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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 131 del 21 dicembre 2004


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3903 del 03 dicembre 2004

Comune di Sarcedo (VI). Piano Regolatore Generale. Variante parziale n. 12. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce: "Il Comune di Sarcedo (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4301 del 25.7.1989, successivamente modificato. Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 21.3.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1869 del 8.3.2004. La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 20.2.2004. Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni. La Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali, con nota n. 350274/47.01 del 20.5.2004, ha richiesto al Comune un'integrazione degli atti relativi alla variante. Il Comune, con nota n. 6127 del 9.8.2004, ha trasmesso alla Regione la documentazione integrativa richiesta. Il Genio Civile di Vicenza, con nota n. 506687/46.12/27 del 26.7.2004, ha espresso parere favorevole in merito alla variante, ai sensi della D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002. La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale, il quale si è espresso con parere n. 236 dell'11.11.2004, con 3 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto." L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica; VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Sarcedo (VI), ad esclusione dei punti B e C-Osservazione n. 1 del parere del Comitato Tecnico Regionale n. 236 dell'11.11.2004, da approvare con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le motivazioni e conclusioni contenute nel citato parere, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da: ¿ Elaborato "Relazione _ Estratto Norme Tecniche di Attuazione _ Estratto PRG stato di fatto _ Estratto PRG progetto _ Estratto PRG con indicazione delle variazioni", scala 1:5.000. 2) di ricordare al Comune che, in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte; 3) di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.


