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Materia: Urbanistica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3902 del 03 dicembre 2004
Comune di Cerea (VR). Piano Regolatore Generale _ Variante n. 11. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61
L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce: "Il Comune di Cerea (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 15.01.1985, successivamente modificato. Con deliberazione di Consiglio n. 75 del 28.12.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6980 del 22.04.2002. La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 25 osservazioni entro i termini, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con deliberazione n. 13 del 06.04.2002. La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 223 del 27.08.2003. La variante è stata sottoposta all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 13.11.2003 con parere n. 457, altresì introducendo una parziale modifica ed integrazione, ai fini delle controdeduzioni, alla proposta regionale ai sensi dell'art. 46 delle L.R. n. 61/1985. Tali pareri sono stati fatti propri nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 201 in data 30.01.2004, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85 e con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85. In data 27.03.2004 con deliberazione n. 19 il Consiglio Comunale controdeduceva alla proposte di modifica, fornendo le integrazioni richieste. Il Comune di Cerea (VR), con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27.03.2004, controdeduceva alle proposte di modifica, esclusivamente per quanto riguarda le Varianti Puntuali, individuandole ed elencandole, come richiesto con D.G.R. 201/2004 succitata, fornendo le integrazioni richieste. La procedura di pubblicazione e deposito delle suddette Varianti Puntuali è regolarmente avvenuta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni di cui il Comune ha preso atto con deliberazione di Consiglio n. 26 dello 28.06.2004. Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 284 del 03.11.2004, con 9 voti favorevoli 4 voti contrari ed 1 astenuto dei 14 presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune." L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento. La Giunta regionaleUDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica; VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;
delibera
A) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cerea (VR), facendo proprie le motivazioni e conclusioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale n. 284 del 03.11.2004, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da: 1_ "Variante n° 11 al P.R.G. - controdeduzioni alle proposte di modifica contenute nella D.G.R. 201/2004"; 2_ Progetto norma 28 "Transpolesana" U.I.7 "Parco tematico" Schemi illustrativi 3- Tav. 13.1 _ 1 P.R.G. Intero Territorio Comunale _ Asparetto, Scala 1 : 5000 4- Tav. 13.1 _ 2 P.R.G. Intero Territorio Comunale _ Cerea, Scala 1 : 5000 5- Tav. 13.1 _ 3 P.R.G. Intero Territorio Comunale _ Palesella, Scala 1 : 5000 6- Tav. 13.1 _ 4 P.R.G. Intero Territorio Comunale _ Frescà, Scala 1 : 5000 7- Tav. 13.1 _ 5 P.R.G. Intero Territorio Comunale _ Cherubine, Scala 1 : 5000 8- Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo _ schede di intervento _ scheda n. 1; 9- Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo _ schede di intervento _ scheda n. 2; 10- Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo _ schede di intervento _ scheda n. 3; 11- Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo _ schede di intervento _ scheda n. 4; 12- Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo _ schede di intervento _ scheda n. 5; 13- Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo _ schede di intervento _ scheda n. 6;
"Allegato alla DGR n. 3902 del 3 dicembre 2004 Regione del Veneto Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" Argomento n. 284 in data 03.11.2004 (omissis) parere Comune di Cerea _ (VR). Piano Regolatore Generale. Variante Parziale n° 11. Controdeduzioni. PREMESSE: - Il Comune di Cerea - VR è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 152 in data 15.01.1985 e successivamente modificato. - Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 in data 28.12.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale n° 11, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6980 in data 22.04.2002, acquisita agli atti della Regione in data 07.05.2002 Prot. n° 2913. - La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n° 25 osservazioni entro i termini alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 13 dello 06.04.2002. - La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n° 223 del 27.08.2003 con 13 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune. - La variante è stata sottoposta all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 13.11.2003 con parere n. 457, altresì introducendo una parziale modifica ed integrazione, ai fini delle controdeduzioni, alla proposta regionale ai sensi dell'art. 46 delle L.R. n. 61/1985. - Tali pareri sono stati fatti propri nelle considerazioni e