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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 131 del 21 dicembre 2004


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4020 del 10 dicembre 2004

Comune di Seren del Grappa (BL). Piano Regolatore Generale Variante n. 15 Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61 Approvazione con proposte di modifica Art. 46 _ L.R. 27/6/1985, n. 61.

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce: "Il Comune di Seren del Grappa (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1456 del 22.04.1997, successivamente modificato. Con deliberazione di Consiglio n. 30 del 14.10.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2002 del 05.03.2004. La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 2 osservazioni, sulle quali il Comune si è espresso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02.02.2004. La variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale, il quale si è espresso con parere n. 180 del 14.09.2004, con 3 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto di consultivo favorevole del Rappresentante del Comune." L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica; VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Seren del Grappa (BL), con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, ad esclusione delle proposte relative al punto 9 (prop. cartogr. n. 9), punto 15 (prop. norm. n. 4) e puntp 22 (prop. norm. n. 11 limit. alla var. cartogr. n. 9), da approvare con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le considerazioni e conclusioni contenute nell'allegato parere del Comitato Tecnico Regionale, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, e come composta da: ¿ PRG var 15 Fascicolo Cartografia ¿ PRG var 15 Fascicolo Relazione- Normativa 2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte. 3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.


"Allegato alla DGR n. 4020 del 14 settembre 2004 Regione del Veneto Comitato Tecnico Regionale Argomento n. 217 in data 12.10.2004 (omissis) parere Comune di Seren del Grappa (BL) Piano Regolatore Generale. Variante n. 15 PREMESSE: - Il Comune di Seren del Grappa (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1456 in data 22.04.1997. - Con deliberazione di Consiglio n. 30 in data 14.10.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante n. 15 al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2002 in data 05.03.2004, acquisita agli atti della Regione in data 16.03.2004. - La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni, alle quali il Comune ha controdedotto con Deliberazione consiliare n.3 in data 02.02.2004. - Il Genio Civile di Belluno, con nota 4534/46.06 del 14.08.2003, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante in oggetto sia sotto il profilo geomorfologico, ai sensi dell'art. 13 della Legge 2.2.1974, n. 64, sia sulla valutazione di compatibilità idraulica, ai sensi della D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002. VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI: La variante consiste in 11 proposte puntuali di modifiche cartografiche e 11 proposte di modifica ad articoli della normativa. CONSIDERATO CHE: Di seguito sono elencate le 11 proposte cartografiche: Proposta cartografica n.1 - Accorpamento di porzione di zona D1/8 alla limitrofa zona D2/2 per razionalizzare le necessità aziendali. La variante, pertanto non prevede modifiche dimensionali, ma anzi un decremento dell'indice di copertura; - Accorpamento di una zona D2/1 interessata da un'attività produttiva, alla zona D2/2, al fine di uniformare la disciplina degli azionamenti limitrofi. La variante comporta una riduzione dell'indice di copertura dal 40% al 30%. - Prosecuzione di una viabilità comunale esistente per servire in modo idoneo il comparto produttivo. 