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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 25 del 04 marzo 2005


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 18 febbraio 2005

Criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti (art. 4, comma 2, lett. a), l.r. 23 ottobre 2003, n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare i criteri e le direttive relativi all'individuazione da parte dei comuni dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburante di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre che i criteri e le direttive di cui al presente provvedimento costituiscono norma tecnica di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti;
3. di stabilire che fino all'approvazione da parte di ciascun Comune di propri provvedimenti si applichino i criteri regionali di cui all'allegato 1. Le disposizioni comunali devono essere emanate con Deliberazione del Consiglio comunale e nel rispetto di quanto previsto nel citato allegato 1;
4. di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato 1 al presente provvedimento entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dalla stessa data cesseranno di avere efficacia i criteri regionali di cui alla D.G.R. 7 dicembre 1999, n. 4433;


ALLEGATO 1 ALLA DGR N. 497 DEL 18/2/2005

CRITERI E DIRETTIVE PER L'INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DEI REQUISITI E DELLE CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI I DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (ART. 4, COMMA 2, LETT A). DELLA L.R. 23 OTTOBRE 2003, N. 23) NONCHE' NORME TECNICHE DI P.R.C. PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.

TITOLO I
IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

CAPO 1 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE.

art. 1) Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare, viene suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:
a) zona 1 comprendente la zona territoriale omogenea A e assimilate del P.R.C.. All'interno di detta area non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti; possono essere conservati gli impianti esistenti purché non vadano a deturpare il particolare pregio storico-artistico e ambientale della zona;
b) zona 2 comprendente le zone territoriali omogenee B - C1 - C2 - E4 e assimilate del P.R.C.. All'interno di detta area è consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (lavaggio, deposito olio lubrificante, gommista, grassaggio elettrauto e officina e simili);
c) zona 3 comprendente le zone territoriali omogenee D - F (limitatamente alle zone che prevedono l'insediamento di impianti stradali di carburante) del P.R.C.. All'interno di detta zona è consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti con annesse attività commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al mezzo o di negozi integrati rivolti al veicolo ed alla persona (deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, officina, elettrauto ed officina con possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili);
d) zona 4 comprendente la zona territoriale omogenea E (esclusa E4) del P.R.C.. All'interno di detta zona è consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non vengono esclusi servizi all'automezzo (deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili). Tali impianti possono essere inseriti anche fuori dalle fasce di rispetto stradale.

CAPO 2 - PRINCIPI GENERALI.
art. 2) L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto dal P.R.C. vigente.
art. 3) I nuovi impianti, in fregio a tutte le strade comunali, devono avere le caratteristiche definite dalla legge regionale nonché dai Criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti (Piano regionale carburanti) ed essere ubicati su aree in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previsti dalle presenti norme tecniche di P.R.C.
art. 4) I nuovi impianti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'erogazione dei prodotti benzine e gasolio e, dove possibile, di gpl e metano; devono inoltre essere dotati di apparecchiature self-service pre e post pagamento nonché di servizi all'auto e all'automobilista e di autonome attività commerciali su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato.
art. 5) Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art. 22 N.C.d.S. ed art. 61, comma 3 Regolamento).
art. 6) La localizzazione dei nuovi impianti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e dei contesti di valore ambientale; gli impianti non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
art. 7) L'installazione di nuovi impianti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.
art. 8) La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel N.C.d.S. e nel Regolamento.
art. 9) Lungo le curve di raggio inferiore a mt. 300 (trecento) non può essere installato alcun impianto stradale di distribuzione di carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i mt. 300 (trecento) ed i mt. 100 (cento), l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a mt. 100 (cento), gli impianti stradali di distribuzione di carburanti potranno sorgere a mt. 95 (novantacinque) dal punto di tangenza della curva ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.
art. 10) Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto.
art. 11) L'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita al successivo art. 19. All'interno di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento (minimo 4 metri dal ciglio stradale) in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse; deve essere, inoltre, prevista presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi comprese l'impianto di lavaggio posto all'interno di fabbricati, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di mt. 4 (quattro) dal ciglio stradale e dai confini. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di mt. 10 (dieci).
art. 12) All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulottes e campers.
art. 13) I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di mt. 4 (quattro) dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.
art. 14) Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto ed a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli. Tale impianto costituisce struttura precaria e deve essere conforme alle vigenti normative ambientali ed in modo particolare a quelle inerenti all'acustica e all'inquinamento da acque sospese (nebulizzazione).
art. 15) Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate affinché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.
art. 16) I nuovi serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.