conclusioni della Giunta Regionale con deliberazione n° 201 in data 30.01.2004, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la Variante Parziale n° 11 al Piano Regolatore, con introduzione di modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85 e con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85. - Il Comune di Cerea (VR), con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.03.2004, controdeduceva alle proposte di modifica, fornendo le integrazioni richieste con queste ultime, conseguentemente trasmesse per la superiore approvazione con nota n. 4630 del 06.04.2004, e acquisita agli atti della Regione in data 19.04.2004 Prot. n° 266442. - Il Comune di Cerea (VR), con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27.03.2004, controdeduceva alle proposte di modifica, esclusivamente per quanto riguarda le Varianti Puntuali, individuandole ed elencandole, come richiesto con D.G.R. 201/2004 succitata, fornendo le integrazioni richieste con queste ultime, conseguentemente trasmesse per la superiore approvazione con nota n. 4630 del 06.04.2004, e acquisita agli atti della Regione in data 19.04.2004 Prot. n° 266442. - La procedura di pubblicazione e deposito delle suddette Varianti Puntuali è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni di cui il Comune ha preso atto con deliberazione di Consiglio n. 26 dello 28.06.2004. Le modifiche proposte ai sensi dell'art. 46 L.R. 61/85 sono le seguenti: Proposta di modifica n. 1) Progetto Norma n° 28 Transpolesana Ambito n° 7 PARCO TEMATICO (P.N. 28 U.I. n° 7) - L'insediamento proposto non è correttamente inquadrato in un progetto di sviluppo urbano coerente con gli insediamenti esistenti in quanto si configura come un episodio avulso dal contesto urbanizzato esistente del capoluogo con il quale si rapporta unicamente attraverso una viabilità di connessione territoriale a livello locale la quale, nell'ipotesi che l'intervento venisse realizzato, dovrebbe essere opportunamente potenziata in rapporto al nuovo ruolo che assumerebbe. - Altresì l'ubicazione decentrata rispetto al contesto urbano non risulta idonea a garantire una corretta integrazione tra le diverse funzioni correlate alla residenzialità, innescando dei meccanismi di "pendolarismo indotto" inopportuni e facilmente evitabili con una diversa localizzazione che persegua un disegno urbano compiuto con un susseguirsi organico di residenza e servizi. - Tale previsione risulta inoltre in contrasto con la tutela delle valenze agronomiche del territorio rurale nel quale è inserito, che conserva ancora una buona integrità sia sotto il profilo agronomico che ambientale, nonostante lo sviluppo spontaneo che si è avuto nel Comune di Cerea negli ultimi decenni coinvolgendo nei processi di trasformazione buona parte del territorio agricolo in assenza di una pianificazione razionale. - L'utilizzazione di tale area risulta inoltre limitata dalla presenza di un elettrodotto che genera una conseguente fascia di rispetto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. - Nonostante la delibera di chiarimenti del C.C. n° 5 del 22.02.2003, le quantità espresse nella Normativa adottata continuano ad essere non coerenti tra loro. Infatti, come già evidenziato in precedenza, l'intervento prevede l'utilizzo di una Superficie Territoriale complessiva di Mq. 228.930, suddiviso in tre Zone: D6.1 _ Bordo verde e viabilità di Mq. 66.985; D6.2 _ Attrezzature commerciali di Mq. 66.830; D6.3 _ Centro natatorio e parco sportivo di Mq. 53.877. La sommatoria delle quali dà un totale di Mq. 187.692, evidenziando una incoerenza con il precedente dato della Superficie Territoriale complessiva, quantificabile in una differenza di Mq. 41.238. - La prevista "Grande Struttura di Vendita" inoltre non risulta supportata da un'idonea "verifica di compatibilità" ai sensi dell'art. 15, punto 5, della LR 37/99. Per le motivazioni suesposte se ne propone pertanto lo stralcio, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, e riclassificazione come sottozona rurale E2 in conformità alle previsioni del P.R.G. vigente. Proposta di modifica n. 2) Progetto Norma n° 37 Remedello - Il P.N. prevede l'inserimento di una nuova Zona produttiva D1.3 contenuta all'interno degli svincoli di raccordo tra la SS. 434 e la viabilità di livello comunale e provinciale. Buona parte del perimetro di tale zona risulta inoltre lambito dal corso d'acqua vincolato, ai sensi del D.Lgs 490/99 titolo II°, denominato Lavigno. Si ritiene che la nuova Zona D1.3 possa precludere o vincolare la definizione della nuova viabilità da realizzare in questa parte di territorio, che peraltro non è ancora sviluppata a livello di progetto definitivo. La proposta di stralcio è inoltre supportata dalla necessità di limitare comunque delle previsioni urbanistiche che comportano un'ulteriore appesantimento e compromissione della funzionalità della viabilità esistente. Altresì risulta necessario garantire un'idonea tutela del corso d'acqua vincolato sopracitato, evitandone la compromissione con la costruzione di nuovi fabbricati produttivi anche all'interno di una fascia di rispetto della profondità di 50 mt da