1. La variante si configura come una serie di modesti aggiustamenti ai perimetri di zona, per riuscire a razionalizzare gli interventi del comparto produttivo; la prosecuzione della viabilità comunale, consente, inoltre, di razionalizzare gli accessi della zona D3, essendo ricompresa nel perimetro del relativo strumento attuativo. Pertanto la variante è approvata. Proposta cartografica n.2 Viene proposto un limitato adeguamento della perimetrazione del Piano di Area del Massiccio del Grappa nel capoluogo. Le perimetrazioni del P.A.M.A.G. dalle tavole in scala 1:50.000 sono state riportate nelle tavole di PRG senza alcuna ricognizione. La modifica è relativa alla linea di separazione tra "zona di urbanizzazione controllata pedemontana e di fondovalle" e la "zona agro silvo pastorale montana". Tutti i centri del Comune sono compresi entro il perimetro della zona di urbanizzazione controllata di fondovalle, con l'eccezione della limitata frangia ad est di Seren (che comprende parte del Centro Storico e di zona di espansione), non rilevabili nelle tavole del P.A.M.A.G. che è considerata Zona agro silvo pastorale montana, con relativa normativa diversa da quella della finitima zona di urbanizzazione controllata. 2. La variante non risulta ammissibile in quanto è relativa ad una previsione di Piano sovracomunale di Interesse Regionale e pertanto non può essere modificato attraverso una semplice variante al PRG. Pertanto è respinta. Dovrà essere interessata l'Unità complessa Pianificazione Territoriale PTRC competente per le modifiche al P.A.M.A.G. Proposta cartografica n.3 Viene proposta la riclassificazione di una parte di zona C2.1/1 già interessata da abitazioni esistenti, di viabilità di accesso e reti tecnologiche, in C1 e inserita nella limitrofa zona C1.1/6 che rispetta comunque i parametri previsti dalla L.R. 61/85. 3. La variante è ininfluente, perché non comporta variazioni volumetriche, come accertato nella verifica al dimensionamento contenuta nella relazione, e pertanto è approvata. Proposta cartografica n.4 Viene proposta la riclassificazione di una parte di zona C2.2 non interessata da piano attuativo vigente, in nuova zona C1.2/4, e l'inserimento di un'area a parcheggio pubblico a servizio di detta zona già servita da viabilità di accesso e reti tecnologiche. 4. L'area, così come rappresentata, risulta quasi completamente libera e quindi non rispetta i parametri di zona previsti dalla L.R. 61/85. Tuttavia, sentita l'Amministrazione, verificato che nella relazione si parla di variante che interessa parte di zona C2, e visto che sulla parte a nord era rimasta l'indicazione di obbligo di strumento attuativo, la volontà era che in tale ambito rimanesse la classificazione di zona C2/7. Inoltre risulta condivisibile anche l'inserimento del parcheggio a servizio della zona riclassificata C1: pertanto in tal senso la variante è approvata; risulta tuttavia necessario che venga stipulata una convenzione tra privati e Comune per assicurare la realizzazione di opere di urbanizzazione eventualmente mancanti. Proposta cartografica n.5 La variante riguarda una zona a standard per parco-gioco_sport in loc. Prassolan in cui sono presenti campeggi temporanei giovanili e a scopo didattico; la variante pertanto prevede la possibilità di mantenere tale utilizzo, normandone, all'interno, la destinazione per campeggi con specifica normativa (proposta con successiva variante normativa n. 5). 5. La variante riguarda un'area individuata dal PRG come zona "F Aree attrezzature parco gioco e sport" e dal P.A.M.A.G. come attrezzata per la sosta. In tali zone la normativa di PRG, (adeguato al P.A.M.A.G.), consente l'allestimento di attrezzature per lo svago ed il tempo libero, nonché per il breve stazionamento degli automobilisti. Inoltre è ammesso l'utilizzo di fabbricati esistenti per attività socio-culturali a scopo ambientale. Va curata la progettazione dei parcheggi e degli accessi sulla viabilità pubblica e la vegetazione di nuovo impianto. Trattandosi di inserimento di campeggi temporanei, concessi dal Comune, proprietario dell'area, esclusivamente a gruppi giovanili, non pare che tale destinazione si ponga in contrasto con il vigente PRG e nemmeno con gli aspetti ambientali dell'area; infatti, che come detto nella relazione di incidenza, ancorchè tali attività fossero concentrate, non dovrebbero creare usi potenzialmente impattanti. Tuttavia va stralciata l'individuazione specifica come nuova zona "94b", per evitare che l'individuazione come zona specifica, faccia pensare all'installazione di campeggio fisso e non temporaneo. La variante grafica integrata con specifica normativa (v. var. norm. n. 5) è approvata. Proposta cartografica n.6 Viene proposta la realizzazione di un'area a parcheggio in loc. Forcelletto, lungo la strada statale e comunale, per razionalizzare la sosta nel periodo di flusso turistico. 