Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica la versione stampabile del BUR n. 97 del 21/07/2026
Scarica la versione firmata del BUR n. 97 del 21/07/2026
Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 97 del 21 luglio 2026


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 56 del 09 giugno 2026

Fondo per le risorse decentrate per il personale del comparto per l'anno 2026 e aggiornamento degli indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali nella contrattazione integrativa (artt. 39, comma 2, e 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53).

1.Quantificazione delle risorse decentrate per l’anno 2026

Il fondo per le risorse decentrate del personale del Consiglio regionale deve essere quantificato dall’Ufficio di presidenza nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 59 della lr 53/2012:

Art. 59 - Fondi e limiti per spese di personale

1. Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale.

2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla tabella 1 dell’allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

3. Della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente articolo.

4. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l’andamento della spesa per il personale del Consiglio regionale;

b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l’anno successivo e i seguenti;

c) per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.

5. Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l’Ufficio di presidenza, annualmente, procede:

a) alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;

b) alla quantificazione delle medesime;

c) alla quantificazione e all’assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.

6. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell’allegato C. Annualmente l’Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall’applicazione del presente comma viene riassegnata per l’anno al fondo regionale.

7. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell’Ufficio di presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.

8. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell’attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di bilancio.

9. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.

10. Il Consiglio regionale nell’ambito dell’adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

Considerato che in data 23 febbraio 2026 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali per il triennio 2022-2024, il quale all’art. 58 del CCNL 23 febbraio 2026 prevede:

Art. 58 Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti CCNL

1. A decorrere dall’1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell’anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

2. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell’art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all’art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all’anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 16, comma 6 del presente CCNL.

3. Le risorse stanziate ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022.

L’articolo 79 del CCNL 16 novembre 2022, richiamato dall’articolo 58 del vigente CCNL, prevede che:

Art. 79 Fondo risorse decentrate: costituzione

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all’art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all’art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.04.1999;

…omissis…

Per l’anno 2023 con deliberazione n. 10 del 14 marzo 2023 dell’Ufficio di Presidenza l’ammontare delle risorse stabili da destinare al trattamento accessorio è stato quantificato, in via provvisoria, in euro 1.040.164,28 e con decreto del dirigente capo del Servizio amministrazione, bilancio e servizi informatici n. 286 dell’8 novembre 2023 tale importo è stato adeguato in euro 1.041.007,96. A tale importo va aggiunta la somma di euro 132.000,00 per le prestazioni di lavoro straordinario mentre le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevate Qualificazioni sono pari ad euro 661.418,58.

Per l’anno 2024 con deliberazione n. 21 del 23 aprile 2024 dell’Ufficio di Presidenza l’ammontare delle risorse stabili da destinare al trattamento accessorio è stato quantificato, in euro 1.056.200,09. A tale importo va aggiunta la somma di euro 132.000,00 per le prestazioni di lavoro straordinario mentre le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevate Qualificazioni sono pari ad euro 655.378,29.

Per l’anno 2025 con deliberazione n. 24 del 25 marzo 2025 dell’Ufficio di Presidenza, sulla base di quanto stabilito all’articolo 79 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle funzioni locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, l’ammontare del fondo per le risorse decentrate del personale del comparto del Consiglio regionale è stato quantificato, in euro 1.213.800,61. A tale importo va aggiunta la somma di euro 132.000,00 per le prestazioni di lavoro straordinario mentre le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevate Qualificazioni sono pari ad euro 655.378,29.

L’articolo 14, comma 1-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 prevede che:

‘A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali’.

La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 175706 del 27 giugno 2025 ‘Indicazioni operative in merito all’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025. Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni’ ha fornito indicazioni operative al fine di garantire l’uniforme applicazione della norma stessa.

Con decreto del Dirigente Capo del Servizio amministrazione bilancio e servizi informatici n. 274 del 13 novembre 2025 è stata data attuazione alle norme sopra citate adeguando il fondo per il trattamento accessorio del comparto per l’anno 2025 quantificandolo in euro 1.363.059,83 ed è stata confermata la quantificazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di elevata qualificazione e del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario, rispettivamente in euro 655.378,29 ed euro 132.000,00.

Con il presente provvedimento viene data attuazione alle medesime norme con riferimento a quanto residua per l’incremento del fondo per l’anno 2026.

Inoltre, ai sensi del comma 1 dell’articolo 58 del CCNL vigente viene quantificato l’incremento del Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 79 del CCNL 16 novembre 2022 con riferimento al monte salari anno 2021 (individuato con nota prot. n. 0062254 del 6 febbraio 2026 della Direzione organizzazione e personale della Giunta regionale, che eroga gli stipendi per conto del Consiglio regionale del Veneto).

Pertanto, con il presente provvedimento, sulla base di quanto stabilito all’articolo 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle funzioni locali sottoscritto in data 23 febbraio 2026, si determina il fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto per l’anno 2026 come da prospetto riportato nell’allegato A.

Nella suddetta quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, previste dall’art. 16 del CCNL del 23 febbraio 2026, è dimostrato il rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

A tale proposito si precisa che l’art. 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 stabilisce che:

  1. Omissis

    Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il Ministro della Pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 3 settembre 2019 ha adottato il decreto avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni” che nelle premesse prevede che:

Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Al riguardo, si rappresenta che il valore medio pro-capite di adeguamento del limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 e calcolato tenuto conto di quanto indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – nel parere prot. 12454 del 15 gennaio 2021, è definito nell’allegato B al presente provvedimento per formarne parte integrante.

La determinazione delle eventuali risorse aggiuntive che le norme di legge e dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento è demandata al dirigente del Servizio competente, nel rispetto dei limiti di legge e dell’ammontare delle risorse di bilancio all’uopo destinate.

Infine, con il presente provvedimento si approvano gli indirizzi cui la delegazione trattante del Consiglio regionale deve attenersi nella gestione delle relazioni sindacali nella contrattazione integrativa, come riportato nell’allegato C al presente provvedimento per formarne parte integrante.

Del contenuto del presente provvedimento sarà data comunicazione alle OO.SS.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visti gli articoli 39 e 59 della legge regionale 53/2012;

- visto l’articolo 23, commi 1-2-3, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

- visto l’articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

- visto il CCNL del personale del comparto Funzioni locali del 23 febbraio 2026;

- vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23 del 1° aprile 2026 che ha individuato la delegazione trattante di parte datoriale per il comparto e l'area della dirigenza del Consiglio regionale del Veneto;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi dei presenti;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di determinare il fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto per l’anno 2026 come da prospetto riportato nell’allegato A al presente provvedimento, demandando al dirigente del Servizio competente la determinazione dell’ammontare delle eventuali risorse aggiuntive che le norme di legge e dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento;

3) di definire il valore medio pro-capite di adeguamento del limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, come da prospetto riportato nell’allegato B;

4) di approvare gli indirizzi cui la delegazione trattante del Consiglio regionale si atterrà nella gestione delle relazioni sindacali nella contrattazione integrativa, come riportato nell’allegato C al presente provvedimento per formarne parte integrante;

5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

056_Allegato A.pdf
056_Allegato B.pdf
056_Allegato C.pdf


Torna indietro