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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 198 del 22 dicembre 2020


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 125 del 27 novembre 2020

Proposta di nomina del Segretario generale del Consiglio regionale.

La Segreteria generale del Consiglio nel nuovo ordinamento regionale (Statuto del 2012 e legge regionale 53/2012)

Diversamente dallo Statuto del 1971 che non dava rilievo alla Segreteria generale del Consiglio regionale, nello Statuto in vigore dal 18 aprile 2012 la segreteria generale dell’assemblea legislativa regionale trova, all’articolo 58, comma 3, rilievo specifico:

Art. 58 - Principi dell’organizzazione regionale.

1. L’ordinamento e le attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della Giunta e del Consiglio sono stabiliti sulla base della legge regionale. La relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione dell’azione amministrativa della Regione.

2. I dirigenti operano per il conseguimento degli obiettivi assegnati e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive degli organi regionali.

 3. L’organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, e in una Segreteria generale del Consiglio regionale, cui è preposto un dirigente nominato dal Consiglio stesso. L’incarico può essere conferito anche a esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.

In attuazione della norma statutaria appena più sopra riportata e in conformità al disegno organizzativo tipico delle assemblee legislative, la legge regionale 53/2012 articola la Segreteria generale in servizi consiliari:

Art. 15 - Articolazione della Segreteria generale.

1. La Segreteria generale costituisce ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto del Veneto la forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio regionale.

2. La Segreteria generale del Consiglio regionale si articola in:

a) servizi consiliari;

b) uffici;

c) posizioni dirigenziali individuali;

d) unità operative;

e) unità di staff.

Sempre in attuazione dello Statuto, che prevede il limite di legislatura per la durata dell’incarico, la legge di autonomia 53/2012 stabilisce che la durata del contratto sia individuata, entro tale limite, «all’atto della nomina da parte del Consiglio, su proposta dell’Ufficio di presidenza».

Art. 16 - Segretario generale.

1. Alla Segreteria generale del Consiglio regionale è preposto un dirigente, denominato Segretario generale e nominato dal Consiglio stesso, su proposta dell’Ufficio di presidenza.

2. L’incarico di Segretario generale è di norma conferito a un dirigente della Regione del Veneto con esperienza almeno triennale di direzione di strutture apicali. L’incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività dirigenziale apicale in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all’Assemblea legislativa regionale.

3. L’incarico di Segretario generale è conferito con contratto di diritto privato la cui durata è individuata all’atto della nomina da parte del Consiglio, su proposta dell’Ufficio di presidenza. Il contratto è comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

4. L’incarico di Segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno e può essere conferito a persone di età non superiore a sessantacinque anni all’atto del conferimento dell’incarico.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del Segretario generale è determinato dall’Ufficio di presidenza con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ad esso si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, recante disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di personale.

6. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

7. Quando l’incarico di Segretario generale è conferito a dirigenti della Regione o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato Segretario generale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.

2. Proposta d’incarico di Segretario generale del Consiglio fino al termine della XI legislatura

Attualmente la carica di Segretario generale è ricoperta dal dott. Roberto Valente, il cui incarico termina non oltre i sei mesi successivi alla fine della scorsa legislatura.

In conformità all’ordinamento dell’organizzazione amministrativa dell’assemblea legislativa regionale e per le ragioni di seguito indicate, l’Ufficio di presidenza propone al Consiglio regionale di conferire al dott. Roberto Valente l’incarico di dirigente della Segreteria generale del Consiglio per la durata di 3 anni, con eventuale rinnovo sino al termine della corrente legislatura regionale e comunque non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura stessa, come disposto dall’articolo 58, comma 3, dello Statuto e dall’appena più sopra riportato articolo 16, comma 3, della legge regionale 53/2012.

Le ragioni della proposta di conferma sono in sintesi così individuate:

a) necessità di garantire continuità alla direzione esecutiva delle strutture tecniche e amministrative del Consiglio regionale anche nella XI legislatura;

b) necessità di una direzione esecutiva dotata di specifiche competenze ed esperienze professionali, acquisite nell’ambito di assemblee legislative, quali quelle possedute dal sunnominato dirigente e risultanti dall’allegato curriculum vitae, in considerazione anche del fatto che lo stesso ha ricoperto la carica di Segretario generale nella scorsa legislatura.

Le ragioni appena indicate sono inoltre corroborate dalle valutazioni positive delle prestazioni rese e dei risultati ottenuti dal dott. Roberto Valente nel suo precedente incarico di Segretario generale, come approvate dall’Ufficio di presidenza su proposta dell’OIV.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

  • vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;
  • ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
  • a voti unanimi e palesi;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2. di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 58, comma 3, dello Statuto della Regione del Veneto e dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, per le motivazioni indicate in premessa, il conferimento dell’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale al dott. Roberto Valente, per la durata di 3 anni, con eventuale rinnovo sino al termine della corrente legislatura regionale e comunque non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura stessa;

3. di stabilire, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge regionale 53/2012, che il trattamento economico spettante è confermato nell’ammontare fissato nel precedente contratto di incarico del Segretario generale;

4. di dare atto che:

a) ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge regionale 53/2012, il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale;

b) che la spesa relativa all’incarico di cui al punto 2) trova copertura negli impegni assunti dal dirigente del Servizio competente;

5. di sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale la proposta di nomina di cui alla presente deliberazione, previo parere della Prima commissione consiliare permanente;

6. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale.

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