6. La variante , pur riguardando un ambito che ricade all'interno dell'area SIC, è da valutare positivamente, in quanto, come specificato anche nella relazione di incidenza ambientale, tale scelta, su una limitata superficie in prossimità del Rifugio Forcelletto, permette di razionalizzare la sosta impropria nel periodo di flusso turistico. La variante, pertanto è approvata. Proposta cartografica n.7 La variante propone la riclassificazione in zona D2 di un'area di circa 26.650 mq , di una zona D1 in fase di urbanizzazione con interventi di tipo privato: il comune propone di assoggettare l'area a P.I.P. Nel territorio comunale l'esperienza dei PIP è stata positiva e anzi ha aiutato l'insediarsi di imprese locali. La scelta specifica riguarda una zona che ha possibilità di contare su: - Immediata accessibilità dallo svincolo della nuova superstrada; - Facile collegamento con le reti tecnologiche esistenti sulla strada comunale; - Vicinanza del torrente Biotis che consente gli smaltimenti delle acque superficiali offrendo la necessaria sicurezza dal punto di vista del regime idraulico; - Assenza di biotopi o emergenze di carattere paesaggistico-ambientale. 7. La variante è oggetto di Pianificazione coordinata degli insediamenti produttivi tra comuni di Seren e Fonzaso e la Provincia di Belluno ai sensi della L.R. 35/02 con accordo in data 05/07/2003. A tale proposta cartografica, corrisponde la proposta normativa n.1 che sinteticamente prevede: - L'innalzamento dell'Indice di copertura territoriale delle zone produttive D2 dal 30% al 40%, in caso di strumento attuativo, in conseguenza dell'esperienza insediativi e gestionale dell'area P.I.P. e per ottimizzare la limitata disponibilità in zone montane, dati anche i rilevanti costi di urbanizzazione; - vengono ammesse tra le destinazioni d'uso ammesse, anche il commerciale ed il terziario, che consentono un maggior utilizzo di personale addetto. Inoltre si vuole evitare che tali destinazioni d'uso rimangano esclusivamente all'interno delle zone residenziali o peggio dei centri storici, con conseguenti problematiche in termini di conformazione e dimensione dei volumi a disposizione e di accessibilità. Dal momento che la normativa vigente consente già la possibilità di destinazioni commerciali all'interno delle zone D2/1, ma senza limiti, la nuova normativa proposta riduce nelle zone D2/2 tale possibilità al 30% della sola superficie di calpestio, consentendo, tuttavia un ulteriore 30% di superficie per attività terziarie e di servizi alle aziende. In caso di compresenza delle due destinazione la loro sommatoria non potrà essere superiore al 50% della superficie totale di calpestio. Tali destinazioni, attraverso lo strumento attuativo, dovranno essere prospicienti alla nuova viabilità statale. La variante non modifica altre modalità e parametri previsti dalla normativa vigente: la variante pertanto è approvata. Proposta cartografica n.8 La proposta prevede un ampliamento di 1600 mq di una zona residenziale C1 (C1-2/9) ricompressa tra zona "A" e una zona PEEP. Gli edifici posti sul retro della zona "A" sono tutti soggetti a ristrutturazione parziale o globale e quindi senza caratteristiche architettoniche di pregio. Con l'ampliamento è prevista la piantumazione di essenze arboree come schermatura verso valle. Gli indici sono quelli della zona C1. 8. La variante riguarda l'ampliamento di un'area interclusa tra la zona "A" e la nuova zona C2 da attuare tramite PEEP che chiude l'abitato di Seren a est. L'ampliamento pur non essendo puntualmente giustificato, risulta abbastanza modesto e sicuramente ininfluente nei confronti del dimensionamento del vigente PRG; tuttavia risulta correttamente inserito nel disegno complessivo dell'insediamento, e pertanto è approvata. Proposta cartografica n.9 La variante propone attraverso un intervento puntuale, il cambio di destinazione d'uso di un annesso agricolo non più funzionale: la scheda riprende un'analoga proposta presentata con var. 9/2001, che essendo approvata con proposte di modifica non è stata perfezionata entro i termini di legge. 