CAPO 3 - TUTELA DI BENI AMBIENTALI - ARCHITETTONICI.
art. 17) Non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:
- nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.C. e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico-artistico-architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
art. 18) Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, è consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti con le superfici di cui all'art. 9, comma 1, lett. c), della D.G.R. n. 1562/2004 preferibilmente localizzati in fregio a strade statali, regionali e provinciali e realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo. Nelle zone di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE è comunque fatta salva la normativa di tutela vigente.

CAPO 4 - SUPERFICIE MINIMA.
art. 19) La superficie minima di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti è fissata dall'art. 9 della D.G.R. n. 1562/2004 "Criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"
art. 20) La superficie da destinare alle attività complementari dell'impianto non può superare il 10% della superficie complessiva dell'area dell'impianto stesso, esclusa l'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.
art. 21) La superficie minima degli impianti stradali di distribuzione di carburante esistenti che vengono integrati con attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande (negozi, bar, edicole, ristoranti e simili) non deve essere inferiore a quella fissata all'art. 9, comma 1, lett. c) della D.G.R. 26 maggio 2004, n. 1562, e deve essere aumentata del 270% rispetto alla superficie commerciale, di cui il 180% deve essere destinato a parcheggio con un minimo di 100 mq.


CAPO 5 - SUPERFICI EDIFICABILI.
art. 22) Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i 5 metri di altezza nelle zone E e gli 8 metri nelle restanti zone; le stesse non devono, inoltre, superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non si devono superare gli indici previsti per le zone B, C1, C2, D ed F e comunque il rapporto di copertura non deve essere superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, è consentito edificare un massimo di 1200 mc. con un rapporto di copertura non superiore al 10% e la struttura può essere posizionata anche al di fuori della fascia di rispetto stradale a condizione che la stessa venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione di carburanti. Va precisato, infine, che per la zona E4 si applicano le modalità previste per la zona C2.

CAPO 6 - DISTANZE MINIME.
art. 23) Le distanze minime tra impianti stradali di distribuzione di carburanti sono quelle fissate dall'art. 10 della D.G.R. n. 1562/04 "Criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".
art. 24) Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due impianti lungo la stessa direttrice di marcia (nord-sud/est-ovest). Nel caso in cui l'impianto da installare si trovi ad una distanza da un impianto esistente inferiore a quella fissata all'art. 23, e i due impianti siano localizzati in zone omogenee comunali diverse, la distanza minima da rispettare è uguale alla media aritmetica delle distanze proprie di ciascuna delle due zone interessate.
art. 25) E' ammessa la possibilità di installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti all'interno di aree di pertinenza di centri commerciali nel rispetto delle distanze minime previste dall'art. 23. Agli effetti della misurazione delle distanze non va considerata l'eventuale viabilità interna all'area di pertinenza del centro commerciale ancorché pubblica o di uso pubblico.

