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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 48 del 16 aprile 2024


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 16 del 26 marzo 2024

Trattamento economico del personale assegnato alle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari e definizione e ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari in attuazione degli articoli 47 e 51 della legge regionale n. 53/2012. Rideterminazione a seguito della sottoscrizione del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022 e del CCI del Consiglio regionale del Veneto del 14.12.2023.

1) AUMENTI CONTRATTUALI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni locali. Per la sua attuazione in data 14 dicembre 2023 è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo del personale del comparto Funzioni locali del Consiglio regionale del Veneto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 28, della Legge 30/12/2023, n. 213 ‘Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026’, a decorrere dal 1° gennaio 2024 l’indennità di vacanza contrattuale è incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale.

Di conseguenza, si rende necessario aggiornare l’emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative spettante al personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi del comma 6 dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del consiglio regionale” e il tetto complessivo e per singolo gruppo della spesa per il personale in oggetto stabilito dall’Ufficio di presidenza, ai sensi della citata legge, con deliberazioni n. 72 del 30 ottobre 2020 e n. 66 del 13 maggio 2021, come di seguito illustrato.

2) TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE DEGLI ORGANI E DEI GRUPPI CONSILIARI

Al personale assegnato alle segreterie dei gruppi e degli organi (con esclusione del responsabile e del vicario) spetta ai sensi del comma 6 dell’art. 53 della legge regionale n. 53/2012 “uno specifico emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative, reso disponibile nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio e determinato nel limite minimo e massimo dall’Ufficio di presidenza, tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il personale del Consiglio regionale del Veneto”.

Tale emolumento integrativo è stato in origine determinato con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 112 del 8 ottobre 2013, successivamente aggiornato con la delibera dell’Ufficio di presidenza n. 26 del 28 maggio 2019, tenendo conto del trattamento economico accessorio spettante al personale del Consiglio regionale sulla base del contratto collettivo integrativo firmato in data 21 dicembre 2018, come riportato nella tabella che segue:

categoria

fascia 1
(fino a 60 ore di straordinario)

fascia 2
(fino a 120 ore di straordinario)

fascia 3
(fino a 180 ore di straordinario)

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 B

 € 2.565,00

 € 5.815,00

 € 3.435,00

 € 6.535,00

 € 4.295,00

 € 7.255,00

 C

 € 2.710,00

 € 6.115,00

 € 3.690,00

 € 6.925,00

 € 4.655,00

 € 7.740,00

 D

 € 4.860,00

 € 7.610,00

 € 5.760,00

 € 8.495,00

 € 6.645,00

 € 9.380,00

 

Poiché in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021 e in data 14 dicembre 2023 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo integrativo del personale del comparto del Consiglio regionale del Veneto, è necessario aggiornare la tabella relativa all’emolumento integrativo in relazione agli aumenti dei trattamenti accessori previsti per i dipendenti del Consiglio regionale e al nuovo sistema di classificazione del personale valido dal 1° aprile 2023, tenendo conto anche di quanto stabilito con la deliberazione n. 66 del 13 maggio 2021 approvata a seguito della sottoscrizione del CCI relativo al personale dell’area delle funzioni locali del 29 aprile 2021.

Si riporta qui di seguito la tabella dell’emolumento integrativo valida dal 1° gennaio 2024, ferme restando le modalità di erogazione fissate nella deliberazione n. 112 dell’8 ottobre 2013, come aggiornata con la deliberazione n. 26 del 28 maggio 2019:

Area

fascia 1
(fino a 60 ore di straordinario)

fascia 2
(fino a 120 ore di straordinario)

fascia 3
(fino a 180 ore di straordinario)

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

Operatore esperto
(ex cat. B)

€ 2.610,00

€ 5.860,00

€ 3.520,00

€ 6.620,00

€ 4.420,00

€ 7.380,00

Istruttore
(ex cat. C)

€ 2.755,00

€ 6.160,00

€ 3.775,00

€ 7.010,00

€ 4.785,00

€ 7.870,00

Funzionario /EQ
(ex cat. D)

€ 4.905,00

€ 7.655,00

€ 5.850,00

€ 8.585,00

€ 6.775,00

€ 9.510,00

 

3) SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI: DETERMINAZIONE LIMITE COMPLESSIVO E PER SINGOLO GRUPPO DELLA SPESA PER IL PERSONALE

La legge regionale n. 47/2012 ha disposto all’articolo 13 quanto segue:

Art. 13 – Limite di spesa per il personale dei gruppi consiliari

1. La Regione del Veneto, a decorrere dalla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si conforma alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, fissando nel limite stabilito dall’articolo 2 bis della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 così come inserito dall’articolo 12 della presente legge, la definizione del tetto massimo dell’ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari.