9. Relativamente a questa e alle successive due varianti, che hanno per oggetto la schedatura, classificazione e disciplina degli edifici rurali non più funzionali alle esigenze del fondo, si ricorda che la loro efficacia è basata sul riconoscimento che detti manufatti siano stati regolarmente concessionati. Infatti la variante infatti non può sanare eventuali illegittimità. Relativamente alle 3 le schede tecniche, va rilevato che il riconoscimento di annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo, è corredato da un'analisi contenuta nella relazione agronomica per ciascun fabbricato. In linea generale, per le tre schede vanno osservate le seguenti prescrizioni: - E' vietato costruire nuovi annessi rustici nel fondo di riferimento, pertanto al rilascio della concessione dovrà essere sottoscritto un atto di vincolo di non ulteriore edificabilità a destinazione rurale sul fondo di proprietà; - Non è consentita la demolizione e ricostruzione perché in contrasto con le finalità della legge; infatti nel momento in cui venisse demolita la struttura non più funzionale, la nuova edificazione rientrerebbe nelle normali fattispecie previste dalla L.R. 24/85; - Non è ammesso prevedere aumenti del volume esistente in quanto l'art.4 consente di intervenire solo e soltanto sulle destinazioni d'uso; - La progettazione definitiva dovrà prevedere il riordino dell'intera area di pertinenza eliminando eventuali superfetazioni, baracche, depositi ecc.; inoltre si dovrà aver cura, se presenti, di conservare quegli elementi di valenza ambientale significativi che evidenziano la ruralità della costruzione quali aperture ad arco, portici e vuoti sui portici, caminetti ecc.; ¿ I rustici da trasformare devono essere accessibili con strada esistente e carrabile; tutte le opere di allacciamento ai servizi esistenti sono a totale carico del proprietario e debbono essere dallo stesso direttamente realizzate e gestite. In linea generale, gli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo, possono assumere la classificazione residenziale, purchè la tipologia esistente lo consenta, quindi con l'esclusione dei grandi manufatti adibiti a stalla o a deposito. ¿ E' da valutare, in particolare per la scheda di cui alla proposta 9, di la necessità di prevedere opportune aree per servizi. Relativamente alla proposta 9, che riguarda una ex stalla di rilevanti dimensioni (3570 mc), la scheda propone il cambio di destinazione d'uso in deposito, magazzino, attività artigianali di servizio o comunque lavorazioni non nocive o moleste e compatibili con la localizzazione agricola. Pur constatando che il manufatto è di rilevanti dimensioni e quindi un suo riutilizzo con destinazione residenziale è escluso, le destinazioni proposte dalla scheda non risultano compatibili con il territorio agricolo. Infatti tra le destinazioni ritenute ammissibili dalla consolidata prassi istruttoria ci sono l'artigianato artistico e manuale, la ristorazione, i piccoli esercizi commerciali al dettaglio, gli studi professionali, i servizi pubblici, centri comunitari. Pertanto la variante non risulta ammissibile e la scheda è stralciata ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 come meglio specificato nella valutazione della variante normativa n. 11. Il Comune pertanto, in sede di controdeduzioni, dovrà predisporre una nuova scheda puntuale, che escluda le destinazioni d'uso commerciale _ produttiva e che dimostri attraverso un'elaborazione grafica: ¿ l'accessibilità all'area; ¿ la specificazione delle destinazioni d'uso che troveranno luogo all'interno del manufatto; ¿ le aree a servizi quantificate e distinte per le varie destinazioni d'uso; ¿ l'inserimento ambientale del manufatto attraverso un progetto che ne preveda la riqualificazione architettonica. Proposta cartografica n.10 La variante propone attraverso un intervento puntuale, il cambio di destinazione d'uso di un annesso agricolo non più funzionale: la scheda riprende un'analoga proposta presentata con var. 9/2001, che essendo approvata con proposte di modifica non è stata perfezionata entro i termini di legge. 