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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 131 del 21 dicembre 2004


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4012 del 10 dicembre 2004

Comune di Barbarano Vicentino (VI). Piano Regolatore Generale _ Variante parziale Controdeduzioni Approvazione definitiva Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce: "Il Comune di Barbarano Vicentino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5200 del 10.10.1985, successivamente modificato. Con deliberazione di Consiglio n. 47 del 27.09.2002, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 251 del 14.01.2003. La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi è pervenuta n. 1 osservazione, sulla quale il Consiglio Comunale si è espresso con deliberazione n. 68 del 20.12.2002. La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 32 del 11.02.2004. Tale parere è stato fatto proprio nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1076 in data 16.04.2004, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante parziale al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/1985. In data 08.06.2004, con deliberazione n. 36, il Consiglio Comunale controdeduceva alle proposte di modifica, accogliendo le modifiche richieste. Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 292 del 03.11.2004, con 13 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune." L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica; VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

A) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Barbarano Vicentino (VI), facendo proprie le motivazioni e conclusioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale n. 292 del 03.11.2004, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da: 1) TAV. n. 20.4 "Scheda di utilizzo delle aree _ variante parziale n.10 _ Agg. Controdeduzioni" - scala 1:1000; 2) TAV. "Stralcio Progetto Allargamento stradale approvato da "Vi.Abilità" il 02 agosto 2002 prot. n. 41073 _ Allegato n.1 alla controdeduzione"; 3) fascicolo "Copia conforme allegato b) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 08.06.2004"; (limitatamente alle nuove diciture normative apportate in fase di controdeduzioni comunali alle N.T.A.).


