14
Assistenza di primo soccorso Ore 20
Elementi di fisiatria, ortopedia, traumatologia, reumatologia Ore 30
Elementi di otorinolaringoiatria Ore 5
Elementi di idrologia e fangobalneoterapia Ore 20
Metodiche di maturazione del fango termale Ore 15
Problematiche della persona anziana Ore 10
Elementi di dermatologia Ore 5
Tecnologie e strumentazioni di uso specifico Ore 6
Massoterapia termale Ore 30
Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori Ore 10
Assistenza alla persona nella mobilizzazione Ore 15


Area tecnico-operativa
Elementi di idrologia e fangobalneoterapia
(Esercitazioni)
Ore 20
Massoterapia termale
(Esercitazioni)
Ore 40
Assistenza alla persona nella mobilizzazione
(Esercitazioni)
Ore 20
Metodiche di maturazione del fango termale
(Esercitazioni)
Ore 10


Tirocinio
Osservazione aspetti organizzativi della struttura e del lavoro Ore 20
Attività idrotermale controllata ed autonoma Ore 100
Attività fangotermale controllata ed autonoma Ore 180
Attività di massaggio termale controllata ed autonoma Ore 170


MODULO DI FORMAZIONE SUPERIORE INTEGRATIVA PER OPERATORE DI ASSISTENZA TERMALE
I moduli di formazione superiore integrativa per operatore termale, si prefiggono l'approfondimento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità acquisite nel corso di qualificazione, affrontando in modo specifico le problematiche relative ad una particolare tipologia di cliente o quelle relative a nuove tecniche di intervento.
I moduli di formazione superiore integrativa per operatore di assistenza termale prevedono 75 ore di teoria e 225 ore di esercitazioni e tirocinio.
Modulo di formazione superiore integrativo in massaggio generale
(75 ore di teoria _ 225 ore di esercitazione e tirocinio)
Il modulo di formazione superiore integrativo in massaggio generale è finalizzato all'apprendimento di tecniche di massaggio tradizione e non, allo scopo di mettere l'operatore di assistenza termale in condizione di collaborare con il personale sanitario abilitato.

Programma teorico
Cenni storici Ore 02
Effetti generali del massaggio Ore 02
Indicazioni e controindicazioni Ore 02
Norme preliminari Ore 02
L'ambiente Ore 01


Il massaggiatore Ore 02
Manualità fondamentali:
sfioramento
frizione
impastamento
percussione
vibrazione
pressione
rotolamento
Ore 20
La durata della seduta Ore 01
Ispezione e palpazione della zona da trattare Ore 02
Il massaggio dei segmenti corporei:
- arto superiore
- arto inferiore
- tronco
- collo e capo
Ore 25
Introduzione alle tecniche di massaggio non convenzionale Ore 16


Esercitazioni e tirocinio
Manualità fondamentali
(Esercitazioni)
Ore 25
Massaggio dei segmenti corporei
(Esercitazioni)
Ore 30
Tecniche di massaggio non convenzionale
(Esercitazioni)
Ore 20
Osservazione aspetti organizzativi operativi dell'attività del massaggiatore Ore 10
Attività di massaggio controllata ed autonoma Ore 140

Modulo di formazione superiore integrativo in massaggio ad indirizzo sportivo
(75 ore di teoria _ 225 ore di esercitazione e tirocinio)

Il modulo di formazione superiore integrativo in massaggio ad indirizzo sportivo è finalizzato all'apprendimento di tecniche di massaggio specifiche, allo scopo di consentire all'operatore di assistenza termale di collaborare con il personale sanitario abilitato.

Programma teorico
Cenni storici Ore 02
Effetti generali del massaggio Ore 03
Indicazioni e controindicazioni Ore 03
Norme preliminari Ore 01
L'ambiente Ore 01
Il massaggiatore Ore 01
La durata della seduta Ore 01
Manualità fondamentali del massaggio stimolante pre attività sportiva Ore 15
Manualità fondamentali del massaggio defaticante post attività sportiva Ore 15
Ispezione e palpazione della zona da trattare Ore 02
Il massaggio dei segmenti corporei:
- arto superiore
- arto inferiore
- tronco
- collo
Ore 25
Problematiche più comuni legate all'attività sportiva Ore 06


Esercitazioni e tirocinio
Manualità fondamentali del massaggio stimolante pre attività sportiva
(Esercitazioni)
Ore 20
Manualità fondamentali del massaggio defaticante post attività sportiva
(Esercitazioni)
Ore 20
Massaggio dei segmenti corporei
(esercitazioni)
Ore 35
Osservazione aspetti organizzativi operativi dell'attività del massaggiatore sportivo Ore 10
Attività di massaggio controllata ed autonoma Ore 140


ALLEGATO D ALLA DGR N. 2330 DEL 9/8/2005
Bando per la presentazione di progetti formativi per operatore di assistenza termale. L.r. 21/2002.