10. La scheda risponde ai requisiti soprarichiamati e la destinazione d'uso in residenziale risulta condivisibile: la variante pertanto è accolta. Proposta cartografica n.11 La variante propone attraverso un intervento puntuale, il cambio di destinazione d'uso di un annesso agricolo non più funzionale: la scheda riprende un'analoga proposta presentata con var. 9/2001, che essendo approvata con proposte di modifica non è stata perfezionata entro i termini di legge. 11. La scheda risponde ai requisiti soprarichiamati e la destinazione d'uso in residenziale risulta condivisibile: la variante pertanto è accolta. Di seguito sono elencate le 11 proposte normative: Proposta normativa n.1 a) viene ridotta da 15 a 10 mt la distanza dei nuovi edifici in zona produttiva D1 dalle strade e dai fabbricati. Tale modifica consente di migliorare l'utilizzo delle superfici coperte, riducendo le aree residuali e garantendo, comunque, la sicurezza e l'adeguamento della viabilità; b) viene innalzato l'Indice di copertura territoriale delle zone produttive D2 dal 30% al 40%, in caso di strumento attuativo, in conseguenza dell'esperienza insediativa e gestionale dell'area P.I.P. e per ottimizzare la limitata disponibilità in zone montane, dati anche i rilevanti costi di urbanizzazione; c) vengono ammesse tra le destinazioni d'uso ammesse nelle zone produttive D1 e D2, anche il commerciale ed il terziario, che consentono un maggior utilizzo di personale addetto. Tale proposta tende a limitare il mantenimento di tali destinazioni esclusivamente all'interno delle zone residenziali o peggio dei centri storici, con conseguenti problematiche in termini di conformazione e dimensione dei volumi a disposizione e di accessibilità. La normativa vigente consente già la possibilità di destinazioni commerciali all'interno delle zone D2/1 senza limiti. La proposta riduce nelle zone D2/2 tale possibilità al 30% della sola superficie di calpestio, consentendo, tuttavia un ulteriore 30% di superficie per attività terziarie e di servizi alle aziende. In caso di compresenza delle due destinazione la loro sommatoria non potrà essere superiore al 50% della superficie totale di calpestio. Si ritiene opportuno che nelle zone soggette a piano attuativo e prospettanti su nuova viabilità statale, tali superfici siano accorpate su tale fronte per offrire una migliore qualità architettonica ed ambientale dell'insediamento. Nelle zone D1 la destinazione è limitata al solo commercio al dettaglio e solo in zone soggette a S.U.A. con un limite massimo abbassato al 15% della superficie di calpestio. La variante è adeguata alla L.R. 37/99, con l'esclusione della grande distribuzione, e ammettendo solamente le medie strutture non superiori ai 600 mq. Dalle medie strutture sono escluse quelle appartenenti al comparto alimentare per salvaguardare il servizio offerto dai negozi di vicinato localizzati nei numerosi centri siti nel Comune. 12. La variante propone un adeguamento della normativa delle zone D di Seren, alla disciplina ormai consolidata in tutte le zone produttive, con alcuni aggiustamenti ai rapporti di copertura (zone D 2) e alle destinazioni d'uso ammissibili (commercio e terziario), nel rispetto delle specifiche leggi di riferimento: pertanto è condivisibile. Proposta normativa n.2 Per la nuova zona D2.1-5 inserita con la proposta cartografica n. 7, per le ragioni connesse all'esaurimento dell'area P.I.P. esistente a causa dell'assegnazione dei lotti disponibili, si prevede la futura realizzazione attraverso un piano attuativo di iniziativa pubblica, con una particolare cura per limitarne al massimo l'impatto nei confronti dell'ambiente circostante attraverso la realizzazione di rilievi di terra e quinte erborate. 13. La variante, è relativa alla modalità di attuazione della zona D2.1-5 che il Comune decide nella sua specifica competenza gestionale : la variante, è accoglibile, con l'invito al comune di verificare attentamente l'attuazione degli interventi affinché seguano pedissequamente quanto messo in norma. Proposta normativa n.3 Viene proposto lo spostamento della disciplina dei barch, serre fisse e mobili e dei ricoveri minimi all'ultimo comma dello stesso articolo 2.20, per una migliore chiarezza interpretativa. Viene, inoltre inserito un limite alla realizzazione di ricoveri minimi. 