mantenere inedificata. ai sensi dell'art. 27 della LR 61/85. Per le motivazioni suesposte si propone lo stralcio della stessa, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 e pertanto si confermano le previsioni di P.R.G. vigente. Proposta di modifica n. 3) Viabilità di attraversamento - Premesso che la "Variante al P.R.G. n° 12" già approvata con D.G.R. n° 2110 del 11.07.2003, prevede una nuova "Viabilità Provinciale" il cui tracciato si interseca con lo snodo viario, relativo al nuovo sedime della SS 10 previsto dalla presente Variante, e che la stessa D.G.R. n° 2110/2003 rileva la necessità che in sede di esame della presente "Variante al PRG n.11" debba essere valutata la compatibilità del "Nuovo tracciato stradale della SS 10" con la "Viabilità Provinciale" approvata con la "Variante al P.R.G. n° 12" ed in corso di realizzazione. - Valutato il nuovo tracciato della "Variante all'ex S.S.10" proposto dalla presente "Variante al PRG n.11", si ritiene che tale soluzione non sia condivisibile in quanto: - non risolve in maniera adeguata le problematiche di raccordo degli assi viari di diverso rango convergenti sulla SS 434, compreso il tracciato della succitata S.P.; - presuppone l'assorbimento del traffico dell'ex S.S.10da parte della SS 434 , nella parte compresa tra lo svincolo di Angiari e quello di Legnago senza aver effettuato le opportune verifiche sull'idoneità di quest'ultima a sopportare entrambe i flussi di traffico; - dall'esame degli strumenti urbanistici generali dei Comuni limitrofi il tracciato proposto non risulta condiviso, in quanto non inserito nelle opere previste dagli stessi, in continuità con le previsioni del PRG di Cerea; - la parte di tracciato in prossimità del Comune di Sanguinetto presenta un raggio di curvatura eccessivo rispetto alle caratteristiche viabilistiche della strada in progetto e peggiorativo rispetto al tracciato inserito nel PRG vigente; - la parte di tracciato a nord di Cerea, rispetto al tracciato inserito nel PRG vigente, va ad interessare in più tratti degli ambiti territoriali con elevate valenze naturalistiche classificati dal PRG vigente come "Sottozona E2.1 Aree soggette a vincolo di tutela paesaggistica e ambientale"; conseguentemente se ne propone lo stralcio, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, comunque l'Amministrazione Comunale, in sede di controdeduzioni, qualora decidesse di riconfermare l'ipotesi originaria potrà determinare un corridoio viabilistico finalizzato alla possibile realizzazione della strada con tale tracciato, anche in attesa che venga predisposto un progetto definitivo del tracciato viario nella sua totalità, da parte di "Società Veneto Strade", quale Ente competente per la "Viabilità Regionale" che comprende anche l'ex SS 10. Si sottolinea che l'inserimento nel PRG della nuova viabilità con conseguente Variante Urbanistica potrà avvenire anche con l'approvazione del Progetto Definitivo del nuovo tracciato viario, mediante apposito Accordo di Programma. Conseguentemente allo stralcio proposto, si ritiene possa essere confermato il tracciato previsto dal P.R.G. vigente. Proposta di modifica n. 4) - Varianti puntuali n° 41 _ 42 - Premesso che non è stata predisposta una idonea indagine agronomica che supporti le previsioni della variante, valutate sul posto le caratteristiche delle Sottozone E4 introdotte con la variante, si possono comunque condividere in linea di massima le previsioni urbanistiche proposte, con le seguenti modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45, L.R. 61/85: - Per gli eventuali "edifici non più funzionali alla conduzione del fondo" ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85 presenti in tali ambiti, si propone ai sensi dell'art. 46, L.R. 61/85 che vengano opportunamente individuati e schedati per consentirne il recupero a fini residenziali. Trascorsi i termini di legge di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, resterà confermata unicamente la Sottozona Rurale come riclassificata con le precedenti modifiche d'ufficio. Proposta di modifica n. 5) - Edifici non più funzionali Si è rilevato che sette fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo sono stati individuati con perimetro, dei medesimi non si fa peraltro cenno nella relazione. Altresì dei medesimi, non è stata presentata alcuna documentazione a supporto della variante, atta ad effettuare valutazioni di merito e di contenuto. Infatti, i sette edifici non sono dettagliati da adeguata scheda d'indagine che indichi: La denominazione del richiedente, le superfici del fondo, il lotto di pertinenza dell'edificio interessato, né è allegata documentazione fotografica, e individuazione planimetrica catastale, né tantomeno sono supportati da una dichiarazione agronomica attestante la perduta funzionalità alla conduzione del fondo. Essi sono esclusivamente individuati sulle Tavole 13.3.1 _ 13.1.2 _ 13.1.4 P.R.G. Intero Territorio Comunale, Scala 1:5000, pertanto si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, l'integrazione della documentazione a supporto della variante stessa mediante un'apposita schedatura del fabbricato e la delimitazione del