1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Ciascun organismo proponente potrà presentare un progetto per ogni sede operativa accreditata nel Comune e/o Provincia sede del bacino termale di riferimento e relativo ad interventi formativi, della durata di 1000 ore da svolgersi in un arco temporale fino ad un massimo di diciotto mesi, finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualifica di Operatore di Assistenza Termale valido, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'accesso lavorativo nelle strutture e nei servizi termali.

2. SOGGETTI PROPONENTI
Possono presentare progetti per la realizzazione di uno o più interventi formativi per ogni sede accreditata, gli Organismi di formazione, con comprovata esperienza nel settore acquisita mediante la realizzazione di corsi di formazione analoghi in ambito termale riconosciuti dall'amministrazione regionale, iscritti nell'Elenco regionale di cui al Decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione n. 1242 del 30.10.2003 e successive modifiche ed integrazioni, accreditati nell'ambito della Formazione Superiore ai sensi della L.R. 19/2002, anche in partenariato con enti di formazione non accreditati ma con esperienza nel settore maturata con la realizzazione di corsi in ambito termale approvati dalla Regione e con specificazione delle parti di attività e di funzioni che saranno realizzati dall'ente partner e relativo monte/ore.
Pertanto, ogni soggetto proponente deve disporre di una sede accreditata nel territorio comunale e/o provinciale del bacino termale di riferimento; ciascun organismo di formazione può presentare un progetto comprendente uno o più percorsi formativi.
Gli interventi formativi riconosciuti dovranno essere realizzati nelle sedi accreditate dell'organismo di formazione o in altri idonei spazi didattici previa apposita convenzione con i contenuti minimi indicati nel modello regionale approvato con D.G.R. n. 359 del 13.02.2004. Dovrà comunque essere garantita, a pena di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del corso, la conformità degli spazi didattici utilizzati alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza (adempimento obblighi D.Lgs 626/1994, normativa prevenzione incendi, normativa sicurezza impianti, normativa antinfortunistica), nonché in tema di accreditamento.
I Soggetti proponenti devono inoltre:
a) disporre nel territorio comunale e/o provinciale nel bacino termale di riferimento, di sedi operative accreditate;
b) aver realizzato corsi di formazione approvati dalla Regione nel settore termale per almeno un anno nell'ultimo quinquennio (2000-2004);
c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o avere a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versare in stato di sospensione dell'attività;
d) non avere tra i propri amministratori persone fisiche nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
g) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni di cui ai precedenti punti.
Il possesso dei requisiti dovrà risultare, a pena di inammissibilità, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, secondo il modello allegato al bando. (Allegato F)
La non veridicità della predetta dichiarazione comporterà l'automatica decadenza dal beneficio.
Possono altresì presentare progetti per la realizzazione di uno o più interventi formativi, gli Organismi di formazione accreditati nella Formazione Superiore in possesso di esperienza specifica nel settore, anche in partenariato con enti non accreditati, i quali comunque abbiano svolto attività di formazione approvata dalla Regione in ambito termale per almeno un anno nell'ultimo quinquennio (2000-2004).
Gli enti in partnership dovranno essere in possesso di tutti i requisiti suindicati, in particolare quelli dal punto b) al punto g) per i quali dovrà essere redatta a cura dell'ente medesimo, a pena di inammissibilità, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 445/2000 (Allegato F).
Gli Organismi di Formazione potranno partecipare al bando in partnership con strutture sanitarie e dovranno convenzionarsi necessariamente per lo svolgimento del tirocinio con strutture e servizi termali nel cui ambito è prevista la figura professionale di detto operatore.
Non è ammessa delega di attività a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione della Direzione Formazione.

3. AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI
I progetti sono approvati, con decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione, nel rispetto dei seguenti presupposti:
a) Essere presentati da uno dei soggetti proponenti individuati al precedente paragrafo 2);
b) Rispettare il numero di allievi indicati nel paragrafo 5)
c) Garantire l'osservanza delle caratteristiche dell'utenza esposte nel paragrafo 6)
d) Garantire la durata e la tipologia degli interventi nei termini fissati nel paragrafo 7)
e) Essere presentati nei termini temporali e con le modalità stabilite al punto 14)

4. OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
4.1 Il Soggetto proponente del corso è tenuto:
a) per la durata del rapporto nascente dalla sottoscrizione dell'atto di adesione, a comunicare alla Regione eventuali modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo Statuto. La Regione si riserva il potere di revocare l'autorizzazione qualora, per effetto di modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, vengano meno uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla legge o dalle disposizioni regionali per accedere al riconoscimento dell'attività formativa;
b) a dotarsi di personale docente e non, in possesso di comprovata esperienza e professionalità necessarie alla realizzazione del percorso formativo. Lo svolgimento del corso con docenti in difetto dei suddetti requisiti, accertato in contraddittorio, comporta i il non riconoscimento delle lezioni svolte dal docente in difetto. Qualora ciò pregiudichi l'efficacia dell'intero corso, la Regione si riserva il potere di far luogo alla revoca del riconoscimento dell'intervento formativo;
c) a realizzare i progetti formativi in conformità al progetto approvato ed in aderenza alle disposizioni contenute nel presente bando. La difformità totale o parziale del progetto realizzato rispetto a quello approvato, fermo restando le variazioni consentite, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del riconoscimento;
d) a conformare l'attività alle indicazioni didattiche, organizzative e operative della Regione del Veneto;
e) a stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando espressamente la Regione del Veneto da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime. La Regione si riserva di verificare il rispetto della predetta obbligazione, segnalando all'INAIL, ai sensi di legge eventuali irregolarità. In particolare, la Regione non darà luogo al pagamento di spese sostenute per dette assicurazioni obbligatorie, qualora siano state accertate irregolarità segnalate all'INAIL;
f) a stipulare idonee assicurazioni finalizzate a risarcire i danni che, nell'espletamento delle attività riconosciute, formative e non, dovessero derivare ai partecipanti e/o a terzi;
g) a conservare presso la propria sede legale la documentazione probatoria relativa alle assicurazioni, nonché a tenerne copia presso la sede di svolgimento dei progetti formativi;
h) a mantenere chiaramente individuabile rispetto alle altre attività dell'ente la documentazione amministrativo-contabile riferita ai percorsi formativi;
i) a disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi;
j) a disporre delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati. La mancanza o la difformità o l'inidoneità delle attrezzature, rispetto a quanto indicato in progetto, comporta il mancato riconoscimento delle relative spese. Tuttavia, se la mancanza o la difformità o l'inidoneità è tale da pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività formativa, il contributo concesso è revocato;
k) a consegnare la documentazione prevista per la gestione delle attività nei termini indicati dal bando. In ogni caso, non vengono riconosciute attività iniziate prima della consegna della documentazione per l'avvio;
l) la delega a terzi di parte o di tutta l'attività approvata è vietata. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività.

4.2 Sottoscrizione atto di adesione
Prima dell'avvio delle attività formative il soggetto proponente dovrà sottoscrivere l'Atto di Adesione redatto secondo il modello regionale (Allegato G).
Il soggetto proponente sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni previste e degli obblighi ivi contenuti e nello specifico ad impegnarsi, ad ogni effetto di legge, a:
- realizzare le attività in conformità alle prescrizioni del bando e al progetto approvato;
- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo/organizzativo, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali, contenuti nel bando;
- pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività;
- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività in base alle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile e metterla a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate.

4.3 Divieto di cessione o di subingresso
I rapporti nascenti per effetto del presente bando non possono costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal soggetto proponente, a pena di revoca del riconoscimento, senza preventiva autorizzazione del Dirigente Regionale della Direzione Formazione.