CAPO 7 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI.
art. 26) Gli esercizi commerciali di vicinato, i punti vendita della stampa quotidiana e periodica e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono essere installati all'interno delle aree di servizio, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi piani comunali di settore, ove previsti.
art. 27) Può essere rilasciata, a favore dei soggetti titolari della licenza UTF e in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla relativa normativa di settore, l'autorizzazione amministrativa per l'apertura di punti vendita della stampa quotidiana e periodica e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli impianti di distribuzione di carburanti, in deroga alla programmazione di settore, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- superficie minima di servizio non inferiore a quella prevista dall'art. 19;
- distanza minima da attività similari pari a mt. 600 (seicento) ridotti a mt. 200 (duecento) all'interno dei centri abitati formalmente delimitati ai sensi del N.C.d.S. Sono ritenuti similari tutti gli esercizi di somministrazione e di vendita della stampa quotidiana e periodica anche se autorizzati congiuntamente ad altre attività;
- superfici massime concedibili: mq 5 per le edicole, mq 30 per i gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e mq 3 per la vendita di pastigliaggi, che si considerano inclusi nel settore non alimentare;
- l'area libera non deve essere inferiore al 270% della superficie di vendita o di somministrazione;
- l'area destinata a parcheggio, inclusa nell'area libera, non deve essere inferiore al 180% della superficie di vendita o di somministrazione con un minimo di mq 100;
- per gli esercizi esistenti, l'area libera e quella di parcheggio devono risultare in aggiunta alla superficie minima di servizio di cui all'art. 19 e devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.
art. 28) Le autorizzazioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande rilasciate in deroga al numero massimo previsto dai piani di settore, non possono essere cedute separatamente dall'attività principale di distribuzione di carburanti o trasferite in altro luogo.
art 29) Nel caso di più attività insistenti nell'area relativa all'impianto di distribuzione di carburanti è necessario comunicare al Comune ed al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il nominativo del responsabile unico della sicurezza antincendio.
art. 30) Ove vengano richieste superfici superiori a quelle fissate dall'art. 27, le stesse dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate dalla pianificazione di settore.

CAPO 8 - ATTIVITA' ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE.
art. 31) Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all'interno delle fasce di rispetto stradali sono ammissibili ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. L.gs. n. 32/98 le seguenti attività accessorie:
- attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente rivolti al veicolo;
- attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.
art. 32) Per area di pertinenza dell'impianto stradale di distribuzione di carburante si intende l'area su cui insiste l'impianto.