lotto di pertinenza, nonché di tutta la documentazione succitata. In assenza delle controdeduzioni gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo restano assoggettati al P.R.G. vigente. Proposta di modifica n. 6) Poiché si è rilevato che sono state apportate, alla cartografia di Piano, delle ulteriori varianti puntuali, il cui elenco citato in premessa è da ritenersi in linea generale indicativo, le quali non risultano essere state descritte e valutate compiutamente in sede di Consiglio Comunale. Si propone pertanto lo stralcio di tutte le varianti puntuali che non risultano essere state descritte e valutate compiutamente dal Consiglio Comunale riconfermando le previsioni di P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85; in sede di controdeduzioni il Consiglio Comunale potrà, con atto deliberativo, individuare e numerare le previsioni di Variante al P.R.G. contenute negli elaborati adottati e non evidenziate; conseguentemente dovrà essere effettuata la pubblicazione di rito ai sensi della L.R. 61/85. In caso di inerzia del Comune, in sede di controdeduzioni, nei tempi previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, si riterrà confermata la destinazione di P.R.G. vigente. Proposta di modifica della Seconda Commissione Consiliare La Seconda Commissione Consiliare si è espressa all'unanimità in data 13.11.2003 con parere n. 457, chiedendo a parziale modifica ed integrazione quanto segue: "L'eliminazione dal Piano Regolatore Generale del precedente tracciato della SS 10, così come proposto dal Comune in sede di adozione mentre, per il nuovo tracciato viario, sembra necessario che il comune debba acquisire e trasmettere, ai fini delle controdeduzioni alla proposta regionale ai sensi dell'art. 46 delle L.R. n. 61/1985, il parere favorevole della Società Veneto Strade." CONSIDERATO CHE: l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di controdedurre alle proposte di modifica espresse dalla Commissione Tecnica Regionale ed elencate nei punti da 1 a 6 nel seguente modo: Proposta di modifica n. 1) Progetto Norma n° 28 Transpolesana Ambito n° 7 PARCO TEMATICO (P.N. 28 U.I. n° 7) 1. Parco tematico coerenza del progetto di variante 1.1. compatibilità e Coerenza del progetto di variante con le norme urbanistiche e paesistico-ambientali Prima di entrare nelle controdeduzioni di merito è opportuno premettere che l'individuazione dell'area è avvenuta valutando il sicuro interesse pubblico della proposta, tematizzandola coerentemente entro la strategia della variante al PRG e condividendo le verifiche preliminari di fattibilità dell'intervento esplicitate nei due studi agli atti del Comune e che vengono allegati alle presenti controdeduzioni: - Studio Ambientale Strategico (S.A.S.) per il nuovo Centro Commerciale in località Ca' Bianca a Cerea (VR)_ Novembre 2002 _ a cura dell'arch. Carlo Andriolo - Valutazione degli impatti sul traffico e sulla viabilità _ Novembre 2001 arch. Carlo Andriolo, Ing. Giovanni Corsara, Agr. Roberto De Marchi. Questi due studi e la relazione illustrativa della variante al PRG permettono di stabilire la coerenza e compatibilità dell'insediamento proposto con il quadro di riferimento programmatico, ambientale e progettuale e che può essere riassunta nei seguenti punti: 1.1.1. Coerenza del progetto di variante con il P.T.R.C. Per quanto riguarda la pianificazione di livello regionale il nuovo centro non si localizza in corrispondenza di ambiti con valenze storico morfologiche o con vulnerabilità ambientali. Al contrario la sua localizzazione offre un elevato profilo di accessibilità sia per l'infrastrutturazione esistente che di progetto. 1.1.2. Coerenza del progetto di variante con il PTP Le relazioni del PTP e gli elaborati cartografici allegati non mettono in evidenza alcun aspetto di fragilità per l'area oggetto di variante, né dal punto di vista paesaggistico né agricolo-produttivo, né sotto l'aspetto geologico e idrogeologico. Anche dal punti di vista insediativo-infrastrutturale, l'area di Ca' Bianca non pone alcun vincolo storico o di preesistenze. Oltretutto, i progetti di nuova infrastrutturazione sono destinati a potenziare in modo significativo l'accessibilità alla stessa area della Ca' Bianca. Pertanto, dalla lettura del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Verona, nella redazione del 1987 e nell'aggiornamento del 2002, il nuovo Parco Tematico risulta compatibile con la localizzazione di Ca' Bianca. 1.1.3. Coerenza del progetto di variante la programmazione regionale del commercio Il nuovo centro commerciale previsto entro il progetto di variante non è attualmente previsto nella programmazione regionale del commercio. La richiesta di inserimento tra gli obiettivi di presenza nell'area commerciale n.15 Legnago-S.Bonifacio si inserisce nell'imminente aggiornamento della programmazione previsto dalla legislazione regionale. Lo studio strategico di impatto ambientale allegato alle presenti controdeduzioni fornisce un ulteriore elemento di valutazione per l'inserimento del centro nella programmazione. In particolare tra i pre-requisiti necessari per l'inserimento del previsto centro commerciale nella programmazione regionale, figura l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. 