4.4 Estraneità della Regione Veneto rispetto ai contratti
La Regione del Veneto rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che il soggetto proponente conclude con terzi in relazione al presente bando. L'ente proponente esonera da ogni responsabilità la Regione del Veneto per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.
La Regione è inoltre fin d'ora sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti del lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

5. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Ogni soggetto proponente potrà presentare un progetto per ciascuna sede accreditata per l'ambito della formazione superiore, insita nel territorio comunale e/o provinciale dove sorge il bacino termale di riferimento; il progetto deve contenere percorsi di formazione professionale per Operatore di Assistenza Termale, necessari ai fini dell'ottenimento dell'attestato di qualifica, valido ai sensi della vigente normativa per l'inserimento di questa figura professionale di nuova istituzione, nelle strutture, nelle attività e nei servizi termali.
I progetti formativi dovranno prevedere la realizzazione di corsi con un numero di allievi da un minimo di 20 fino ad un massimo di 30, salvo deroghe motivate per esigenze territoriali o del tutto eccezionali.
I singoli percorsi formativi a qualifica dovranno essere realizzati secondo il profilo, le competenze e le attività riportate nelle tabelle di cui agli Allegati A, B e C, così come modificate con il presente provvedimento a seguito di parere favorevole espresso dalla V^ Commissione Consiliare in data 26.07.05.
Il monte/ore del percorso formativo, l'articolazione dei contenuti suddivisi per aree e la elencazione del ruolo, delle competenze e delle attività di detta figura professionale sono declinate nel formulario - allegato H.

6. DESTINATARI DELL'INTERVENTO
Sono destinatari dell'intervento tutti coloro che hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o ne sono stati prosciolti, secondo la vigente normativa.
Gli aspiranti ai corsi, cittadini comunitari ed extracomunitari, dovranno dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza della lingua italiana. L'ammissione al corso avviene previo superamento di una prova selettiva mediante test e un colloquio.
Per l'accertamento dei titoli conseguiti in Paesi comunitari ed extracomunitari, dovrà essere prodotto, a cura dell'interessato, il titolo di studio richiesto per l'accesso al corso corredato di traduzione ufficiale giurata in lingua italiana in stesura originale o copia autenticata, rilasciata dalla rappresentanza italiana competente per territorio nel paese di origine o dalle competenti autorità italiane (Tribunale Ordinario).
Gli allievi che hanno interrotto il corso per gravi e giustificati motivi possono essere reiscritti al corso, previo accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze precedentemente acquisite.
L'accertamento di cui sopra deve essere preventivamente richiesto alla Direzione regionale Formazione autorizzato ed effettuato da un'apposita commissione presieduta dal Responsabile della struttura o del corso e composta da tre docenti di cui almeno uno dell'area Tecnico-operativa e uno dell'area tecnico-scientifica e specialistica.

7. DURATA DEL CORSO, DISCIPLINE D'INSEGNAMENTO E REQUISITI DEI FORMATORI
I corsi per Operatore di Assistenza Termale hanno durata massima fino a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate in moduli didattici, di base e professionalizzante. I contenuti dei moduli formativi, le attività e le competenze in esito al percorso nonché le aree disciplinari sono indicati nel Formulario per la presentazione dei progetti formativi _ Allegato H.
I percorsi formativi dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità organizzative/amministrative previste per lo svolgimento delle attività formative e secondo quanto disposto dalla L.R. 10/90, dalla L.R. 21/2002 e dalle disposizioni vigenti in materia.
I docenti incaricati per lo svolgimento delle discipline previste devono essere in possesso di idonei titoli di studio e/o formativi attinenti le discipline d'insegnamento (possesso di laurea, diploma, titolo professionale), e/o di adeguata esperienza professionale maturata nei servizi e nelle strutture termali e/o di esperienza d'insegnamento in corsi analoghi a quelli previsti dal presente bando.

8. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
I progetti formativi approvati dovranno avere inizio entro 60 giorni con l'avvio di un corso, dalla data di comunicazione agli enti interessati dell'approvazione degli interventi formativi e dovranno concludersi entro il 30.04.2007, salvo deroga preventivamente autorizzata dal Dirigente regionale della Direzione Formazione.

9. ACCERTAMENTI ASSICURATIVI
Gli studenti devono essere assicurati, a cura dell'ente gestore il corso, contro gli infortuni sul lavoro in ottemperanza al disposto di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni, e per danni cagionati a persone o a cose durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione professionale, comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede del corso.