Allegato alla DGR n. 4012 del 10 dicembre 2004 Regione del Veneto Commissione Tecnica Regionale "Sezione Urbanistica" Argomento n. 292 in data 03.11.2004 (omissis) parere Comune di Barbarano Vicentino (VI) Piano Regolatore Generale _ Variante parziale Controdeduzioni ai sensi dell'art.46 della L.R.61/1985 PREMESSE ¿ Il Comune di Barbarano Vicentino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5200 del 10.10.1985, successivamente modificato. ¿ Con deliberazione di Consiglio n. 47 del 27.09.2002, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 251 del 14.01.2003. ¿ La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n.1 osservazione. Il Comune ha controdedotto alle osservazioni con deliberazione di Consiglio n. 68 del 20.12.2002. ¿ La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale con parere n. 32 del 11.02.2004, ha ritenuto la stessa meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/1985. ¿ La Giunta Regionale del Veneto con la propria delibera n. 1076 del 16.04.2004 ha approvato con proposte di modifica, ai sensi dell'art.46 della L.R. n.61/1985, la variante in oggetto, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere della C.T.R. ¿ Con nota del 26.04.2004 prot. 286010/47.01 la Direzione Regionale Urbanistica ha trasmesso al Comune di Barbarano Vicentino (VI) la D.G.R. n. 1076 del 16.04.2004 con la quale il Comune è stato invitato, ad apportare nei termini di legge, ai sensi dell'art.46 della L.R. n. 61/1985, le modifiche evidenziate nel sopra citato parere della C.T.R. sez. Urbanistica. ¿ Con nota del 21.07.2004 prot. 5277, ns. prot. 508604/47.010317 del 26.07.2004, il Comune di Barbarano Vicentino (VI), ha trasmesso copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 08.06.2004 di controdeduzione alla D.G.R. n. 1076/2004. ¿ Con nota del 10.08.2004, prot. n. 540728/47.01 la Direzione Regionale Urbanistica ha trasmesso al Comune di Barbarano Vicentino (VI) una nota di richiesta di integrazione degli atti amministrativi (rich. copia elaborati firmati). CONSIDERAZIONI Si rileva che parte del territorio comunale, nonché le aree oggetto di variante, ricadono all'interno del perimetro del Piano di Area dei Monti Berici, adottato con D.G.R. n. 710 del 10.03.2000. Nel caso specifico della presente variante sono evidenziati i seguenti tematismi: - "Corridoio afferente la Riviera Berica"; - "Percorso d'acqua dal Fimon al mare". Per tali ambiti si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art.29 della L.R.11/2004. Va precisato che la Grande Struttura di Vendita non è oggetto di variante né di controdeduzioni. Si rileva che sulle aree oggetto di variante ove risultano essere state rilasciate concessioni ad edificare ad uso agro _industriale, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 della L. 1150/1942. Si fa presente che il parere della C.T.R. allegato alla D.G.R. n. 1076/2004 aveva evidenziato sostanzialmente nel merito della variante in oggetto le seguenti proposte di modifica ai sensi dell'art.46 della L.R. n. 61/1985: "(...) si fa presente che le aree oggetto di variante sono collocate in prossimità della Strada Statale n. 247 "Riviera Berica", nonché in adiacenza al Canale Bisatto. Il P.R.G. evidenzia peraltro nel punto di intersezione della viabilità esistente di lottizzazione con la Strada Statale n. 247 una grafia corrispondente a "Punto di conflitto generatore di traffico". Inoltre risulta individuato nella cartografia adottata "Scheda di utilizzo delle aree", in un lotto prospiciente le aree oggetto di variante, un'area destinata a grande struttura di vendita. Considerata quindi la grande superficie che viene interessata dal cambio di destinazione d'uso (da agro-industriale a commerciale o artigianale), rilevata la presenza di previsione di grande struttura di vendita che risulta già approvata, visto il riconoscimento da parte del Comune di un potenziale "Punto di conflitto generatore di traffico", appare opportuno valutare le implicazioni di carattere generale, con particolare riferimento all'accessibilità, che tali insediamenti artigianali e commerciali potranno comportare nei confronti del contesto esistente, caratterizzato da una viabilità di grande volume di traffico (Strada Statale n.247 "Riviera Berica"). (La variante, peraltro, non sembra fornire adeguata normativa per quanto riguarda soluzioni di riordino della viabilità). Pertanto a fini di poter verificare la fattibilità delle proposte di variante si propone, con le modalità di cui all'art.46 della L.R.61/1985, che il Comune oltre a precludere nuovi accessi sulla Strada Statale n. 247, effettui uno studio circostanziato in merito alla regolamentazione del traffico, in rapporto alla viabilità esistente con particolare riguardo alle funzioni previste (strutture commerciali), concordato con gli Enti proprietari delle strade interessate, nonché precisi le altezze degli edifici realizzabili nelle due aree in questione. Inoltre per la z.t.o. D3/1 (commerciale _ artigianale) data la dimensione del lotto interessato si ritiene corretto prescrivere di subordinare l'attuazione della stessa alla redazione di apposito Strumento Urbanistico Attuativo. Nel caso in cui il Comune non controdeduca le aree produttive e commerciali adottate si ritengono stralciate. Si rileva inoltre che, come attestato dal Comune nella Relazione adottata, sulle aree oggetto di variante sono già state rilasciate concessioni ad edificare ad uso agro -industriale. Nel merito è fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 della L. 1150/1942.