1.1.4. Attuazione attraverso Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica La variante al PRG, valutate opportunità e punti di debolezza, ha accolto e rielaborato la proposta di un Parco tematico integrato con la realizzazione di un centro commerciale al quale possono associarsi medie strutture di vendita. Il PRG, che lega la realizzazione dell'opera alla predisposizione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, vincola l'agibilità delle strutture commerciali a quella delle attrezzature e degli spazi pubblici previsti dalla specifica normativa. Il progetto di variante inoltre fissa numerose prescrizioni e criteri per la progettazione del successivo strumento urbanistico in modo che dal punto di vista paesaggistico, insediativo e viabilistico le strutture previste dal parco tematico risultino coerenti e di qualità. Inoltre l'inserimento del Parco Tematico nel Progetto Norma n.28 "Transpolesana" conferisce all'intero intervento una valenza territoriale in termini sia si opportunità che di vincoli. 1.1.5. Coerenza del progetto di variante con il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale Non appaiono controindicazioni relativamente alla localizzazione di un Parco Tematico con centro commerciale in zona Ca' Bianca. I problemi puntuali (scolo delle acque, impermeabilizzazioni, ...) andranno naturalmente verificati in sede progettuale con gli organi competenti in materia. 1.1.6. Compatibilità degli interventi con suolo, sottosuolo e acque sotterranee L'assenza di colture di pregio e di particolarità idrogeologiche non generano incompatibilità per gli insediamenti previsti dal progetto di variante. La nuova urbanizzazione dovrà confrontarsi con il problema dello smaltimento delle acque meteoriche specie in caso i temporali forti e concentrati. 1.1.7. Compatibilità degli interventi con l'ambiente idrico Anche in questo caso non sembrano esservi criticità da mettere in relazione al nuovo insediamento. 1.1.8. Compatibilità degli interventi con flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi I nuovi insediamenti avranno certamente conseguenze più o meno rilevanti su flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi esistenti. E' da tener presente che il progetto di variante, prevedendo ampie fasce a verde comporterà un incremento delle aree boscate che dovranno essere costituite da specie autoctone. A livello progettuale alcune scelte come il bosco lineare a confine lungo i corsi d'acqua potranno contenere gli impatti sull'esistente, il quale peraltro risulta del tutto privo di valore paesistico. Per mitigare l'impatto sui corpi idrici ricettori la portata che potrà essere scaricata dovrà essere dello stesso ordine di grandezza rispetto a quella attuale generata dalla destinazione agricola. La limitazione delle portate, necessaria per rendere compatibile lo scarico con le attuali condizioni idrauliche, obbligherà l'invaso temporaneo di un certo volume d'acqua per restituirlo alla rete idrografica minore in un lasso di tempo più esteso. Rispettando tali condizioni la nuova fognatura di progetto e gli eventuali bacini di invaso) dovrà essere dimensionata in modo tale da riuscire ad invasare e trattenere la portata meteorica in eccesso. Per ottenere l'obiettivo richiesto si dovranno inoltre favorire i processi di infiltrazione d'acqua nel terreno adottando provvedimenti quali: - pavimentazioni porose (ad esempio nelle aree adibite a parcheggio), - percorsi e canalette drenanti, - tubazioni filtranti, - pozzi e pozzetti di stoccaggio drenanti. E' evidente che le scelte tipologiche adottabili devono essere attentamente valutate in virtù dei seguenti fattori: - utilizzo delle superfici e dei suoli drenanti, - capacità di infiltrazione e struttura del sottosuolo, - posizione e caratteristiche della falda. 1.1.9. Misure di mitigazione proposte per ridurre l'impatto sull'inquinamento idrico Gli scarichi derivanti in particolare dalle attività commerciali, che risultano le più impattanti, dovranno essere collettati alle reti fognarie esistenti o depurati. Il collettamento potrà essere realizzato a gravità e mediante una serie di stazioni di sollevamento ed un sistema di tubazioni in pressione. La scelta di collettare le portate meteoriche alla rete fognaria esistente potrà essere valutata in relazione alla capacità di ricevimento delle fognature esistenti e degli impianti di depurazione terminali. In alternativa al collettamento alla rete esistente si dovrà prevedere un impianto di depurazione (o sistemi depurativi alterativi di pari resa depurativa) posto all'interno dell'ambito di intervento con scarico nel canale Focchiara. 