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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 166 del 22 dicembre 2023


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 77 del 28 novembre 2023

Contributo dei gruppi consiliari di cui all'articolo 3 della lr 56/84. Aggiornamento con decorrenza dicembre 2023.

L’articolo 14 della legge regionale 47/2012 ha così sostituito l’articolo 3 della legge regionale 56/1984:

Art. 3 - Contributi

1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.

3. Se nel corso dell’anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.

6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d’opera intellettuale o altro.

7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell’anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura.

Con deliberazione n. 97 del 30 ottobre 2020 l’Ufficio di presidenza ha determinato la spesa complessiva da assegnare ai gruppi quale contributo finanziario, a decorrere dal 1° novembre 2020, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012 in euro 500.385,20 e il criterio di ripartizione fra i gruppi della stessa stabilendo di assegnare il venti per cento in misura uguale e per il restante ottanta per cento in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi.

La succitata deliberazione riportava, inoltre, nelle allegate tabelle A) e B) la ripartizione del contributo tra i gruppi consiliari, sulla base del numero e della consistenza degli stessi alla data di adozione del provvedimento, e rimandava ad un apposito provvedimento dell’Ufficio di presidenza l’aggiornamento della tabella in conseguenza della variazione del numero dei gruppi e della loro consistenza numerica.

Con nota del 15 novembre 2023 (prot. n. 15941) il Segretario generale ha informato che il consigliere regionale Fabrizio Boron, con nota del 14 novembre 2023 (prot. n. 15850), ha comunicato il passaggio dal gruppo consiliare “Zaia Presidente” al gruppo consiliare “Misto”.

Conseguentemente si rende ora necessario aggiornare, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, approvata con deliberazione n. 97 del 30 ottobre 2020, come da allegate tabelle A) e B) che formano parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

 L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

- viste le leggi regionali 56/1984 e 47/2012;

- vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 97 del 30 ottobre 2020;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
  2. di aggiornare, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, a seguito del passaggio del consigliere regionale Fabrizio Boron dal gruppo consiliare “Zaia Presidente” al gruppo consiliare “Misto”, la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, approvata con deliberazione n. 97 del 30 ottobre 2020, come da allegate tabelle A) e B) che formano parte integrante del presente provvedimento;
  3. di demandare al Dirigente capo della struttura competente per materia l’assunzione dei relativi movimenti contabili;
  4. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

077_SABS_ALLEGATI_A_B_adesione_Boron_Gruppo_Misto_518854.pdf

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