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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 135 del 31 dicembre 2004


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4038 del 22 dicembre 2004

Legge regionale 13 agosto 2004, n.15. Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto. Articolo 34. Disciplina delle vendite straordinarie. Anticipazione date di inizio delle vendite di fine stagione invernale 2004-2005.

L'Assessore alle Politiche per l'agricoltura, commercio e artigianato, arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue: Con la legge regionale 13 agosto 2004, n.15, di seguito denominata "legge regionale" sono state emanate le norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto. L'articolo 34 della legge regionale prevede che la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione al consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali. In particolare, in materia di vendite di fine stagione invernale, l'attuale disciplina regionale, stabilita con deliberazione n.3167 del 26/11/2001, prevede che tali vendite possono svolgersi dal 7 gennaio al 28 febbraio. A seguito di numerose richieste presentate dalle associazioni di categoria e dei consumatori, in relazione alla stagnazione dei consumi che si sta manifestando in modo sempre più marcato negli ultimi tempi, si ritiene necessario ed opportuno procedere all'anticipazione dell'inizio delle vendite di fine stagione invernale 2004-2005 alla data del 3 gennaio 2005, mantenendo invariata la data del 28 febbraio per la conclusione delle vendite di cui trattasi. Al fine di assicurare la concreta applicazione delle presenti disposizioni è necessario, altresì, consentire agli operatori di presentare la relativa comunicazione al Comune competente prescindendo dal termine di 10 giorni precedenti l'inizio delle vendite di fine stagione, previsto dalla vigente disciplina in materia di vendite straordinarie di cui alla deliberazione n.3167 del 26/11/2001. Le presenti disposizioni sono state sottoposte all'esame delle rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, appositamente convocate, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale, in data 15/12/2004. L'Assessore per le Politiche dell'Agricoltura, Commercio e Artigianato, arch. Giancarlo Conta, conclude la propria relazione e pone il presente provvedimento all'esame della Giunta regionale.

La Giunta Regionale

. Vista la legge regionale 13 agosto 2004, n.15, ed in particolare l'articolo 34; . Sentite le rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori; . Richiamata la propria deliberazione n.3167 del 26/11/2001 in materia di vendite straordinarie; . Visto l'articolo 32, lettera g) dello Statuto della Regione Veneto; . Udito il relatore Assessore arch. Giancarlo Conta, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, comma II^, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

delibera

1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, la propria deliberazione n.3167 del 26/11/2001, anticipando la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale 2004-2005 al 3 gennaio 2005. 2. di consentire agli operatori la presentazione della relativa comunicazione al Comune competente prescindendo dal termine di 10 giorni precedenti l'inizio delle vendite di fine stagione, previsto dalla disciplina in materia di vendite straordinarie di cui alla deliberazione n.3167 del 26/11/2001.

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