1.1.10. Compatibilità degli interventi con il paesaggio Il paesaggio all'interno dell'area Ca' Bianca non presenta particolarità degne di nota. Dal punto di vista dello skyline dei nuovi edifici l'emergenza (peraltro contenuta) dei nuovi volumi rispetto al suolo assai piatto sarà comunque compensata dalla messa dimora di masse boscate e "sdrammatizzato" grazie alle ampie dimensioni dell'area che permettono di immaginare la piastra a destinazione commerciale come una sorta di corrugamento del suolo. Sullo sfondo risulta ben più evidente l'articolato profilo altimetrico del capoluogo di Cerea e quello omogeneo dell'ampio insediamento produttivo a sud. Peraltro occorre tener presente che il territorio non è interessato da elementi di particolare interesse storico-ambientale-paesaggistico. L'eventuale presenza di vincoli fluviali ex lege 431/1985 non è ostativo all'edificazione e sarà cura del progetto limitare al massimo la modifica delle aree inserendo i nuovi edifici nel contesto delle aree boscate. 1.1.11. Misure di mitigazione per ridurre l'impatto idraulico Le modalità di scarico delle acque meteoriche derivanti dall'urbanizzazione dell'area nello scolo Focchiara e scolo Ca' Bianca sarà regolato dalle disposizioni fissate dal consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese. L'insediamento previsto non dovrà modificare, se non in misura marginale, l'assetto idraulico dei corpi ricettori. Il processo di mitigazione dovrà prevedere: - idonee misure compensative, come la predisposizione di superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque con lo scopo di diminuire il coefficiente di afflusso e la realizzazione di volumi di invaso per aumentare il tempo di corrivazione e diminuire la portata immessa; - Una fascia di rispetto lungo il corso dello scolo Focchiara e dello scolo Ca' Bianca al fine di garantire eventuali interventi di manutenzione e pulizia e soprattutto permettere futuri interventi di risezionamento della sezione idraulica. - La rete fognaria delle acque meteoriche verrà progettata per raccogliere ed invasare parte delle acque di origine meteorica e infine sversarla nella rete idrografica. - Sarà cura del progetto individuare sistemi e tecniche di ingegneria naturalistica su interventi riguardanti i corsi d'acqua al fine di mantenere la caratteristiche naturali originarie e valorizzarne il ruolo di elementi di connessione ambientale e arricchimento della biodiversità. - Sarà cura del progetto, quindi, qualificare e valorizzare i corsi d'acqua al fine di creare nuovi elementi di sicuro richiamo ambientale e paesaggistico 2. parco tematico - controdeduzioni La giunta Regionale propone lo stralcio ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85 dell'unità di intervento n.7 "Parco Tematico del Progetto Norma 28 Transpolesana per le seguenti ragioni che vengono di seguito controdedotte dal Consiglio Comunale: 2.1. Non corretto inquadramento in un progetto di sviluppo coerente Nella Delibera di approvazione la proposta di stralcio è motivata dai seguenti argomenti che vengono di seguito controdedotti: "...L'insediamento proposto non è correttamente inquadrato in un progetto di sviluppo urbano coerente con gli insediamenti esistenti in quanto si configura come un episodio avulso dal contesto urbanizzato esistente del capoluogo con il quale si rapporta unicamente attraverso una viabilità di connessione territoriale a livello locale la quale, nell'ipotesi che l'intervento venisse realizzato, dovrebbe essere opportunamente potenziata in rapporto al nuovo ruolo che assumerebbe..." Specie nelle tavole di zonizzazione in scala 1:5000 il progetto di variante sembra connotato da una forte e irrazionale discontinuità rispetto agli insediamenti esistenti. Di conseguenza il progetto del Parco Tematico appare non correttamente inquadrato. In gran parte di tratta di una sorta di '"illusione cartografica". In realtà il progetto è parte di una più ampia strategia che si propone di definire dei punti fissi all'interno del territorio e di rafforzare una struttura formale e funzionale latente. L'integrità del territorio ad est di Cerea per lungo tempo è stata garantita dall'ostacolo fisico che la ferrovia ha rappresentato per lo sviluppo del capoluogo, stretto tra l'asse ferroviario e il sistema idrogeologico delle Vallette del Menago. La realizzazione in anni relativamente vicini della superstrada Transpolesana ha consentito di guardare a questa porzione di territorio in modi differenti. Incrociando la SS 10 e la rete minore di strade ad est di Cerea, la superstrada ha dotato l'intero ambito di un'elevata accessibilità garantita inoltre da: - importanti migliorie apportate alla S.P. Cerea Angari, rettificata e allargata proprio nel tratto compreso tra il previsto parco tematico e la superstrada; - la recente realizzazione del sottopasso ferroviario, che connette la viabilità del capoluogo con la S.P. Cerea Angiari - la prossima realizzazione di uno svincolo a piani sfalsato all'incrocio tra la stessa strada provinciale e la superstrada Transpolesana. - il tracciato di collegamento tra Bovolone e la S.S. Transpolesana in via di realizzazione 2.1.1. Il territorio verso la Transpolesana Un estesa porzione di territorio, compresa tra il capoluogo di Cerea e la Transpolesana, è stata dotata in questi anni di infrastrutture di alta accessibilità. Lungo l'asse che collega il nuovo sottopasso della ferrovia al previsto svincolo fra S.P. 44C e Transpolesana si localizzano alcune attrezzature di rilievo e insediamenti esistenti e di progetto: - il polo espositivo e centro servizi nell'area della ex Perfosfati, oggetto in anni recenti di un'ambiziosa e riuscita operazione di recupero, è una realtà che richiama a Cerea migliaia di visitatori: - Il nuovo insediamento residenziale della Ca' Bianca, del quale si prevede l'estensione - il previsto quartiere posto ad est della stazione ferroviaria; - l'insediamento produttivo (ex "monolotto") posto in prossimità dell'incrocio con la Transpolesana. 