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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 134 del 26 novembre 2019


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 60 del 22 ottobre 2019

Policy del Consiglio regionale del Veneto sui social media: prime linee guida.

Come noto il Consiglio regionale del Veneto, oltre ad avvalersi di un sito web, è presente con la propria comunicazione istituzionale sui social media, con ciò intendendosi “un gruppo di applicazioni basate sul web e costruite sui paradigmi del web che permettono lo scambio e la creazione di contenuti generati dagli utenti”. 

In ordine ai profili di rilevanza istituzionale dei social media, basti ricordare il recente studio, risalente al 2017, del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione che nell’affrontare il tema dei rapporti fra social media e pubblica amministrazione, ha definito una serie di “Passi per organizzare e gestire la presenza della pubblica amministrazione su facebook”, dei quali si segnalano quelli che appaiono, per il tema allo stato in esame, maggiormente significativi e rilevanti: integrare facebook nel piano di comunicazione, definire il piano redazionale e presidiare la pagina facebook nel tempo.

Pur in assenza di un quadro normativo specifico, organico e strutturato, rileva, come emerge da dottrina e giurisprudenza, il tema della applicabilità della normativa sulla stampa (legge n. 47 del 1948 e successive modifiche ed integrazioni e normativa funzionale e connessa) alla rete, e quindi la estensibilità delle norme sulla stampa a tutte le testate giornalistiche telematiche funzionalmente assimilabili a quelle tradizionali; in altri termini un sito web in quanto "caratterizzato da una testata, diffuso ed aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione e un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati" (Cass. SSUU, 18 novembre 2016 n. 23469)” è considerato un giornale online (ovvero un “prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”) e ad esso è applicabile, per analogia, la disciplina sulla stampa. 

Ma allora rilevano sul punto, al fine di dettare una disciplina di prime linee guida sulla policy del Consiglio regionale in materia di social media, alcune disposizioni rinvenibili nel corpus normativo regionale: ci si intende riferire a quanto previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ”Autonomia del Consiglio regionale” e dall’articolo 27 recante la disciplina delle attività di informazione e comunicazione che per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, dispone come il Consiglio regionale assicura le attività di informazione e di comunicazione volte a conseguire la comunicazione diretta ai cittadini, privilegiando le tecnologie digitali e i mezzi informatici e telematici e l’informazione ai mezzi di comunicazione e che le attività sono finalizzate in particolare, a “favorire la conoscenza dei provvedimenti legislativi e amministrativi adottati dal Consiglio regionale”, a “promuovere la conoscenza dei temi di interesse pubblico dibattuti dalle forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale” e a “promuovere l’immagine del Consiglio regionale”.

Ne consegue anche come i social media del Consiglio regionale devono ritenersi affidati alla responsabilità del Capo Ufficio Stampa del Consiglio regionale del Veneto, quale direttore responsabile della comunicazione della istituzione consiliare (vedi deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 168 del 2015), cui compete la responsabilità editoriale per la sua tenuta, quale sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto e la possibilità di avvalersi per la sua tenuta, della struttura cui lo stesso è preposto, fermo restando il ruolo e le conseguenti prerogative dell’Ufficio di presidenza, quale soggetto editore, atteso che il Consiglio regionale del Veneto è proprietario - editore della testata ARV, iscritta al Reg. Tribunale di Venezia n. 691 del 1981, della testata Veneto News iscritta al Reg. Tribunale di Venezia n. 6 del 2009 e della testata Consiglioinforma iscritta al Reg. Tribunale di Venezia n. 7 del 2009.

D'altronde ciò si pone in coerenza anche, da ultimo, alle determinazioni assunte dall’Ufficio di presidenza con la propria deliberazione 31 luglio 2019, n. 48 recante “Aggiornamento della analisi del contesto, delle linee guida programmatiche e della politica per la qualità e approvazione delle direttive per la gestione”, in ordine alla qualificazione dei social media fra gli strumenti della comunicazione istituzionale del Consiglio regionale del Veneto.

Si propongono quindi, in allegato le prime linee guida in ordine alla Policy del Consiglio regionale del Veneto sui social media, da assumersi da parte dell’Ufficio di presidenza nella sua veste di editore, con le quali si delinea il quadro normativo di riferimento, le definizioni di social media, le linee guida cui il competente Ufficio stampa e comunicazione del Consiglio regionale dovrà attenersi e con particolare riferimento alla posizione dei Consiglieri regionali, le disposizioni di utilizzo di immagini ed apparati iconografici e le disposizioni di raccordo.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che i Servizi competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47 “Disposizioni sulla stampa”;

- visto l’articolo 27 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”;

- visto lo Statuto della Regione Veneto;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le prime linee guida per la “Policy del Consiglio regionale del Veneto sui social media”, come riportate nell’allegato al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di comunicare il presente provvedimento a tutte le strutture del Consiglio regionale, ivi comprese le segreterie degli Organi e dei Gruppi consiliari;

3) di pubblicare, in forma integrale, nel BURVET, la presente deliberazione, a cura della Segreteria generale.

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