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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 109 del 09 settembre 2022


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 49 del 08 settembre 2022

Avviso per la presentazione di proposte di candidatura per la designazione da parte del Consiglio regionale di un componente aggiuntivo nella Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti.

Relatore il Presidente Roberto CIAMBETTI

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, ha operato nel segno del rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, segnando un ulteriore e qualificato avanzamento di tale percorso normativo, già intrapreso in particolare con la legge 131 del 2003, recante le prime disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica, e quindi anche delle stesse regioni, alla riforma costituzionale del Titolo V, Parte seconda della Costituzione con l’affidamento alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - al fine di rafforzare, in una logica collaborativa, il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - di ulteriori funzioni, quali in particolare:

- una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;

- un esame dei bilanci preventivi e rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e della sua sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- il giudizio di parifica sul rendiconto consuntivo della Regione cui è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa.

Si ritiene pertanto, e proprio nella logica di quel principio di leale collaborazione fra istituzioni, cui deve sempre essere informato l’esercizio delle funzioni riconosciute in capo alla Sezione regionale della Corte dei conti (vedi in tal senso la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014) che continuino ad esistere le condizioni per l’esercizio, anche da parte alla Regione del Veneto e con la giustificata assunzione dei relativi oneri, della facoltà riconosciuta a tutte le regioni di integrare la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti da un componente di designazione del Consiglio regionale.

La norma di riferimento per l’esercizio della facoltà sopra citata è l’articolo 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131, “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”.

Detto comma dispone che “Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.”

Il Consiglio regionale ha inteso avvalersi nel corso della decima legislatura della facoltà concessa dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 designando un componente aggiuntivo nella Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 41 del 30 giugno 2016 ha deliberato, tra l’altro, di approvare l’avviso per la presentazione di proposte di candidatura dando l’avvio al procedimento per la designazione di un componente aggiuntivo. Con deliberazione n. 3 del 24 gennaio 2017 del Consiglio regionale è stato designato quale componente aggiuntivo nella Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti il signor BIANCHI Amedeo il quale, successivamente, in data 2 aprile 2019 ha comunicato la cessazione del suo incarico.

Si rende quindi necessario avviare l’iter per la designazione del componente aggiuntivo nella Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti.

Con deliberazione n. 231/CP/2019 del 5 novembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti all’articolo 16 ha previsto che:

“1. La valutazione della idoneità dei componenti designati dalle Regioni e dalle autonomie locali, viene effettuata sulla base di un’audizione eventuale dinanzi al plenum e dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea magistrale in almeno una delle discipline di seguito elencate:

I. economia e commercio

II. scienze statistiche

III. giurisprudenza

IV. altro titolo di studio ad esse equipollente

b) attività di insegnamento o di ricerca a livello universitario (o comparabile) e/o significative esperienze professionali di prevalente contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile acquisite preferibilmente presso lo Stato, le Regioni, gli Enti locali o le Aziende pubbliche.

2. I requisiti indicati alle lettere a) e b) debbono essere resi ostensivi in un curriculum vitae a corredo della richiesta di parere all’organo di autogoverno della magistratura contabile.”

Tra i requisiti per l’espressione del parere favorevole da parte del Consiglio di presidenza della Corte dei conti è contemplata l’età non inferiore ai cinquantacinque anni compiuti alla data di formulazione della richiesta di parere. Il comma 2, dell’articolo 14 della deliberazione 231/CP/2019 e successive modificazioni e integrazioni prescrive inoltre “Affinché sia assicurato l’ingresso nella magistratura contabile di soggetti i quali abbiano dinanzi a sé un periodo di servizio di durata tale da consentire loro il pieno inserimento nell’organo ed il proficuo svolgimento delle relative funzioni, è esclusa la valutazione di quanti al momento della proposta abbiano già superato il sessantacinquesimo anno di età. Il predetto limite di età può essere esteso, in casi eccezionali, relativamente a soggetti in possesso di particolari, eminenti requisiti di esperienza, maturati nel campo delle materie economico-finanziarie ed amministrative, fino a sessantasette anni, inderogabili.”

Le disposizioni sopra citate, tuttavia, non contengono indicazioni specifiche in ordine alla procedura di designazione da parte del Consiglio regionale e pertanto non può che richiamarsi la disciplina generale in materia di nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale dettata dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

Detta disciplina prevede l’adozione di forme di pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione delle nomine o designazioni che gli organi della Regione devono effettuare disponendo anche i relativi termini. L’attuazione di detta disciplina si sostanzia nella pubblicazione, da parte del Presidente della Regione, di avvisi sul Bollettino ufficiale della Regione, predisposti dalle strutture della Giunta regionale competenti per materia, relativi alle nomine e designazioni da effettuare i quali contengono tutti gli elementi affinché i cittadini possano presentare le proprie candidature. Tuttavia, in assenza di una struttura della Giunta regionale cui ascrivere la designazione in oggetto, si ritiene opportuno che il Consiglio regionale, per il tramite delle proprie strutture, proceda direttamente alla predisposizione dell’avviso relativo a detta designazione confermando altresì l’esclusione di coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, o, in casi eccezionali, relativamente a soggetti in possesso di particolari, eminenti requisiti di esperienza, maturati nel campo delle materie economico-finanziarie ed amministrative, il sessantasettesimo anno di età.

Tale disposizione speciale trova il suo fondamento nell’equiparazione prevista dall’articolo 7, comma 8 bis, della L. 131/2003 tra i componenti nominati dalla Regione e i consiglieri della Corte dei conti.

Detta equiparazione, ovviamente, deve estendersi anche alle cause di cessazione per raggiunti limiti d’età. Il riferimento normativo, in questo caso, è l’articolo 9 del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, il quale prevede il collocamento a riposo dei consiglieri della Corte dei conti al compimento dei settant’anni.

In ragione di quanto sopra, la precedente deliberazione di questo Ufficio n. 48, che non teneva sufficientemente conto della deroga dei sessantasette anni, è ritirata.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il Relatore;

- visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”;

- visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

- vista la deliberazione consiliare della Corte dei conti n. 231/CP/2019 e successive modificazioni e integrazioni;

- vista la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di ritirare per le ragioni espresse in premessa la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 30 agosto 2022;

2) di approvare l’avviso per la presentazione di proposte di candidatura per la designazione da parte del Consiglio regionale di un componente aggiuntivo nella Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti di cui alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Allegato A);

3) di far pubblicare l’avviso di cui al punto 2) sul BURVET;

4) di pubblicare, a cura della Segreteria generale, nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale.

(L'allegato Avviso del Presidente della Giunta regionale n. 27 del 9 settembre 2022 è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

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