2.1.2. Un paesaggio in corso di trasformazione Il paesaggio nel quale si colloca la previsione del Parco Tematico è caratterizzato dalla presenza di alcuni corsi d'acqua e di emergenze architettoniche che si collocano come isole entro il paesaggio agricolo, così come è capitato in passato con le ville e i parchi che punteggiano lo stesso territorio a nord, lungo via Ca' del Lago. L'intera area si struttura su una "maglia larga" di strade tra la quali si distinguono la citata via Ca' del Lago, via Palesella (parallela alla Transpolesana) e via Motta-Ca' Bianca. Ciascuna delle strade appare connotata da una preciso carattere formale e funzionale inducendo fenomeni insediativi che si accostano al paesaggio agricolo senza ridurne l'importanza ma, al contrario, mettendolo in rilievo. 2.2. Ubicazione decentrata e integrazione "....L'ubicazione decentrata rispetto al contesto urbano non risulta idonea a garantire una corretta integrazione tra le diverse funzioni correlate alla residenzialità, innescando dei fenomeni di pendolarismo indotto inopportuni e facilmente evitabili con una diversa localizzazione che persegua un disegno urbano compiuto con un susseguirsi organico di residenza e servizi..." 2.2.1. Una scelta precisa La dimensione dell'intervento e la presenza di insediamenti commerciali e attrezzature di livello territoriale hanno escluso da subito la localizzazione dell'insediamento nell'ambito urbano del capoluogo di Cerea evitando così ogni rapporto diretto con gli spazi della residenza e le attività ad esse direttamente correlate. Il bacino del parco tematico non può infatti risolversi nel solo capoluogo di Cerea ma deve considerarsi esteso ad un ambito più ampio attraverso una relazione preferenziale con la viabilità di connessione. Qualunque ipotesi di integrazione dell'insediamento fondata sulla contiguità fisica con il centro urbano di Cerea o con qualunque altro centro abitato risulterebbe devastante. La scelta di identificare un insediamento puntiforme, e quindi non soggetto ad ulteriori ampliamenti è chiaramente esplicitata dalla relazione illustrativa della variante al PRG che recita: "...Differente, per certi versi opposto al principio del nastro urbanizzato tra Cerea e Legnago, il progetto per il parco tematico si caratterizza come un insediamento puntiforme, inserito entro una costellazione di episodi isolati nel paesaggio agricolo. Il progetto prevede la realizzazione di un episodio autonomo per caratteristiche funzionali e insediative: è dotato di una viabilità interna indipendente ed è isolato dal paesaggio agrario attraverso un margine verde costituito da boschi e filari che delimitano l'area accompagnando il tracciato della viabilità interna e delle aree di parcheggio ad uso pubblico. Il nuovo insediamento si configura come un parco organizzato intorno ad un'area verde centrale; il programma edificatorio è localizzato ai bordi dell'area, prevalentemente all'interno di un'ansa dello scolo Focchiara e del bosco lineare che lo accompagna. Il parco tematico e le attività commerciali ad esso collegate, a differenza del nastro urbanizzato tra Cerea e Legnago, si propongono come destinazione, stabiliscono con il territorio un rapporto differente, basato su un diverso approccio alla visibilità rispetto alle vetrine chiassose e alle mostre che hanno "fatto scuola" lungo la strada mercato di Cerea. Il principio insediativo, più simile a quello delle ville della campagna ceretana che allo strip commerciale, mette in primo piano lo spazio aperto e gli elementi di connessione, ancora spazi aperti, tre le varie parti del programma edificatorio." Risulta quindi evidente come sia precisa volontà dell'Amministrazione Comunale, individuare un elemento coagulante di varie attività, commerciali, di svago, culturali, entro un ambito ben definito, senza intaccare elementi di valenza storico ambientale. L'obiettivo è quello di insediare un programma integrato di attività di forte e sicuro richiamo per molteplici interessi della popolazione, capace di generare spazi diversamente e variamente abitati per più ore al giorno durante tutti i giorni della settimana. Non un supermercato-piazza ma un susseguirsi di strutture e attrezzature che risponde coerentemente alla più svariate esigenze stimolando l'interazione e la "vita in pubblico". Un elemento di livello e influenza sovracomunale non può che essere localizzato in un'area libera, facilmente raggiungibile, limitando gli attraversamenti dei centri abitati, in modo da non generare conseguenze negative sull'insediamento compatto del capoluogo. 