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Materia: Consiglio regionale
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 46 del 01 agosto 2023
Erogazione dell'assegno di fine mandato, di cui all'art. 19 bis della legge regionale 9/1973, all'ex consigliere regionale Giacomo Possamai.
Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 47/2012 ha così sostituito il comma 1 dell’articolo 19 bis della legge regionale 9/1973:
Art. 19 bis.
1. L’ufficio di presidenza è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per gli anni fino al 2012 e di una mensilità dell’indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato svolto successivamente al 2012. Ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.
Il comma 2 dell’articolo 19 bis della legge regionale 9/1973 prevede inoltre che:
2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.
L’ex consigliere regionale Possamai Giacomo, proclamato Sindaco del comune di Vicenza a seguito delle elezioni del 14-15 e 28-29 maggio 2023 e cessato dal mandato consiliare per dimissioni il 14 giugno 2023, ha chiesto, con nota del 20 giugno 2023 (prot. n. 9032 del 21 giugno 2023), l’erogazione dell’assegno di fine mandato.
Lo stesso ha optato per l’erogazione del trattamento in questione con conseguente trattenuta mensile della quota a proprio carico, come definita con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 19 del 4 febbraio 2021.
Pertanto, si rende ora necessario erogare all’ex consigliere regionale Giacomo Possamai l’assegno di fine mandato, demandando al dirigente capo della struttura competente per materia la relativa quantificazione e l’assunzione dei conseguenti movimenti contabili.
Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L' UFFICIO DI PRESIDENZA
delibera
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