CAPO 9 - ACCESSI.
art. 33) Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 N.C.d.S. e art. 61 Regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.
art. 34) Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo B, C, D, come definite dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di mt. 3,5 (tre e mezzo), raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 12 (dodici) in asse di corsia o mt. 10 (dieci) esterna corsia. La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata. Per le strade di tipo C e D l'Ente proprietario o gestore della strada può derogare dall'obbligo delle corsie di accelerazioni e decelerazione qualora ritenga dette infrastrutture pericolose alla circolazione stradale.
art. 35) Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale tramite apposita aiuola spartitraffico, per la quale si consiglia una larghezza non inferiore a mt. 0.50 (zero e cinquanta) e non eccedente mt. 1,50 (uno e cinquanta), delimitata con un cordolo rialzato la cui altezza, misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa fra cm. 20 (venti) e cm. 30 (trenta). Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio del permesso di costruire ovvero di denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
art. 36) Le colonnine devono essere posizionate ad una distanza non inferiore a 4 metri dal ciglio della strada
art. 37) Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.
art. 38) Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di mt. 0,70 (zero e settanta) misurata dal piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna su palo indicante la società, il prezzo ed eventualmente i servizi offerti.
art. 39) In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima, così come definito geometricamente dalla specifica normativa vigente in materia (art. 16 del N.C.d.S.).
art. 40) Nel caso in cui, in luogo delle banchine stradali, esistano marciapiedi rialzati, anche la zona antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineato con questi. In tale fattispecie, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi, da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Qualora in corrispondenza degli accessi la strada presenti marciapiedi in elevazione (rialzati), deve essere evidenziata la continuità del marciapiede con modalità definite di volta in volta dagli uffici tecnici comunali, prevedendo sia la segnaletica orizzontale (zebratura) che una pendenza delle rampe non superiore all'8% e all'1% in senso trasversale, nel rispetto delle normative vigenti in materia di portatori di handicap.
art. 41) Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, al riguardo, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.
art. 42) Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali risulti indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio. Ove la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci), le stesse devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione ispezionabili per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi ed in conformità alle prescrizioni ed alle modalità impartite dal Comune, previo nulla-osta del consorzio competente per territorio, ove esistente.
art. 43) La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada deve essere rigorosamente garantita, oltre che con l'esatta applicazione di quanto definito all'art. 39, anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli Uffici comunali preposti, previo nulla osta del Consorzio competente per territorio, ove esistente.
art. 44) E' vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche. Detta prescrizione può essere derogata solo nel caso in cui sia possibile, a cura e spese del richiedente, un intervento di viabilità alternativa (entrata da una via ed uscita in altra via).
art. 45) Gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche:
1. Impianti ubicati all'interno dei centri abitati:
a) Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5:
- fronte strada non inferiore a mt.25 (venticinque) con accessi da mt.7,50 (sette e cinquanta) a mt.10 (dieci) e aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.10 (dieci); tipologia non prevista per strade con carreggiata a quattro corsie;
b) Rifornimento di gasolio per tutti i i veicoli:
- fronte strada non inferiore a mt.60 (sessanta) con accessi di mt.15 (quindici) e aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.30 (trenta).
2. Impianti ubicati fuori dai centri abitati:
a) Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5:
- fronte strada non inferiore a mt.25 (venticinque) con accessi da mt.7,50 (sette e cinquanta) a mt.10 (dieci) ed aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.10 (dieci);
b) Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:
- fronte strada non inferiore a mt.60 (sessanta) con accessi di mt.15 (quindici) ed aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.30 (trenta);
c) Strade di scorrimento a quattro o più corsie:
- fronte strada non inferiore a mt.60 (sessanta) con accessi di mt.15 (quindici) ed aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.30 (trenta) nonché due corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada.
La separazione degli accessi dell'impianto, oltre che con l'aiuola spartitraffico centrale può avvenire anche attraverso il mantenimento della scolina o della scarpata stradale;
art. 46) Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essere conformi a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada ed alle seguenti prescrizioni:
a) all'interno dei centri abitati minimo mt. 12 (dodici);
b) fuori dai centri abitati minimo mt. 95 (novantacinque).
In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi nonché il posizionamento di apposita segnaletica verticale. Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e quelli ubicati sotto la canalizzazione semaforica.
La distanza da incroci e da accessi di rilevante importanza non deve essere inferiore a mt. 95 (novantacinque) dagli estremi degli accessi più vicini e va misurata dagli accessi veri e propri e non dalle corsie di accelerazione e decelerazione. Per accessi di rilevante importanza si intendono quelli larghi più di tre metri o destinati ad un traffico superiore a 50 automezzi giornalieri.
art. 47) Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di mt. 75 (settantacinque) e mt. 60 (sessanta) e larghezza non inferiore a mt. 3,5 (tre e mezzo) raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 12 (dodici) in asse corsia.

CAPO 10 - ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI.
art. 48) L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 agosto 1966, n. 8321, del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato generale circolazione e traffico.
In particolare, l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia stata accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni.
In presenza di tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c) della precitata circolare.
In ogni caso, l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e, a cura e spese del richiedente, ne è prescritta la reintegrazione nel luogo indicato dal Comune rispettando il rapporto di 3 (tre) esemplari per ogni albero abbattuto.

CAPO 11 - INSEGNE.
art. 49) La Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha l'obbligo di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) indicante, in caratteri ben visibili, oltre al nominativo della Società, i prezzi dei prodotti erogati ed eventualmente i servizi esitati.
L'insegna deve essere posta nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. le insegne parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq. 20 (venti);
2. le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq. 6 (sei) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
3. le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale in corrispondenza delle aiuole spartitraffico; possono, inoltre, essere posizionate lungo le corsie di accelerazione e decelerazione in corrispondenza degli accessi;
4. deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riproducente il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
5. le insegne devono essere posizionate ad almeno mt. 2 (due) dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;
6. l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq e comunque non deve provocare abbagliamento, distrazione o ingenerare confusione per i colori adottati, soprattutto se posta in prossimità di impianti semaforici o intersezioni;
7. l'insegna deve avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere a forma di disco o triangolo;
8. l'insegna deve rispettare una distanza minima da tutti gli altri cartelli non inferiore a mt. 20 (venti) lineari.
9. l'insegna non deve intralciare a visibilità sia in ingresso che in uscita dall'impianto e non deve ostacolare in altezza né persone né veicoli. Il posizionamento dell'insegna non dovrà presentare alcuna sporgenza fuori terra (basamento) e le paline di supporto non dovranno essere a spigolo vivo, ma arrotondate, fatto salvo quanto previsto all'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 42/04.
art. 50) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 507/93. L'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'insegna, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
art. 51) È esteso anche nelle strade di tipo C e D quanto previsto dall'art. 23 del N.C.d.S. e dall'art. 52 del relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi pubblicitari.