14. La variante si configura come una semplice diversa impaginazione del testo, salvo l'inserimento di un limite territoriale per eventuali richieste di nuovi ricoveri minimi da consentire per ogni ulteriore multiplo di 10.000 mq. : la variante è accoglibile. Proposta normativa n.4 Viene proposto di considerare indicativi i riferimenti puntuali delle strutture da realizzare nelle zone a standard, consentendo la modifica in funzione della reale necessità del Comune. Viene prevista inoltre la possibilità di modificare anche il tipo di area a standard, nel rispetto degli standard minimi di PRG. 15. La variante non risulta condivisibile: infatti gli standard sono stati dimensionati ed individuati in modo puntuale e riportati nel repertorio normativo. E' sempre possibile attraverso un progetto di opera pubblica, sulla base di una reale necessità del Comune, cambiare la specifica destinazione a servizi di un'area, ma lasciare al caso tale scelta non è ammissibile. Il Comune precisa che la volontà del Comune era di consentire l'inserimento di 2 antenne per la telefonia mobile su terreno di proprietà comunale, su strutture per l'illuminazione degli impianti sportivi. Tale normativa proposta, pertanto può essere ammissibile qualora le strutture ricadano esclusivamente in area pubblica con minima occupazione di ulteriore suolo, nel rispetto della vigente normativa sanitaria e quindi con localizzazione precisa all'interno delle suddette aree "F". La presente variante è quindi respinta ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, ed il Comune potrà riproporla con il supporto dei succitati elementi, in sede di controdeduzioni. Proposta normativa n.5 La modifica normativa si riferisce alla precedente modifica cartografica n.5 e precisa le destinazioni d'uso e limiti per la zona a verde pubblico destinata a campeggio sociale. 16. La variante collegata con la modifica grafica n.5, inserisce la destinazione d'uso proposta per campeggi temporanei ad uso sociale, didattico od educativo per quest'area ; pertanto, in coerenza con le modifiche apportate alla proposta cartografica n. 5 è necessario stralciare dalla normativa aggiunta il periodo:"...entro l'ambito perimetrato con sigla "94b"...": la variante, con questa modifica d'ufficio è approvata. Proposta normativa n.6 La variante consente di mantenere distanze di edificazione più ridotte rispetto alla viabilità in caso di aree a parcheggio e consentire gli accessi ad aree intercluse. E' prevista inoltre la possibilità di convenzionare la realizzazione di parcheggi privati sul sottosuolo di aree a standard che potranno essere sostitutivi di quelli in superficie, ferma restando la destinazione pubblica. 17. La variante risulta nel complesso condivisibile: tuttavia è necessario apportare alcune modifiche d'ufficio per meglio adeguare il testo alle normative vigenti e ai criteri consolidati nel tempo. Nella nuova normativa, al 1° comma, alla fine va aggiunto: "..., e previa verifica delle dotazioni degli standard di PRG."; al 2° comma, dopo :"...da aree a parcheggio...", va aggiunto:"...poste su fronte strada,..."; dopo:"...viabilità di progetto od esistente...". Va aggiunto:"...di distribuzione interna alle zone residenziali e..."; Proposta normativa n.7 Viene adeguata la normativa dei volumi accessori in zona "A" a seguito di problemi emersi in fase gestionale, con inserimento di prescrizioni normative ed architettoniche puntuali. 