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Materia: Consiglio regionale
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 78 del 12 dicembre 2025
Erogazione dell'assegno di fine mandato, di cui all'articolo 19 bis della L.R. 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, ai Consiglieri regionali cessati dal mandato alla fine della undicesima legislatura.
Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 47/2012 ha così sostituito il comma 1 dell’articolo 19 bis della legge regionale n. 9/1973:
Art. 19 bis.
1. L’ufficio di presidenza è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per gli anni fino al 2012 e di una mensilità dell’indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato svolto successivamente al 2012. Ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.
A seguito della consultazione elettorale del 23 e 24 novembre 2025 risultano cessati dal mandato, per dimissioni, per non aver ripresentato la propria candidatura o per non essere stati eletti, i Consiglieri regionali indicati nell’allegato prospetto A) che forma parte integrante del presente provvedimento.
Particolare attenzione deve porsi per i Consiglieri regionali che abbiano percepito l’assegno di fine mandato in passate legislature e che, rieletti nella undicesima legislatura, si trovano a dover percepire nuovamente il trattamento in questione.
Sul punto in passato è stata interessata l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia che con nota n. 2472 del 27 febbraio 1986 ha chiarito come sia necessario riliquidare l’erogazione dell’indennità di fine mandato già percepita in quanto tale soluzione permette di assicurare la uguaglianza di trattamento – a parità di esercizio del mandato – tra i Consiglieri (cessati alla stessa data) che abbiano esercitato le funzioni ininterrottamente per più legislature e quello che invece abbia esercitato in periodi di tempo non continui.
L’interpretazione sopra riportata considera pertanto unitariamente i periodi che danno luogo all’erogazione dell’assegno di fine mandato, dovendosi riliquidare l’intero periodo (anche se riferito ad archi temporali non continuativi) al momento della successiva erogazione dell’indennità in oggetto, considerando la prima liquidazione alla stregua di un acconto o di una anticipazione su quella definitiva successiva.
Si deve quindi determinare la quota di assegno di fine mandato in relazione alle seguenti modifiche apportate dal comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 4/2012 al comma 2 dell’art. 10 della legge regionale n. 9/1973:
Art. 10.
1. (..)
2. Ai soli fini della determinazione dell’assegno vitalizio e dell’assegno di fine mandato, l’indennità consiliare lorda è pari all’ottanta per cento dell’indennità parlamentare alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento.
Pertanto, per il periodo svolto dall’inizio del mandato sino al 31 dicembre 2012 l’importo base per il calcolo degli assegni di fine mandato sarà pari ad euro 8.894,77, cosi come quantificato con decreto del dirigente della direzione regionale amministrazione bilancio e servizi n. 9 del 13 febbraio 2012.
Per gli anni o per i mesi di esercizio del mandato successivi al 31 dicembre 2012, l’importo base per il calcolo degli assegni di fine mandato sarà pari ad euro 6.600,00, importo attuale dell’indennità di carica così come stabilito dall’art. 19 bis della legge regionale n. 9/1973.
Ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.
Conseguentemente, si rende ora necessario autorizzare la liquidazione ai consiglieri regionali, cessati dal mandato al termine della undicesima legislatura, dell’assegno di fine mandato nella misura lorda come da allegato prospetto B) che forma parte integrante del presente provvedimento.
Il Dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio e servizi informatici fa inoltre presente che, al fine di effettuare le necessarie operazioni di conguaglio derivanti dalla cessazione del mandato, le quali potrebbero comportare degli addebiti a carico dei Consiglieri regionali, si ritiene opportuno trattenere dalle somme erogabili l’importo di euro 2.000,00, alla cui erogazione si provvederà una volta ultimate le operazioni di chiusura.
In esecuzione del presente provvedimento il dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio e servizi informatici provvederà ad impegnare e liquidare le somme a titolo di assegno di fine mandato a favore degli ex Consiglieri regionali e di Irap a carico del Consiglio regionale nella misura indicata nell’allegato prospetto B).
Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- viste le leggi regionali n. 9/1973, n. 4/2012 e n. 47/2012;
- visto il decreto del dirigente della direzione amministrazione bilancio servizi n. 9 del 13 febbraio 2012;
- visto il regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 “Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 ‘Autonomia del Consiglio regionale’”;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
(seguono allegati)
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