Prosecuzione dell'incarico di Segretario generale.
1. La Segreteria generale del Consiglio nel vigente ordinamento regionale (Statuto del 2012 e legge regionale 53/2012)
Diversamente dallo Statuto del 1971 che non dava rilievo alla Segreteria generale del Consiglio regionale, nello Statuto in vigore dal 18 aprile 2012 la segreteria generale dell’assemblea legislativa regionale trova, all’articolo 58, comma 3, rilievo specifico:
Art. 58 - Principi dell’organizzazione regionale.
1. L’ordinamento e le attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della Giunta e del Consiglio sono stabiliti sulla base della legge regionale. La relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione dell’azione amministrativa della Regione.
2. I dirigenti operano per il conseguimento degli obiettivi assegnati e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive degli organi regionali.
3. L’organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, e in una Segreteria generale del Consiglio regionale, cui è preposto un dirigente nominato dal Consiglio stesso. L’incarico può essere conferito anche a esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.
In attuazione della norma statutaria appena più sopra riportata e in conformità al disegno organizzativo tipico delle assemblee legislative, la legge regionale 53/2012 articola la Segreteria generale in servizi consiliari:
Art. 15 - Articolazione della Segreteria generale.
1. La Segreteria generale costituisce ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto del Veneto la forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio regionale.
2. La Segreteria generale del Consiglio regionale si articola in:
a) servizi consiliari;
b) uffici;
c) posizioni dirigenziali individuali;
d) unità operative;
e) unità di staff.
Sempre in attuazione dello Statuto, l’articolo 16 della legge regionale 53/2012, come modificato con la legge regionale 30 luglio 2024, n. 1, stabilisce quanto segue con riferimento all’incarico di Segretario generale:
Art. 16 - Segretario generale.
1. Alla Segreteria generale del Consiglio regionale è preposto un dirigente, denominato Segretario generale e nominato dal Consiglio stesso, su proposta dell’Ufficio di presidenza.
2. L’incarico di Segretario generale è di norma conferito a un dirigente della Regione del Veneto con esperienza almeno triennale di direzione di strutture apicali. L’incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività dirigenziale apicale in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all’Assemblea legislativa regionale.
3. L’incarico di Segretario generale è conferito con contratto di diritto privato la cui durata è individuata all’atto della nomina da parte del Consiglio, su proposta dell’Ufficio di presidenza. Il contratto è comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura o alla data prevista dalla legge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia per l’incaricato, qualora ricada nel secondo semestre successivo alla fine della legislatura.
4. L’incarico di Segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno e può essere conferito a persone di età non superiore a sessantacinque anni all’atto del conferimento dell’incarico.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del Segretario generale è determinato dall’Ufficio di presidenza con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ad esso si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, recante disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di personale. Per effetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l’incarico di Segretario generale prosegue a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese rendicontate nel limite stabilito dall’Ufficio di presidenza, fino alla scadenza e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di collocamento in quiescenza del titolare, fatta salva la sua facoltà di risolvere il contratto.
6. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
7. Quando l’incarico di Segretario generale è conferito a dirigenti della Regione o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato Segretario generale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
2. Proposta di prosecuzione del vigente incarico di Segretario generale del Consiglio
Attualmente la carica di Segretario generale è ricoperta dal dott. Roberto Valente, il cui incarico, ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 53/2012, termina il 30 settembre 2026, data prevista dalla legge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Con il presente provvedimento l’incarico prosegue senza soluzione di continuità, gratuitamente ai sensi e nei limiti di cui al comma 9 dell’art. 5 del D.L. n. 95/2012, dal 01/10/2026 e per il tempo necessario al perfezionamento di un nuovo incarico.
Le ragioni della prosecuzione sono così sintetizzate:
a) necessità di garantire continuità e specifiche competenze ed esperienze professionali, acquisite nell’ambito specifico di una assemblea legislativa, alla direzione esecutiva delle strutture tecniche e amministrative del Consiglio regionale nella fase di avvio a regime del funzionamento degli organi consiliari della XII legislatura ad avvenuta conclusione da poche settimane dell’esercizio provvisorio a seguito dell’approvazione del bilancio regionale;
b) l’opportunità di avvalersi, nel periodo transitorio fino alla nuova proposta formulata dall’Ufficio di presidenza, dell’esperienza professionale e della conoscenza ordinamentale e organizzativa già maturate dall’attuale titolare nell’ambito specifico dell’amministrazione consiliare, assicurando al contempo il contenimento della spesa, atteso che la prosecuzione avviene a titolo gratuito, nei limiti e secondo le condizioni previste dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il Relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di disporre la prosecuzione dell’attuale incarico di Segretario generale, senza soluzione di continuità, gratuitamente ai sensi e nei limiti di cui al comma 9 dell’art. 5 del D.L. n. 95/2012, dal 01/10/2026 e per il tempo necessario al perfezionamento di un nuovo incarico;
3) di stabilire che per lo svolgimento dell’incarico di cui al punto precedente sarà erogato esclusivamente un rimborso delle spese di vitto e di viaggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni nella misura prevista per le trasferte dei dirigenti consiliari e per l’accesso alla sede istituzionale, compreso il parcheggio presso l’autorimessa comunale;
4) di dare atto che alla spesa di cui al punto precedente provvederà il servizio competente in materia di gestione del personale;
6) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.