2.3. Integrità del territorio agricolo "... Tale previsione risulta inoltre in contrasto con la tutela delle valenze agronomiche del territorio rurale nel quale è inserito, che conserva ancora una buona integrità sia sotto il profilo agronomico che ambientale, nonostante lo sviluppo spontaneo che si è avuto nel comune di Cerea negli ultimi decenni coinvolgendo nei processi di trasformazione buona parte del territorio agricolo in assenza di una pianificazione razionale..." L'affermazione probabilmente non tiene conto della reale situazione dei luoghi che non presentano, sia dal punto di vista agronomico che ambientale, quei caratteri e quell'integrità che forse in passato li caratterizzava. 2.3.1. Tipo di colture praticate L'intervento insiste in un'area destinata a colture estensiva e quindi con una valenza economica e sociale modesta; di conseguenza l'impatto derivante dalla sottrazione di suolo all'agricoltura è limitato e in definitiva trascurabile. 2.3.2. Dal punto di vista ambientale Siamo in presenza di un paesaggio agrario molto semplificato, che si può ascrivere alla categoria dei paesaggi agrari dei seminativi di pianura, senza alberate e piantate. E' presente una flora spontanea sia nella composizione delle infestanti delle colture agrarie sia nelle specie presenti endemicamente sui bordi dell'appezzamento e sulla carrareccia esistente. E' del tutto evidente che la maggior parte della flora si riscontra sui margini delle coltivazioni e sulla carrareccia esistente, in quanto all'interno delle coltura agrarie la diffusione della flora spontanea è impedita, in quanto dannosa per la produzione stessa, con metodi fisici (lavorazioni), chimici (diserbi) e agronomici (rotazioni, semina su sodo, consociazioni agrarie, avvicendamenti...) Da questo punto di vista la previsione del parco tematico si presenta come una straordinaria occasione di arricchimento della vegetazione presente nell'area e di rinaturazione del corso dello scolo Focchiara. 2.3.3. Preesistenze insediative Grazie all'assetto insediativo previsto per l'area il complesso rurale della Ca' Bianca, il principale segno storico presente nell'area meritevole di essere conservato, localizzato a nord dell'area di intervento, mantiene un diretto rapporto visuale con il grande spazio aperto ed inoltre viene reso visibile dalle aree verdi di uso pubblico previste dal progetto. 2.4. Presenza di un elettrodotto "...L'utilizzazione dell'area risulta inoltre limitata dalla presenza di un elettrodotto che genera una conseguente fascia di rispetto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti..." La presenza di un elettrodotto da 132 KV a terna singola non costituisce alcun particolare vincolo. Infatti la fascia di rispetto pari a 50 ml. dall'asse della linea, secondo la D.G.R. n°1526/2000 e successive Circolari Regionali in data 21.07.2000 e in data 31.05.2002, interessa aree destinate alla realizzazione di spazi aperti di uso pubblico (attrezzature sportive, aree verdi e una parte dei parcheggi di pertinenza delle diverse attività). Ciò conferma la validità della destinazione d'uso prevista e della normativa di attuazione dell'area che prevede un insediamento estensivo con una superficie coperta massima di poco superiore al 19% (sup. coperta max. = 36.000 mq. per una superficie territoriale dei tre ambiti D61, D62, D6.3 = 187.692). La concentrazione delle superfici coperte in un numero limitato di manufatti edilizi non risente del passaggio dell'elettrodotto, come risulta evidente dall'organizzazione morfologica prevista nel progetto norma. La fascia di rispetto dell'elettrodotto infatti non genera nella disposizione degli edifici e degli spazi aperti quell'evidente effetto di "ritaglio" e quelle forzature morfologiche che si avrebbero con principi insediativi più frammentati e/o più densi. 2.5. Dati quantitativi incoerenti "...Nonostante la delibera di chiarimento del C.C. n.5 del 22.02.2003 le quantità espresse nella normativa adottata continuano ad essere non coerenti tra loro. Infatti come già evidenziato in precedenza l'intervento prevede l'utilizzo di una superficie territoriale complessiva di mq. 228.930, suddivise in tre zone D6.1 Bordo verde e viabilità di mq. 66.985 _ Attrezzature commerciali di Mq. 66.830 _ Centro natatorio e parco sportivo di Mq. 53.877. La sommatoria delle quali dà un totale di Mq. 187.692, evidenziando un'incoerenza con il precedente dato della superficie complessiva, quantificabile in una differenza di Mq. 41.238 ..." Nella normativa relativa all'ambito n.7 Parco tematico è specificato che il Piano Particolareggiato dovrà prevedere la realizzazione delle opere relative alla viabilità di accesso e ai suoi collegamenti alla rete viaria esistente, la sistemazione di via Paganina nel tratto compreso tra il passaggio a livello di Viale del Lavoro e il nuovo accesso al parco tematico realizzato attraverso un nuovo ponte sullo scolo Focchiara. Le superfici territoriali interessate dagli interventi contribuiscono a determinare la superficie territoriale complessiva che dovrà essere compresa nel previsto Piano Particolareggiato. Per maggior chiarezza si riporta di seguito una tabella nel quale sono illustrate le superfici per ciascun ambito di intervento:
(segue Allegato)
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