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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 36 del 08 aprile 2005


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 977 del 18 marzo 2005

Criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare i criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburante, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
3. di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato 1 al presente provvedimento entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dalla stessa data cesseranno di avere efficacia i criteri regionali di cui alla D.G.R. 11 novembre 1997, n. 3906.


Allegato 1 alla DGR n. 977 del 18 marzo 2005
CRITERI REGIONALI IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Art. 1
Efficacia
1. I presenti criteri dettano la disciplina dell'orario di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso autotrazione ubicati nella Regione Veneto, con esclusione degli impianti autostradali.

Art. 2
Orario giornaliero
1. Per l'espletamento del servizio pubblico della distribuzione di carburanti per uso di autotrazione l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali di carburanti assistiti da personale deve essere di cinquantadue ore rapportate su cinque giorni e mezzo, fermo restando l'orario medio giornaliero di ore 9 e 30 minuti.
2. L'orario ha carattere flessibile e, pertanto, i gestori possono scegliere un proprio orario entro i seguenti limiti:
a) apertura non prima delle ore 5.00;
b) chiusura non dopo le 22.00;
c) chiusura domenicale e festiva;
d) chiusura infrasettimanale di mezza giornata (mattino o pomeriggio), osservando un orario minimo di ore 4,45 e massimo di ore 6,15 con chiusura antimeridiana non oltre le ore 13,00 ed apertura pomeridiana non prima delle ore 13,00.
a) L'orario così determinato va comunicato al Comune competente per territorio con lettera raccomandata a.r. almeno trenta giorni prima dell'inizio della sua applicazione e non potrà essere modificato prima del decorso di sei mesi da tale data.
b) Il Comune, qualora, per l'orario scelto, ravvisi motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio, può invitare la ditta a presentare una nuova proposta più consona alle esigenze del servizio, senza che questo comporti un aumento dell'orario scelto.
c) Per gli impianti siti in particolari zone lontane dai centri abitati, dove nella giornata del sabato la circolazione stradale risulta limitata o nulla (zone industriali, aree direzionali, etc.), il Comune, sentita la Provincia e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, può autorizzare un orario settimanale articolato su cinque giorni.
d) In attesa della determinazione dell'orario sulla base di quanto fissato al comma 2, l'orario di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti da osservare è il seguente:
a) periodo invernale: dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00;
b) periodo estivo: dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30;
c) l'inizio e la durata dei periodi vengono determinati in corrispondenza alla fissazione dell'ora legale.

Art. 3
Turni di apertura infrasettimanale e festiva
1. Nei giorni festivi è prevista l'apertura, con il rispetto dell'orario fissato ai sensi del precedente art. 2, di un numero di impianti non inferiore al 10% di quelli esistenti e funzionanti in ciascun territorio provinciale.
2. La Provincia, nel predisporre il piano dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali e festivi di cui all'art. 5, primo comma, lett. a) della Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, può prevedere la possibilità che nei Comuni, ove siano esistenti e funzionanti quattro, tre, due o un impianto, il Sindaco possa, su proposta dei gestori e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, aumentare la percentuale di cui al comma 1, rispettivamente, al 25%, al 33% o al 50%.
3. La Provincia può, inoltre, prevedere che nei Comuni isolati dotati di un solo impianto il Sindaco, su proposta dei gestori e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, possa concedere l'esenzione della chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva come pure per gli impianti siti lungo le grandi direttrici di traffico come definite dal piano regionale carburanti e dai relativi piani provinciali.
4. Nella giornata del sabato o in altro giorno della settimana, a scelta del gestore, è prevista l'apertura di mezza giornata, con il rispetto dell'orario di cui all'art. 2, di un numero di impianti stradali di carburanti non inferiore al 10% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio provinciale. La Provincia, nel predisporre il piano dei turni di chiusura degli impianti stradali di carburante, può prevedere la possibilità che nei Comuni, ove siano esistenti e funzionanti quattro, tre, due o un impianto, il Sindaco possa, su proposta dei gestori e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, aumentare detta percentuale, rispettivamente, al 25%, al 33% o al 50%.
5. Nella determinazione dei turni di apertura festiva la Provincia deve tener conto sia delle proposte avanzate dai gestori, sia dell'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza motorizzata.
6. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì, e se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
7. Nei Comuni, ove nella giornata domenicale e festiva si svolge il mercato avente carattere tradizionale, il Sindaco può concedere l'apertura degli impianti stradali di carburante.
8. Per gli impianti siti in particolari zone lontane da centri abitati dove nelle giornate domenicali e festive la circolazione stradale risulti limitata o nulla (zone industriali, aree direzionali, etc.), il Comune, sentita la Provincia, può concedere la deroga all'osservanza dei turni di apertura domenicale e festiva.

Art. 4
Turni notturni
1. Il servizio notturno viene svolto nell'ambito del territorio provinciale da un numero non superiore al 5% degli impianti esistenti dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo.
2. Le apparecchiature self-service pre-pagamento devono, di norma, rimanere sempre funzionanti.
3. L'autorizzazione al servizio notturno viene concessa dal Comune sulla base di un piano predisposto annualmente dalla Provincia rispettando:
a) l'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani e lungo le vie di accesso ai centri abitati;
b) l'eventuale rotazione annuale dei punti vendita abilitati ai turni qualora le richieste dovessero superare la percentuale sopra indicata.
4. Nel predisporre i turni notturni si deve tenere nel massimo conto la qualità dei servizi offerti al pubblico motorizzato, con particolare riguardo all'assistenza ai mezzi e alle persone, nonché alle condizioni di sicurezza fornite agli operatori addetti al servizio e all'intera gamma dei prodotti.
5. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita nonché alla disponibilità di docce e spogliatoi per gli automobilisti.
6. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare gli orari di apertura e chiusura di cui al 1° comma pena la revoca dell'autorizzazione stessa, mentre le attività complementari possono rimanere aperte 24 ore su 24.

