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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 166 del 22 dicembre 2023


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 65 del 07 novembre 2023

Spese per il funzionamento dei gruppi legge regionale n. 56/84. Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 103 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

1  spese per il funzionamento dei gruppi consiliari art. 3 della l.r. 56/1984

Ai gruppi consiliari spetta un contributo per le spese di funzionamento ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 56/1984:

Art. 3 - Contributi.

1.  Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

2.  La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.

3.  Se nel corso dell’anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

4.  Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

5.  I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.

6.  I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d’opera intellettuale o altro.

7.  I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell’anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura.

Con deliberazione n. 97 del 30 ottobre 2020 è stata ripartita la spesa di funzionamento dei gruppi per la XI legislatura.

2    riassegnazione dei contributi non spesi ai sensi dell’art. 103 della l.r. 30 dicembre 2016, n. 30

L’art. 103 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” dispone che:

Art. 103 - Disposizioni in materia di contributi ai gruppi consiliari.

1.   La spesa per la dotazione di personale e la spesa per il funzionamento spettanti, ai sensi rispettivamente della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”, ai gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali e non utilizzate negli esercizi di riferimento sono riassegnate ai gruppi costituiti da un numero minimo di tre consiglieri eletti in liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della Regione ed in misura proporzionale ai rispettivi consiglieri aderenti.

2.   In prima applicazione della presente legge la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.

Con il presente provvedimento si rende necessario riassegnare le somme spettanti per gli anni 2020, 2021 e 2022 e non utilizzate per spese di funzionamento da parte dei gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali.

Si deve tuttavia premettere che la XI legislatura è iniziata ad ottobre 2020 e che nessuno dei gruppi consiliari composti da uno o due componenti ha introitato gli importi spettanti a titolo di contributo per i mesi di novembre e dicembre 2020, che sono stati incassati nel corso dell’anno successivo; pertanto, oggetto della redistribuzione saranno rispettivamente le somme accreditate ai gruppi nel corso del 2021 e del 2022 e non utilizzate al 31 dicembre 2021 ed al 31 dicembre 2022.

Nelle allegate tabelle A) e B) sono quantificati gli importi da riassegnare e la loro destinazione.

A tal fine, la struttura consiliare competente provvederà alla richiesta di restituzione delle somme ricevute e non spese e all’accredito delle riassegnazioni, limitatamente all’ammontare spettante ai gruppi consiliari il cui Presidente comunica l’assenso all’accredito entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-   udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-   vista la legge regionale 53/2012;

-   vista la legge regionale 56/1984;

-   vista la legge regionale 30/2016;

-   vista la propria deliberazione n. 97 del 30 ottobre 2020;

-   ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-   a voti unanimi e palesi;

delibera

1)   di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2)   di approvare, ai sensi dell’articolo 103 della lr 30/2016, la riassegnazione delle somme relative alle spese di funzionamento non utilizzate per gli anni 2021 e 2022 dai gruppi composti da uno o due consiglieri a favore dei gruppi costituiti da un numero minimo di tre consiglieri facenti parte delle liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della regione, come risultante dalle allegate tabelle A) e B) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3)   di chiedere ai Presidenti dei gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali la restituzione delle somme ricevute e non spese per gli anni 2021 e 2022 e di procedere all’accredito delle riassegnazioni, limitatamente all’ammontare spettante ai gruppi consiliari il cui Presidente comunica l’assenso all’accredito entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione;

4)   di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori spese, trattandosi di una redistribuzione tra i gruppi consiliari, nei limiti della spesa complessiva già impegnata con appositi provvedimenti, da attuare con decreti del dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio e servizi informatici a valere sulle contabilità speciali;

5)   di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

065_SABS_ALLEGATI_A_B_518842.pdf

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