10. TIROCINIO
Il tirocinio pratico riveste una parte fondamentale del percorso formativo in quanto destinato alla formazione specialistico/pratica dell'allievo, pertanto è necessario, per la sua realizzazione un'ampia collaborazione tra organismo di formazione e strutture e servizi che ospitano i tirocinanti.
Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'Operatore di Assistenza Termale.
Il tirocinio dovrà essere realizzato nel seguente modo:
- Osservazione aspetti organizzativi della struttura e del lavoro
- Attività idrotermale controllata ed autonoma
- Attività fangotermale controllata ed autonoma
- Attività di massaggio termale controllata ed autonoma
Al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma didattico è necessario:
- individuare le sedi di tirocinio più adatte ovvero che offrano opportunità didattiche pertinenti al percorso;
- garantire la presenza di un operatore qualificato al quale attribuire il ruolo di tutor per l'allievo;
- organizzare l'esperienza con modalità e tempi che permettano di acquisire le abilità previste, di assumere gradualmente le responsabilità proprie della qualifica, di percepire ed interiorizzare il proprio ruolo.
La frequenza del tirocinio dovrà avere carattere di regolarità e non saltuario.
La frequenza dei tirocini deve essere certificata a cura del tutor. Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale in servizio né considerarsi come attività di servizio per il personale dipendente.
Lo svolgimento del tirocinio avverrà nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, in particolare della L. R. 21/2002.

11. RICONOSCIMENTO PERCORSI FORMATIVI
I corsi per Operatore di Assistenza Termale saranno riconosciuti, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/1990, ai soli fini del rilascio dell'attestato di qualifica professionale; pertanto, non sono previsti oneri finanziari a carico del bilancio regionale per l'approvazione di detti percorsi formativi.


12. FREQUENZA ALLE ATTIVITA' FORMATIVE
La frequenza alle attività formative è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze su apposito registro.
Alle prove di valutazione finale non possono essere ammessi allievi che abbiano superato il tetto massimo di assenze (10%) delle ore complessive del corso.
Le verifiche sono effettuate da ciascun docente per la propria disciplina.
Nel tirocinio, la valutazione riguarda le competenze sviluppate in riferimento agli obiettivi specifici previsti dal progetto di tirocinio.
L'ammissione degli allievi all'esame è disposta dal collegio docenti al termine del corso.

13. VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento è effettuata da un'apposita Commissione costituita come segue:
a) un rappresentante della Regione (con funzioni di Presidente);
b) il responsabile dell'organismo o del corso;
c) tre membri interni di cui due docenti e il tutor del corso
d) un rappresentante esperto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e) un rappresentante esperto del MIUR
f) un rappresentante esperto delle OO.SS. dei datori di lavoro più rappresentative
g) un rappresentante esperto delle OO.SS. dei lavoratori più rappresentative
Per quanto non esplicitamente dichiarato nel presente bando, si fa rinvio alle disposizioni previste nella Circolare. n. 10/1991 "Prove di accertamento finali e requisiti per l'ammissione degli allievi".
Il monte ore destinato alle prove d'esame è escluso dal computo delle 1000 ore destinate alla realizzazione del percorso.
E' a carico dell'ente gestore l'onere finanziario relativo ai compensi dovuti ai componenti esterni della Commissione d'esame, come previsto dalla citata circolare regionale.
La prova finale consiste in una prova teorica (comprendente un test e un colloquio sulle discipline oggetto del percorso) ed una prova pratica.
Al termine delle prove d'esame finali è previsto il rilascio dell'attestato di qualifica, agli allievi che hanno superato con esito positivo dette prove.



14. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti, redatti su apposito formulario regionale, Allegato H, e accompagnati da relativa domanda, Allegato E dovranno essere inviati a mezzo raccomandata, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto, al seguente indirizzo:

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Direzione Regionale Formazione,
Ufficio Accreditamento, Assistenza Tecnica e Settori Specifici
Via Allegri n. 29 _ 30174 VE/MESTRE

A tal fine fa fede il timbro e data apposti dall'Ufficio postale accettante.
La domanda, e quant'altro ad essa allegato può essere anche consegnata a mano direttamente all'Ufficio protocollo della Direzione Formazione entro il termine di cui sopra. In tale ipotesi fa fede il timbro e data apposti dal predetto Ufficio
La domanda va prodotta in bollo a norma di legge; gli allegati sono prodotti in carta libera.
La mancata osservanza del termine di presentazione previsto, così come delle modalità di trasmissione e di completezza della richiesta e dei documenti, costituiscono motivo di esclusione.

15. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E MODALITA' DI VALUTAZIONE
I progetti formativi per essere presi in considerazione e valutati devono rispondere ai seguenti requisiti:
1. garantire la tipologia e la durata degli interventi formativi come stabilito ai punti 1, 5 e 7 del bando ;
2. essere presentati da uno dei soggetti proponenti individuati al punto 2, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
3. disporre di una sede accreditata nel comune e/o provincia in cui si intende svolgere il corso e dove ha sede il bacino termale di riferimento come previsto al punto 2;
4. rispettare il numero di allievi indicati al punto 5;
5. garantire l'osservanza delle caratteristiche dell'utenza esposte al punto 6;
6. rispettare i requisiti dei formatori stabiliti al punto 7;
7. essere presentati nei termini temporali di cui al punto 14;

18 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI
A. Avvio dei progetti
Ciascun intervento approvato nell'ambito di un progetto potrà essere avviato con un minimo di 20 e un massimo di 30 allievi.
Le attività formative potranno avere avvii diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari Istituti e Organismi di formazione, ferma restando la realizzazione integrale del progetto entro il 30 aprile 2007.
Nella fase di avvio ciascun soggetto provvederà a consegnare alla Direzione regionale Formazione, almeno 3 giorni prima dell'avvio di ciascun intervento, la seguente documentazione debitamente sottoscritta:
· lettera-autocertificazione di avvio dei corsi e contestuale richiesta di vidimazione del registro delle presenze;
· stampa elenco provvisorio allievi con relativo floppy disk o Cd Rom, ricavato dall'applicativo "Gestione iscritti interventi formativi", reperibile sul sito internet della Regione Veneto;
· calendario provvisorio delle lezioni.
Non saranno riconosciute attività formative iniziate prima della consegna della documentazione di avvio e della vidimazione dei registri.
Al superamento del 1° quarto del monte/ore del corso dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
· stampa elenco definitivo degli allievi frequentanti completo di tutti i dati richiesti;
· floppy disk o CD rom contenente il file relativo alle domande di iscrizione inserite obbligatoriamente tramite l'applicativo "Gestione iscritti interventi formativi", reperibile sul sito internet della Regione Veneto;
· schede del personale docente, amministrativo, di coordinamento, ecc. impegnato nel corso;

Eventuali variazioni di orario delle lezioni dovranno essere tempestivamente annotate nel registro presenze allievi; la mancata rilevazione riscontrata in sede di verifica ispettiva comporta il non riconoscimento della lezione. la mancata annotazione riscontrata in sede di verifica ispettiva comporta il non riconoscimento della lezione.
Ulteriori motivate variazioni necessarie per la prosecuzione del progetto saranno oggetto di specifica autorizzazione della Direzione Formazione.
Non potranno in ogni caso essere modificati il profilo professionale e gli obiettivi formativi previsti nel progetto originario.
In considerazione della specificità del percorso formativo proposto e della figura professionale che si va a qualificare nonché per la necessità di articolare il tirocinio secondo una calendarizzazione diversa rispetto ai normali percorsi formativi, è concessa deroga al superamento del monte/ore settimanale previsto in 40 ore,.

a) Adempimenti conclusivi
Entro 30 gg. dalla chiusura del progetto, l'ente dovrà presentare autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante di conclusione del progetto.
A conclusione di ciascun corso verrà inoltre trasmessa la seguente documentazione:
· stampa elenco finale degli allievi partecipanti al corso e relativo floppy disk;
· relazione finale;
· riepilogo presenze allievi;
· verbale d'esame;
·attestati;

b) Orario
La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

b) Frequenza
La frequenza al corso è obbligatoria e gli allievi per essere ammessi a sostenere l'esame non devono aver superato il tetto massimo di assenze pari al 10% del monte/ore complessivo.

d) Registrazione presenze
Per ogni intervento formativo dovrà essere utilizzato un registro delle presenze preventivamente vidimato dalla Direzione Formazione che conterrà l'elenco dei partecipanti in ordine alfabetico. Fatta salva la richiesta di autorizzazione all'uso di modelli diversi, il registro delle presenze, previsto a cura dell'ente gestore, deve riprodurre il modello regionale ed essere predisposto con una quantità di pagine, preventivamente numerate, superiore alle giornate previste di attività. Per i giorni in cui le lezioni si svolgono il mattino e il pomeriggio, con pausa intermedia, saranno predisposte due pagine di registro.
Il registro va compilato giorno per giorno, in tutte le sue parti, anche con riferimento alle assenze degli utenti annotando l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni. Per problemi di ordine organizzativo, è data la possibilità agli enti gestori di aggiornare settimanalmente la sola parte relativa ai totali giornalieri delle presenze e delle ore svolte ed ai relativi progressivi.
La firma sul registro del responsabile del progetto corrisponde ad un "visto" che può essere apposto ad intervalli almeno settimanali esclusivamente nei casi in cui vi sia un solo responsabile di più corsi.
In caso di smarrimento del registro presenze, l'ente gestore è tenuto ad informare tempestivamente la Direzione Formazione alla quale verrà prodotta altresì formale dichiarazione relativa all'attività svolta (allievi, docenti, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai docenti interessati.
In sede di ispezioni in itinere, le ingiustificate irregolarità od omissioni riscontrate e debitamente contestate nella tenuta dei registri (e/o fogli mobili) che attestano il regolare svolgimento dell'attività, comporteranno il non riconoscimento delle attività oggetto di irregolarità.
I registri di presenza vanno conservati agli atti dei soggetti attuatori a disposizione per eventuali controlli anche ad attività conclusa, sia in loco sia presso gli uffici della Direzione Formazione.

