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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 126 del 25 ottobre 2022


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 56 del 27 settembre 2022

Disciplinare per l'accesso all'impiego consiliare.

La legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” stabilisce agli articoli 29 e 30 che:

Art. 29 - Accesso al ruolo unico del personale.

 1. L’accesso al ruolo unico del Consiglio regionale avviene mediante concorso pubblico.

 2. Il Consiglio regionale gestisce le procedure di acquisizione delle risorse professionali. Per lo svolgimento degli adempimenti attuativi, il Consiglio regionale può avvalersi anche degli uffici della Giunta regionale e può utilizzare graduatorie della Giunta regionale in corso di validità.

Art. 30 - Dirigenti del Consiglio regionale.

 1. La dirigenza del Consiglio regionale è ordinata in una unica qualifica, cui accedono sia coloro che già alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica dirigenziale sia coloro che successivamente la acquisiscono.

 2. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene:

a) per concorso per titoli ed esami;

b) per corso-concorso.

 3. Il numero complessivo delle posizioni di dirigente è determinato dall’Ufficio di presidenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e comunque non può superare complessivamente le venti unità; nel computo non rientrano la posizione di Segretario generale del Consiglio regionale e di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

In attuazione della citata legge l’articolo 42 del Regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 (Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”) prevede che:

1. L’accesso al ruolo del Consiglio regionale avviene secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 e dal presente regolamento.

2. Con provvedimento dell’Ufficio di presidenza sono disciplinati:

a) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei concorrenti;

b) la disciplina della composizione e degli adempimenti delle commissioni esaminatrici;

c) le procedure concorsuali fino alla trasmissione della graduatoria di merito all'organo competente all'approvazione;

d) le modalità per le assunzioni a tempo determinato.

3. I requisiti per l’accesso alle categorie del personale consiliare sono quelli generali e specifici per categoria previsti dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

4. Per quanto non disciplinato dalla normativa richiamata nel presente articolo e dagli atti dell’Ufficio di presidenza si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”.

Inoltre, rilevano le disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego di cui alla sezione II del capo II e di cui al capo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Considerato anche che con deliberazione adottata in data odierna e avente ad oggetto “Piano integrato di attività e organizzazione per gli anni 2022-2023-2024. Aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale della Sezione Organizzazione e Capitale umano” è stata individuata l‘esigenza di far fronte alle nuove e non previste cessazioni dal servizio di personale assegnato alle strutture di supporto degli organi consiliari, per la cui sostituzione si ritiene opportuno procedere mediante concorso pubblico, risulta necessario definire la disciplina di accesso all’impiego consiliare.

Pertanto, con il presente provvedimento si propone di approvare l’allegato disciplinare per l’accesso all’impiego consiliare.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- Udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme di legge regionali e statali in materia;

- Ritenuto di provvedere nel senso proposto;

- A voti unanimi e palesi.

delibera

1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2) di approvare l’allegato disciplinare per l’accesso all’impiego consiliare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

3) di pubblicare la presente deliberazione a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

056_ALL_DISCIPLINARE_accesso_impiego_consiliare_486963.pdf

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