Allegato alla DGR n. 3903 del 3 dicembre 2004 Regione del Veneto Comitato Tecnico Regionale "Sezione Urbanistica" Argomento n. 236 in data 11.11.2004 (omissis) parere Comune di Sarcedo (VI). Piano Regolatore Generale. Variante parziale n. 12. PREMESSE ¿ Il Comune di Sarcedo (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4301 del 25.7.1989, successivamente modificato. ¿ Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 21.3.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1869 del 8.3.2004. ¿ La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 20.2.2004. ¿ Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni. ¿ La Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali, con nota n. 350274/47.01 del 20.5.2004, ha richiesto al Comune un'integrazione degli atti relativi alla variante. ¿ Il Comune, con nota n. 6127 del 9.8.2004, ha trasmesso alla Regione la documentazione integrativa richiesta. ¿ Il Genio Civile di Vicenza, con nota n. 506687/46.12/27 del 26.7.2004, ha espresso parere favorevole in merito alla variante, ai sensi della D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002. La variante, così come evidenziata nell'elaborato adottato Relazione, consiste nelle seguenti modifiche: 1. Norme Tecniche di Attuazione Art. 33 bis _ Zone Produttive-commerciali di recupero D2/R Viene inserito nel testo normativo il nuovo articolo 33 bis relativo alle zone D2/R; in tali zone, caratterizzate da preesistenze significative per la storia del sistema produttivo locale, si potranno insediare attività commerciali all'ingrosso ed al minuto, impianti di stoccaggio merci, magazzini, depositi, uffici, laboratori di ricerca e analisi, alberghi, bar, ristoranti, ecc. Inoltre è ammessa la trasformazione di volumi ad uso residenziale limitatamente a quelli di antica origine conservati e ristrutturati. In definitiva sono ammesse tutte le destinazioni d'uso (escluse attività inquinanti o potenzialmente pericolose), anche quelle non specificatamente elencate, purchè vengano indicate nel S.U.A. e gli interventi non siano in contrasto con la tutela degli elementi storici presenti. L'intervento è subordinato a Intervento Urbanistico Preventivo, con l'utilizzo del solo volume preesistente, un rapporto di copertura fondiaria massima pari al 50% del lotto, una distanza minima dai confini di m. 5,00, quelle dai fabbricati e dalle strade di m. 10,00, ed infine un'altezza massima di m. 7,50, pari a due piani fuori terra. Inoltre per le attività produttive viene richiamato il rispetto dell'art. 25 della L.R. 61/85 e per quelle commerciali viene posto un limite alla superficie di calpestio pari al 60% della superficie del lotto. 2. Norme Tecniche di Attuazione Art. 40 _ Interventi sugli edifici classificati con le Tav. 13.4 e tav. 13.5 "Classificazione e tutela degli edifici individuati ai sensi della L.S. 1089/39, L.R. 24/85 e L.R. 61/85" "Nuclei di cui all'art. 10 L.R. n. 24/85" Viene proposta l'integrazione della norma, aggiungendo alla fine dell'articolo quanto segue: "Per il complesso architettonico denominato "Villa Capra", soggetto a vincolo di tutela storico architettonica ai sensi della Legge 490/1999 ed individuato nella scheda 15 S fascicolo 13.4, oltre alla destinazione agricola, sono ammesse, su conforme parere della Soprintendenza BB.AA.AA., tutte le destinazioni d'uso compatibili con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio ad esclusione della destinazione industriale e artigianale di produzione."; 3. Cartografia - Zona D1/C Viene proposta la riclassificazione dell'area dell'ex Lanificio Ferrarin di via Togarelli da zona D1/C a zona D2/R, applicando quindi la nuova disciplina degli interventi prevista dall'art. 33 bis (vedi precedente punto 1). Viene inoltre modificata la classificazione di una parte modesta e marginale dell'area che da zona D1/C diventa zona agricola E3. CONSIDERAZIONI Le modifiche introdotte perfezionano ulteriormente lo strumento urbanistico generale, relativamente alle modalità di intervento e alle destinazioni d'uso ammesse sugli ambiti dell'ex "Lanificio Ferrarin" (modifica cartografica e normativa) e di "Villa Capra" (modifica normativa). Si tratta di limitate modifiche, che non incidono sui criteri informatori del piano e tuttavia condivisibili solo parzialmente. Infatti riguardo al primo ambito (ex lanificio) si ritengono sostanzialmente condivisibili le proposte del Comune, ma risulta necessario modificare la parte normativa, al fine di rendere il testo maggiormente coerente con il quadro legislativo vigente, mentre riguardo al secondo ambito (villa) si ritiene che la normativa proposta non garantisca un'adeguata tutela dell'edificio. Pertanto vengono introdotte le seguenti modifiche: A) Il testo del nuovo art. 33 bis delle N.T.A. risulta sostanzialmente condivisibile, salvo che per le previsioni residenziali, in quanto incoerenti con la destinazione produttiva commerciale delle aree. Inoltre è opportuno richiamare, per le destinazioni commerciali, il rispetto della L.R. 15/2004, precisare le tipologie d'intervento ed infine stralciare le parti del testo normativo che consentono qualunque destinazione d'uso. Pertanto nel testo vengono introdotte le seguenti modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85: Primo comma, viene stralciato e così sostituito: "Sono zone caratterizzate da preesistenze significative nella storia del sistema produttivo locale e nelle quali potranno insediarsi le attività elencate al successivo punto 1), ad esclusione di quelle inquinanti o potenzialmente pericolose e di quelle che, per loro necessità produttiva, risultano incompatibili con la natura delle preesistenze significative.". Punto 1, ultimo alinea "Complementari", alla fine viene aggiunto: "...., nei limiti di una abitazione per ogni attività produttiva insediata, con volume massimo di mc. 500 (alloggio per il titolare o il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti), a condizione che la superficie produttiva sia superiore a mq. 400.". Punto 1, l'ultimo comma: "E' comunque ammessa, previa indicazione nello S.U.A. qualsiasi altra destinazione che non comporti interventi in contrasto con la tutela degli elementi storici presenti.", viene interamente stralciato. Punto 2 "L'edificazione in tale zona è subordinata a Intervento Urbanistico Preventivo con utilizzo del solo volume già esistente." viene stralciato e sostituito da "L'edificazione in tale zona è subordinata a Piano Urbanistico Attuativo con utilizzo del solo volume già esistente.", coerentemente con le disposizioni legislative vigenti e quanto esposto dal Comune nell'elaborato Relazione. Punto 4, alla fine viene aggiunto il seguente comma: "Per l'insediamento di attività commerciali si richiama comunque il rispetto delle norme della L.R. n. 15 del 13.8.2004.". B) Con la modifica dell'art. 40 delle N.T.A vengono ammesse, nei fabbricati che compongono il complesso architettonico "Villa Capra", tutte le destinazioni d'uso, con la sola esclusione di quelle industriali e artigianali di produzione e fatto salvo il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali. Tale normativa risulta in contrasto con la tutela dei beni culturali e ambientali, in quanto non vengono disciplinate puntualmente le destinazioni d'uso ammissibili. Pertanto si propone la modifica della normativa, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, come specificato al successivo punto C), relativamente all'osservazione n. 1. C) In merito alle due osservazioni pervenute in Comune, si decide quanto segue: ¿ Osservazione n. 1 Non si concorda con il parere espresso dal Comune, in quanto le attività ammissibili, proposte e puntualmente elencate dagli osservanti (produzione opere d'arte, atelier di moda, studi grafici e di design), non sono state recepite correttamente (Allegato B alla D.C.S. n. 9/2004), avendo il Comune inserito nel testo normativo di controdeduzioni solo la generica formulazione "... destinazione d'uso artigianale ...". Si introducono pertanto le seguenti proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, riformulando integralmente il testo dell'art. 40 e precisando che il Comune potrà, in sede di controdeduzioni, integrare l'elenco dei tipi di attività ritenuti compatibili con l'esigenza di tutela del complesso architettonico: "Art. 40 _ Interventi sugli edifici classificati ........ Gli interventi previsti dalla Legge Regionale n. 24/1985 per l'edificato esistente sono ammessi con le stesse modalità attuative previste nell'art. 25 delle presenti Norme. Per il complesso architettonico denominato "Villa Capra", soggetto a vincolo di tutela storico architettonica, ai sensi della Legge 490/1999 ed individuato nella scheda 15 S fascicolo 13.4, oltre alla destinazione agricola, sono ammesse, su conforme parere della Soprintendenza BB.AA.AA., le destinazioni d'uso compatibili con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, quali le artigianali di produzione artistica (produzione di opere d'arte, atelier di moda, studi grafici e di design). Non sono ammesse, in ogni caso, le destinazioni industriali. Gli interventi edilizi di ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria sono assoggettati a preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza BB.AA.AA.". ¿ Osservazione n. 2 Si concorda con il parere negativo espresso dal Comune e pertanto l'osservazione viene respinta. Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Regionale, con voti unanimi favorevoli dei 3 presenti aventi diritto al voto, E' DEL PARERE che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Sarcedo (VI), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione - ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85 - con le modifiche d'ufficio precedentemente esposte, nonché relativamente ai punti B e C-Osservazione n. 1, con proposte di modifica _ ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, come composta da: . Elaborato "Relazione _ Estratto Norme Tecniche di Attuazione _ Estratto PRG stato di fatto _ Estratto PRG progetto _ Estratto PRG con indicazione delle variazioni", scala 1:5.000. Che in ordine alle osservazioni sia da decidere secondo quanto esposto al precedente punto C. Va vistato n. 1 elaborato. Il Segretario Rosanna Lorenzato Il Presidente Paolo Lombroso

(segue Allegato)

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