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Materia: Consiglio regionale
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 131 del 29 dicembre 2025
Contributo dei gruppi consiliari di cui all'articolo 3 della L.R. 56/84. Determinazione importo erogabile per la XII legislatura.
L’articolo 14 della legge regionale 47/2012 ha così sostituito l’articolo 3 della legge regionale 56/1984:
Art. 3 - Contributi
1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
3. Se nel corso dell’anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.
4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.
6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d’opera intellettuale o altro.
7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell’anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha, tra l’altro, definito come segue il parametro di virtuosità che individua l’importo complessivo da erogare a titolo di contributi per il funzionamento ai gruppi consiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2013:
Nella scorsa legislatura, sulla base dei dati ufficiali messi a disposizione dall’Istat nel sito istituzionale, la popolazione residente nella regione del Veneto è risultata essere, alla data del 1° gennaio 2020 di 4.907.704 abitanti.
L’importo complessivo erogabile ai gruppi consiliari a decorrere dal 1° novembre 2020 è stato dunque così determinato:
quota per consigliere
numero consiglieri
importo
5.000,00
51
255.000,00
quota per abitante residente
numero abitanti
0,05
4.907.704
245.385,20
totale
500.385,20
Con deliberazione n. 97 del 30 ottobre 2020 l’Ufficio di presidenza ha determinato la spesa complessiva da assegnare ai gruppi quale contributo finanziario, a decorrere dal 1° novembre 2020, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012 in euro 500.385,20 e il criterio di ripartizione fra i gruppi della stessa stabilendo di assegnare il venti per cento in misura uguale e per il restante ottanta per cento in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi.
Il 23 e 24 novembre 2025 si sono svolte le elezioni per il presidente della Giunta regionale ed il rinnovo del Consiglio regionale, con conseguente scioglimento dei gruppi consiliari della XI legislatura alla data del 5 dicembre 2025 (data di proclamazione degli eletti per la dodicesima legislatura).
Conseguentemente si rende ora necessario aggiornare la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, tenuto conto della variazione del numero degli abitanti residenti nella regione.
Sulla base dei dati ufficiali messi a disposizione dall’Istat nel sito istituzionale e riportati nella tabella 1, allegata al presente provvedimento, la popolazione residente nella regione del Veneto risulta essere, alla data del 1° gennaio 2025 di 4.853.472 abitanti.
L’importo complessivo erogabile ai gruppi consiliari a decorrere dal 1° gennaio 2026 è dunque così determinato:
4.853.472
242.673,60
497.673,60
Come già deliberato nelle precedenti X e XI legislatura, appare equo e ragionevole ripartire la spesa complessiva di cui trattasi in parte in misura eguale tra i gruppi, in ragione delle spese fisse minime di funzionamento di ciascun gruppo, e in parte in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi medesimi.
Si propone di suddividere la spesa complessiva di cui trattasi per il venti per cento in misura uguale e per il restante ottanta per cento in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi.
Il risultato, sulla base del numero e della consistenza dei gruppi costituiti risulta essere riportato nelle tabelle A) e B) con decorrenza 1° gennaio 2026, allegate al presente provvedimento.
Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto il decreto-legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;
- viste le leggi regionali 56/1984 e 47/2012;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
(seguono allegati)
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