Con deliberazione n. 113 dell’8 ottobre 2013 l’Ufficio di presidenza ha definito, per dare applicazione alle disposizioni derivanti dall’articolo 13 della legge regionale n. 47/2012, il costo di una unità di categoria D, posizione economica D6, come riportato nella Tabella A allegata alla citata deliberazione, nell’ammontare pari ad euro 51.043,93 sulla base del trattamento economico spettante ai dipendenti del Consiglio regionale assegnati alle segreterie dei gruppi. Tale importo è stato aggiornato in conseguenza dei successivi rinnovi contrattuali e da ultimo in euro 52.895,61 con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 26 del 28 maggio 2019.

Poiché tale trattamento economico è aumentato per effetto della sottoscrizione del nuovo CCNL e del nuovo CCI, si rende necessario aggiornare il parametro del costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, ai fini della determinazione del limite di cui all’articolo 47 della legge regionale n. 47/2012, secondo il criterio suggerito dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome nella seduta del 5 ottobre 2018, sommando al precedente l’aumento contrattuale, come da tabella A allegata alla presente deliberazione.

Di conseguenza, si rende necessario aggiornare il limite massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari stabilito da ultimo con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 66 del 13 maggio 2021 ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della legge regionale n. 53/2012 e dell’articolo 2 bis della legge regionale n. 56/1984, come inserito dall’articolo 12 della legge regionale n. 47/2012, come da tabella A allegata alla presente deliberazione.

Infine, viene aggiornata la ripartizione tra i gruppi consiliari della spesa complessiva per il personale ai sensi dell’articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 53/2012, come da tabella B allegata alla presente deliberazione, e il limite annuo di spesa per il personale a tempo determinato assegnabile alla segreteria di ciascun gruppo consiliare ai sensi dell’articolo 51, commi 2 e 3, della legge regionale n. 53/2012, come da tabella C allegata alla presente deliberazione.

Non si procede alla rideterminazione delle tabelle B e C per gli anni 2019-2023, in cui decorrono parte degli aumenti stipendiali previsti dal CCNL del 16 novembre 2022, in quanto il rispetto dei limiti di spesa è assicurato dall’aumento del tetto massimo di spesa assegnabile ai gruppi in relazione alla variazione del costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6 collegato all’aumento contrattuale del CCNL 2019-2021, il quale è tale da compensare le variazioni del costo del personale effettivamente assegnato alle segreterie dei gruppi a seguito della sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

- vista la legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;

- viste le leggi regionali n. 56/1984, 47/2012, 53/2012;

- vista le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza n. 112 e n. 113 dell’8 ottobre 2013, n. 26 del 28 maggio 2019, n. 72 del 30 ottobre 2020, n. 8 del 28 gennaio 2021 e n. 66 del 13 maggio 2021;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
  2. di determinare con decorrenza 1° gennaio 2024 la misura minima e massima dell’emolumento integrativo spettante al personale di cui all’art. 53, comma 6, della legge regionale n. 53/2012 come da tabella riportata in premessa al punto 2, da erogarsi secondo le modalità indicate nella delibera dell’Ufficio di presidenza n. 112 dell’8 ottobre 2013;
  3. di definire, per le motivazioni indicate in premessa, il tetto massimo dell’ammontare complessivo della spesa annua per il personale dei gruppi consiliari, ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale n. 53/2012, come da allegata tabella A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di determinare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale n. 53/2012, la ripartizione della spesa del personale tra i gruppi consiliari, come da allegata tabella B;
  5. di determinare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 della legge regionale n. 53/2012, il limite della spesa annua per il personale a tempo determinato assegnabile a ciascun gruppo consiliare, come da allegata tabella C, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  6. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura negli impegni assunti dal dirigente del Servizio competente;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

016_SABS_ALL_Tratt_econ_personale_segr_organi_e_GC_527648.pdf

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