(...)". Nel merito si riporta, in estratto, il testo della Relazione di controdeduzioni comunali: "(...) A. La Variante in esame venne adottata successivamente l'adozione di una ulteriore Variante, la N. 09 al P.R.G., ai sensi L.R. 61/85, art. 50 commi 6 e 7, (Del. C.C. n. 1300 del 18/02/2002), con la quale venne individuato sull'area commerciale adiacente il nostro sito, l'ambito per l'insediamento di una Grande Struttura di Vendita secondo i dettami della L.R. 37/99. La realizzazione di una Grande Struttura di Vendita implica, come noto, la risoluzione di tutti i problemi di viabilità determinati sul territorio dalla nuova struttura commerciale, pertanto fin dalla definizione della relativa Variante venne posta in Norma di Piano l'obbligatorietà della definizione dello sbocco sulla S.S. della Riviera Berica secondo le indicazioni dettate dall'Ente gestore "Vi.abilità". Il progetto di adeguamento della viabilità alle nuove funzioni commerciali individuate sulle aree pertinenti risulta approvato, da parte dell'Ente gestore "Vi.abilità", con prot. n. 41073 in data 02.08.2002. Tale progetto è stato redatto sulla base della Relazione _ Impatto sulla viabilità _ redatta ai sensi della L.R. 37/99 relativamente alla Grande Struttura di Vendita in data aprile 2002. Il progetto prevede la creazione di una ulteriore corsia stradale sulla Riviera Berica per un tratto della lunghezza confermata di 375,00 ml e l'allargamento di 10,65 ml del ponte sul Canale Bisatto, ora di ml 10,15, di ingresso alla zona commerciale. Il grafico progettuale approvato (disponibile presso l'U.T.C.), integrato con alcune note esplicative da parte dell'estensore della variante al P.R.G., viene allegato alla presente. (All. 1) La Convenzione che prevede la realizzazione delle opere stradali descritte è stata sottoscritta tra Comune di Barbarano e la Ditta proprietaria richiedente la Grande Struttura di Vendita in data 19.01.2004 _ notaio Boschetti. La viabilità che viene così a costituirsi consiste in un'asta stradale principale, interna alla zona commerciale, sulla quale si innestano ortogonalmente le viabilità minori relative ai singoli "comparti edificatori" della zona e la viabilità di connessione con il centro abitato di Ponte di Barbarano costituita da Via Verdi. La stessa Via Verdi permette una importante connessione con il centro abitato in attesa della completa realizzazione del sistema di innesto sulla Riviera Berica così come sopra descritto. Si allega "Tav. n. 20-4 Scheda di utilizzo delle aree _ Variante parziale n. 10 aggiornata" che riporta il quadro della viabilità dell'area. (All. 2) B. Si concorda con il Parere regionale circa il divieto di aprire nuovi accessi alla Riviera Berica dalla zona in esame. Pertanto si aggiornano le N.T.A. relativamente alla "Z.T.O. D4/2 Commerciale" integrando in coda il relativo articolo con la seguente dicitura: "E' preclusa l'apertura di nuovi accessi sulla S.S. Riviera Berica". C. Si concorda con il Parere regionale circa le altezze degli edifici da realizzare. Pertanto si aggiornano le N.T.A. stralciando la dicitura: o Z.T.O. D4/2 Altezza massima: come da "Scheda di utilizzo"; o Z.T.O. D3/1 Altezza massima: come da "Scheda di utilizzo"; e sostituendola con la seguente: o Z.T.O. D4/2 Altezza massima: ml 8,50; o Z.T.O. D3/1 Altezza massima: ml 10,50. D. Si concorda con il Parere regionale circa l'opportunità di predisporre uno Strumento Urbanistico Attuativo preventivo relativamente alla Z.T.O. D3/1. Si precisa peraltro che nella zona sono state regolarmente concessionate e realizzate, vigente la definizione urbanistica "agroindustriale", opere di urbanizzazione ed opere edilizie. Lo Strumento Urbanistico Attuativo dovrà pertanto verificare, tra l'altro, la compatibilità di quanto realizzato con la nuova definizione di zona. Pertanto si aggiornano le N.T.A. della Z.T.O. D3/1 con la seguente dicitura: Tutti i nuovi interventi saranno subordinati alla redazione di apposito Strumento Urbanistico Attuativo che recepisca tutte le indicazioni dettate nella "Scheda di utilizzo dell'Area".(...)". Si fa presente che il Comune nella propria delibera di controdeduzioni ha inserito la seguente frase : " (...) Di stabilire che le nuove strutture commerciali non potranno esercitare attività di vendita prima dell'avvenuta realizzazione dell'innesto della viabilità locale sulla S.S. 247. (...)". La proposta si ritiene condivisibile. Si prescrive che, dato il contesto paesaggistico ambientale esistente (zona agricola di pregio e vicinanza corso d'acqua vincolato) l'edificazione delle nuove aree oggetto di variante sia coordinata con i fronti degli insediamenti adiacenti. Si prescrive inoltre, data la presenza di nuove attività commerciali nelle aree oggetto di variante, che in sede attuativa il Comune verifichi con gli enti competenti la funzionalità dell'incrocio di progetto di innesto con la S.S. "Riviera Berica". Va precisato che la Grande Struttura di Vendita, menzionata nell'allegato B della delibera di controdeduzioni comunali, non è oggetto di variante né delle presenti controdeduzioni. La controdeduzione comunale si ritiene definitivamente accoglibile. Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Regionale, con 13 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune È DEL PARERE di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/1985 la Variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Barbarano Vicentino (VI), previa introduzione delle modifiche sopra esposte, e come composta da: 1) TAV. n. 20.4 "Scheda di utilizzo delle aree _ variante parziale n.10 _ Agg. Controdeduzioni" - scala 1:1000; ¿ con le prescrizioni di cui alle considerazioni del presente parere; 2) TAV. "Stralcio Progetto Allargamento stradale approvato da "Vi.Abilità" il 02 agosto 2002 prot. n. 41073 _ Allegato n.1 alla controdeduzione"; ¿ con le prescrizioni di cui alle considerazioni del presente parere; 3) fascicolo "Copia conforme allegato b) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 08.06.2004"; (limitatamente alle nuove diciture normative apportate in fase di controdeduzioni comunali alle N.T.A.); ¿ con le modifiche e prescrizioni di cui alle considerazioni del presente parere. Vanno adeguati tutti gli elaborati del PRG vigente conseguentemente alle modifiche apportate. Vanno vistati n. 3 elaborati. Il Segretario Giuseppe Manoli Il Presidente Paolo Lombroso

(segue Allegato)

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