17. VIGILANZA E CONTROLLO
Il soggetto attuatore è tenuto a produrre a semplice richiesta della Regione, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di riconoscimento, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta.
Il soggetto attuatore è tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, e a garantire l'accesso presso le strutture sede di tirocinio da parte di personale regionale o di soggetti appositamente incaricati dalla Regione, a fini ispettivi e di controllo.
La Regione potrà effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e gestionali, con particolare riferimento alla tenuta registri.

18. REVOCA DEL RICONOSCIMENTO E PROCEDIMENTO
La Regione si riserva la potestà di revocare il riconoscimento concesso al beneficiario, nei seguenti casi:
- grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del bando;
- modifiche introdotte nel progetto, non autorizzate con atto del Dirigente regionale della Direzione Formazione o difformità progettuali.
In caso di violazioni comportanti, secondi il presente bando, la revoca totale o parziale del riconoscimento dell'attività formativa, il Dirigente regionale della Direzione Formazione, previa contestazione al beneficiario ai sensi della L. 241/90 e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento delle stesse, provvede con proprio atto motivato alla suddetta revoca del riconoscimento.

19. SOSPENSIONE CAUTELATIVA
Qualora, nei confronti del soggetto attuatore, emergano gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'attività oggetto del presente bando, la Regione si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'attività, fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Dirigente regionale della Direzione Formazione, comunicato all'interessato.

20. RINUNCIA DEL BENEFICIARIO
E' facoltà del beneficiario rinunciare al riconoscimento concesso,per l'attuazione di uno o più dei progetti oggetto del presente bando.

22. MONITORAGGIO
L'ente beneficiario ha l'obbligo di fornire, secondo modi e tempi stabiliti dalla Regione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio.
Gravi violazioni in pregiudizio delle attività a monitoraggio sopra descritte concorreranno a formare il giudizio della Regione in ordine all'affidabilità dell'organismo sotto il profilo organizzativo, qualora ciò rilevi ad ogni fine.

22. TUTELA DELLA PRIVACY
La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.
Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso dei dati personali.
Il beneficiario ha i diritti di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e successive modificazioni.

23. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle vigenti normative in materia di formazione professionale.

ALLEGATO E ALLA DGR N. 2330 DEL 9/8/2005

Marca da bollo

Oggetto: Richiesta di ammissione all'attività
di formazione professionale a qualifica
per Operatore di Assistenza Termale
Anni 2005 _ 2006
L.R. 21/2002

RACCOMANDATA A.R.
Alla GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Direzione Regionale Formazione
Ufficio Accreditamento, Assistenza Tecnica e Settori Specifici
Via Allegri, 29
30176 - VENEZIA/MESTRE

Il sottoscritto nato a il............................ domiciliato presso ............................ nella qualità di ............................dell'Ente............................ con sede in............................ Via............................ Tel. n............................. Fax n. ............................ C.F. e P. IVA............................ accreditato nell'ambito: FS iscrizione elenco n. ............................

C H I E D E

l'ammissione all'attività di formazione professionale a qualifica per Operatore di assistenza termale.
In relazione alle disposizioni sulla tutela della "privacy" - Legge 30 giugno 2003, n. 196 _ il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo. Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti e il personale amministrativo, etc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.
Documentazione allegata:
SI NO
1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
c c
2. Formulario tipo relativo all'attività proposta e relativi allegati
c c
3.Statuto o atto costitutivo
(qualora non già acquisiti dalla Direzione Formazione)
c c

data, Timbro e firma

ALLEGATI dalla F alla H (omissis)

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