CAPO 12 - SEGNALETICA.
art. 52) Tutti gli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti ed individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra. La segnaletica deve essere mantenuta sempre efficiente.

CAPO 13 - MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI.
art. 53) Sugli impianti esistenti possono essere eseguite:
- le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- le modifiche di cui all'art. 3, comma 2, della Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23;
- le ristrutturazioni di cui all'art. 7, comma 1, della dgr 1562/2004, nel rispetto delle normative sull'inquinamento e di quanto espressamente previsto agli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Capo 2; all'art. 22 del Capo 5, all'art. 27 del Capo 7 ed al Capo 14.
art. 54) La sostituzione dei serbatoi, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e della D.G.R. 3 ottobre 2003, n. 2922. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento dei nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse. Tali operazioni devono essere attestate da opportuna documentazione.

CAPO 14 - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE.
art. 55) Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento ed alla rimozione deve prevedere:
a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;
b) il ripristino dell'area nella situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.C.;
c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
d) la bonifica del suolo (al riguardo, deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo). La rimozione dei serbatoi, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e della D.G.R. 3 ottobre 2003, n. 2922. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo o dell'acqua di falda, al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.
e) la chiusura degli accessi.

TITOLO II
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI
AD USO PRIVATO E PER NATANTI

CAPO 15 - PRESCRIZIONI A TUTELA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO.
art. 56) I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori).
Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.
art. 57) Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere idonei sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).

CAPO 16 - IMPIANTO PER NATANTI - TIPOLOGIA.
art. 58) Per gli impianti natanti per diporto, la tipologia di impianto da autorizzare deve essere quella prevista all'art. 23, commi 1 e 2, della DGR n. 1562/04.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 17 - DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI.
art. 59) La documentazione da allegare alla domanda di permesso a costruire e di autorizzazione petrolifera è la seguente:
a - relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta progressiva km.ca del progettato impianto stradale di distribuzione di carburanti e la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici;
b - analitica autocertificazione corredata da una perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo, attestante che la richiesta rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonchè le norme di indirizzo programmatico della Regione ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche di cui alla presente normativa;
c - certificazione concernente la sicurezza sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale;
d - planimetrie in scala catastale riproducenti una zona sufficientemente estesa rispetto al punto d'intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;
e - estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a 6 mesi;
f - planimetrie dello stato di fatto in scala 1:200, rilevate topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso, atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame;
g - planimetrie in scala 1:100 di eventuali locali destinati alle attività complementari;
h - planimetria, in scala 1:500, con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto, nonchè la sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde ed alla recinzione, per la quale sono inoltre richiesti sezione e prospetto tipo in scala 1:20 e sezione quotata in scala 1:100 dell'eventuale spazio pubblico sulla quale la recinzione prospetta. Nella stessa planimetria od in altra separata devono essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;
i - planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed, eventualmente, pedonali, previsti all'interno dell'area;
j - tutti i prospetti esterni in scala 1:100; qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate adiacenti;
k - almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 con indicata la quota di riferimento per le altezze;
l - i dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati o attrezzature, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;
m - dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrità del suolo e sottosuolo, in particolare è vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili se non quando la conseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) e dall'Ufficio Tecnico del Comune;
n - documentazione fotografica con elaborati riportanti i coni visivi.
Per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato la documentazione da allegare alla domanda di permesso a costruire e di autorizzazione petrolifera è limitata a quella di cui ai punti a), b), c), d), e), k) e n).
art. 60) Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(segue allegato)

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