18. La variante risulta condivisibile con le seguenti prescrizioni: Nel nuovo testo, al 2° comma, va stralciato:"...e nelle aree a averde vincolato..." e :"...e comunque entro un raggio massimo di m. 80 dallo stesso."; al 3° comma, va stralciato:"...saranno consentiti un massimo di n. 3 volumi accessori condominiali." e così sostituito:"...dovranno essere valutati eventuali interventi ambientalmente compatibili attraverso schede progettuali."; al 4° comma, va stralciato il periodo:"...saranno eventualmente consentite non prima di 8 anni dal rilascio dell'abitabilità relativa all'edificio di riferimento." e così sostituito:"...non saranno consentite."; c) Distanze: Nel nuovo testo, al 2° comma, va stralciato:"...in caso di..." e così sostituito:"...comunque con...";al al 3° comma, va stralciato il periodo:"...;in zona agricola...o vicinali di ml. 3,0.". Proposta normativa n.8 Viene modificata la normativa per gli edifici con G.di P. 5 eliminando il riferimento alle dimensioni planimetriche e mantenendo comunque i limiti massimi ammessi e le caratteristiche formali ed architettoniche richieste. 19. La variante rimane la stessa vigente, senza il riferimento alla dimensione della profondità massima dell'ampliamento: la variante è ininfluente e pertanto è condivisibile. Proposta normativa n.9 Viene eliminato il divieto a costruire volumi accessori sopra i volumi interrati: con tale possibilità si riesce ad avere una migliore qualità strutturale dei manufatti con un risparmio nell'uso del territorio. 20. La variante è ininfluente e pertanto è condivisibile. Proposta normativa n.10 Viene ridefinita la disciplina delle distanze da mantenere rispetto ai limiti di zona; si integrano in un unico testo i due punti normativi che la disciplinano correntemente consentendo l'edificazione sul confine di zona ad esclusione delle zone produttive nelle quali i nuovi insediamenti potrebbero avvicinarsi eccessivamente ad ambiti urbani. 21. La variante prevede una diversa formulazione del testo dell'art. 1.4 e l'abrogazione dell'art. 7.3 che viene ricompreso nel citato art. 1.4 che risulta condivisibile. Proposta normativa n.11 Viene inserita la tabella relativa alla disciplina puntuale dei cambiamenti di destinazione d'uso proposti dalle varianti cartografiche 9, 10 e 11. 22. Si configura come allegato alla disciplina degli Interventi Puntuali degli edifici oggetto delle precedenti varianti grafiche n. 9-10-11. Conseguentemente allo stralcio della scheda cartografica n. 9 e sulla base della scheda che il Comune dovrà proporre in sede di controdeduzioni, si propone di stralciare il punto:"...o comunque lavorazioni non nocive o moleste e compatibili con la localizzazione agricola." . La parte rimanente è condivisibile. 23. Si ricorda che nel territorio del Comune di Seren del Grappa (BL), è stato individuato un Sito di Natura 2000 (SIC/ZPS), che figura nell'elenco pubblicato nel DPR 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE "; più precisamente il SIC in argomento è: ¿ SICIT3230022 "Massiccio del Grappa" Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 e allegato "G" del citato DPR 357/97 ha trasmesso la scheda "A" con la dimostrazione di non significatività degli impatti nei confronti della componente ambientale del PRG ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/CEE. Ai sensi dell'art. 6 direttiva 92/43/CEE, è stato rilevato che: - Le informazioni fornite, per la variante in esame, possono essere ritenute complete, non ci sono significative lacune e le conclusioni tracciate possono essere ragionevolmente e obiettivamente accolte; Considerato che, dagli elaborati, si evince che: a) Le previsioni della variante riguardano 11 proposte di modifica degli azzonamenti di PRG; solo le proposte n. 5 e 6 rientrano nell'area SIC e sono relative rispettivamente ad un'area ricreativa in località Prassolan e ad un'area parcheggio in località Forcelletto; b) Il maggior "disturbo ambientale" può considerarsi limitato al periodo di esecuzione degli interventi prospettati e a quello di fruizione turistica; Prescritto che: 1) La progettazione esecutiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte; 2) La esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione", che in sostanza dice che ".. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale"; 3) Sia eseguito il controllo per quanto attiene anche lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto; 4) I tempi di esecuzione dei lavori dovranno essere brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti; 5) Durante la esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; dovranno essere utilizzate miscele e lubrificanti ecologici; Si ritiene, per quanto sopra riportate, di dover consigliare che venga predisposto dal comune, in collaborazione con i comuni interessati dall'area protetta, un appropriato piano di gestione dell'area protetta, specifico od integrato al altri piani di gestione, secondo le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000, emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio con decreto 3 Settembre 2002. Nello specifico tale "... piano è lo strumento che determina l'uso di tutte le risorse presenti in un dato territorio e di conseguenza la pianificazione integrata è quella che può maggiormente considerare l'insieme delle esigenze di tutela e valorizzazione dei sistemi ambientali"; Pertanto si esprime parere favorevole alla relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale allegata alla domanda sopra richiamata per le motivazioni e con le considerazioni e prescrizioni sopra riportate e parte integrati della presente proposta. Si prende atto della dichiarazione del tecnico incaricato che certifica che " oggettivamente non è probabile possano verificarsi effetti significativi sul sito Natura 2000 Massiccio del grappa", per la domanda sopra richiamata, con le considerazioni e prescrizioni sopra riportate. OSSERVAZIONI PERVENUTE IN COMUNE 24. In merito alle osservazioni pervenute in Comune si decide quanto segue:

N NOME CONTENUTO COMUNE REGIONE
1 G.G.Garbin s.a.s. Chiede: 1) eliminazione previsione nuova area D2.1/5 soggetta a PIP e mantenimento zona E2; 2) Conformazione del dimensionamento delle destinazioni commerciali e terziarie ammesse tra zona D1 e D2.1; 3) Conferma del parametro di altezza di ml 10.00 anziché 9.00 previsto dalla variante. Esprime parere contrario all'approva-zione in quanto: 1) La variante per la zona D2.1/5 è adottata previo accordo con la Provincia ai sensi della L.R. 35/2002; le opere di urbanizzazione sono semplicemente allacciabili alle reti esistenti e alle aree limitrofe; esiste la possibilità di accesso viario diretto dalla viabilità esistente; le aree produttive esistenti soddisfano i vincoli di PTRC; relativamente alla necessità di usufruire di area PIP, tale necessità si basa sul fatto che il PIP attuale è praticamente saturo, esistono richieste aggiuntive di nuovi insediamenti. 2) Il piano vigente prevede una differenziazione in termini di destinazioni d'uso commerciali fra zone D2 (ammesse) e D1 (non ammesse); con la variante si introduce la destinazione commerciale anche per le D1, ma in quantità diverse (con maggiore presenza nelle D2). Si propone di accogliere la richiesta, trattando di un refuso. Concorda: RESPINTA con l'eccezione del punto 3 che viene accolto.
2 Scopel Ornella Chiede l'eliminazione della previsione della nuova area D2.1/5 Esprime parere contrario all'approva-zione in quanto: 1) La variante per la zona D2.1/5 è adottata previo accordo con la Provincia ai sensi della L.R. 35/2002; le opere di urbanizzazione sono semplicemente allacciabili alle reti esistenti e alle aree limitrofe; esiste la possibilità di accesso viario diretto dalla viabilità esistente; le aree produttive esistenti soddisfano i vincoli di PTRC; relativamente alla necessità di usufruire di area PIP, tale necessità si basa sul fatto che il PIP attuale è praticamente saturo, esistono richieste aggiuntive di nuovi insediamenti. Concorda: RESPINTA
Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Regionale, con voti unanimi favorevoli, dei 3 presenti aventi diritto al voto, ed il voto favorevole del rappresentante del Comune, è DEL PARERE che la variante n. 15 al PRG del Comune di Seren del Grappa (BL) sia meritevole di approvazione con le modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85 precedentemente elencate, ad eccezione dei punti 9 (proposta cartografica n. 9), 15 (proposta normativa n. 4) e punto 22 (proposta normativa n. 11 limitatamente al riferimento alla proposta cartografica n. 9) delle precedenti valutazioni, per i quali si ritiene meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 e come composta da: ¿ PRG var 15 Fascicolo Cartografia ¿ PRG var 15 Fascicolo Relazione- Normativa vanno vistati 2 elaborati Il Segretario Giuseppe Manoli Il Presidente Paolo Lombroso"

(segue Allegato)

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