Art. 5
Esenzioni
1. I criteri di cui al presente provvedimento si applicano agli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione quali: le benzine, le miscele, il gasolio, il gas di petroli liquefati e il metano.
2. Sono soggetti alla disciplina degli orari anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, nelle autorimesse, nelle aree degli alberghi, dei motel e dei complessi commerciali.
3. Gli impianti di distribuzione di metano e/o di gas di petrolio liquefatto (gpl), anche se inseriti in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti, sono esentati, limitatamente all'erogazione di tali prodotti, dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonché dei turni di chiusura di cui agli artt. 3 e 4, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti, salvo il caso in cui l'impianto sia dotato delle apparecchiature self-service pre pagamento.
4. I Comuni, sentita la Provincia e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, possono disporre deroghe all'orario ed ai turni di riposo, limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, per gli impianti posti nelle località di interesse turistico come definite dalla Provincia con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 5, primo comma lett. a) della legge regionale 23/03.
5. I Comuni possono altresì autorizzare esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni di cui agli artt. 3 e 4, nei seguenti casi:
- per manifestazioni che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;
- per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale.

Art. 6
Ferie
1. Su domanda dei gestori, viene autorizzata dal Comune la sospensione dell'attività per un periodo di ferie non superiore a tre settimane, di cui due consecutive, per ciascun anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.
2. Le sospensioni per ferie vengono determinate per ciascun anno solare in base a un criterio di fruizione graduale che prevede comunque l'apertura di almeno il 20% degli impianti, in modo da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonché lo svolgimento dei turni festivi e notturni.
3. Nel periodo di ferie, su scelta del gestore, può essere sospesa l'attività delle apparecchiature self-service pre-pagamento.

Art. 7
Impianti con apparecchiatura a moneta o a lettura ottica (self-service pre-pagamento)
1. Le apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service pre-pagamento), nonché gli apparecchi accettatori di carta di credito, possono continuare a funzionare anche quando l'impianto rimane chiuso in applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 6, a condizione che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale e, quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore; l'inosservanza a tale norma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10 comma, 3, della Legge regionale n. 23/03.
2. Nel periodo di ferie, su scelta del gestore, può essere sospeso il funzionamento delle apparecchiature self-service pre-pagamento.

Art. 8
Procedure
1. I Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera g) della Legge regionale n. 23/03, devono fissare gli orari dei distributori di carburanti in conformità ai contenuti dei presenti criteri.
2. I turni di apertura festiva e i turni notturni di cui agli artt. 3 e 4 vengono predisposti dalla Giunta provinciale e adottati dai Comuni per la parte relativa al proprio territorio.

Art. 9
Attività complementari
1. Le attività complementari a servizio dell'autoveicolo presenti nell'impianto, le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica facenti parte dello stesso complesso devono essere gestite, salvo loro rinuncia, dai soggetti titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'UTF, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti rispettivamente dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 2 della L. n. 287/91.
2. Qualora l'impianto sia dotato di apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service pre-pagamento), il gestore o l'esercente attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica può, in alternativa agli orari di cui all'art. 2, scegliere gli orari ed i giorni di chiusura previsti dalle relative normative di settore e determinati dall'ordinanza sindacale in materia di orari, fatto salvo quanto previsto al comma 4. L'orario così determinato va comunicato al Comune competente per territorio con lettera raccomandata a.r..
3. Gli impianti di lavaggio automatici funzionanti senza assistenza di apposito personale possono funzionare anche oltre l'orario e i turni di cui agli articoli precedenti.
4. Le autorizzazioni per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita della stampa quotidiana e periodica, rilasciate in deroga ai piani di settore secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della D.G.R. 26 maggio 2004, n. 1562, sono assentite, ai sensi dell'art 19, comma 1, lett. i), della L. n. 57/2001, esclusivamente ai soggetti titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'UTF, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 287/91, salvo loro rinuncia a favore dei titolari dell'autorizzazione. Tali attività, in quanto in deroga ai parametri comunali e, pertanto, di servizio esclusivo degli utenti dell'impianto, osservano l'orario e i turni previsti dagli artt. 2 e 3 per l'impianto di distribuzione di carburanti cui sono annesse.


Art. 10
Disposizioni generali
1. Non sono soggetti alla disciplina dei presenti criteri gli impianti di distribuzione di carburanti siti nelle immediate vicinanze dei posti di confine nazionale, sulle autostrade e sui tronchi classificati autostradali.
2. I gestori devono esporre un cartello, convalidato dal Comune e visibile al pubblico, con indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura e il turno di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo.
3. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.
4. I Comuni devono garantire libero accesso all'impianto prevedendo il divieto di sosta nonché zone di rimozione forzata del mezzo nell'area antistante le entrate e le uscite dell'impianto stesso.
5. Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 1997, n. 3906, cessano di avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

(segue allegato)

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