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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 118 del 15 ottobre 2019


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 54 del 18 settembre 2019

Spese per il funzionamento dei gruppi lr 56/84. Attuazione delle disposizione di cui all'art. 103 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

1 spese per il funzionamento dei gruppi consiliari art. 3 della l.r. 56/1984

Ai gruppi consiliari spetta un contributo per le spese di funzionamento ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 56/1984:

Art. 3 - Contributi.

1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.

3. Se nel corso dell’anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.

6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d’opera intellettuale o altro.

7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell’anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura.

Con deliberazione n. 133 del 25 agosto 2015 e con le successive deliberazioni n. 16 del 7 marzo 2017, n. 45 del 30 maggio 2017, n. 5 del 25 gennaio 2018 e n. 89 del 29 novembre 2018 è stata ripartita la spesa di funzionamento dei gruppi per la X legislatura.

2  Nuove disposizioni in materia di contributi ai gruppi consiliari dettate dall’art. 103 della l.r. 30 dicembre 2016, n. 30

L’art. 103 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” dispone che:

Art. 103 - Disposizioni in materia di contributi ai gruppi consiliari.

1. La spesa per la dotazione di personale e la spesa per il funzionamento spettanti, ai sensi rispettivamente della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”, ai gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali e non utilizzate negli esercizi di riferimento sono riassegnate ai gruppi costituiti da un numero minimo di tre consiglieri eletti in liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della Regione ed in misura proporzionale ai rispettivi consiglieri aderenti.

2. In prima applicazione della presente legge la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.

3 riassegnazione ai gruppi consiliari delle spese di funzionamento non utilizzate al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018

Con deliberazione n. 19 del 14 marzo 2017 è stata data attuazione a quanto disposto dalle disposizioni legislative di cui al punto 2 con riferimento alle somme erogate negli anni 2015 e 2016 non utilizzate dai gruppi consiliari della X legislatura.

Con il presente provvedimento si necessario riassegnare le somme spettanti per gli anni 2017 e 2018 e non utilizzate per spese di funzionamento da parte dei gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali.

Si prende atto che il completamento della restituzione da parte di tutti i gruppi consiliari, mediante versamento nel conto di tesoreria del Consiglio regionale delle somme ricevute e non utilizzate relative al contributo di funzionamento per gli anni 2015 e 2016, è avvenuto a giugno 2019.

Nelle allegate tabelle A) e B) sono quantificati gli importi da riassegnare e la loro destinazione.

Per la riassegnazione effettiva i gruppi consiliari dovranno restituire le somme non utilizzate mediante versamento nel conto di tesoreria del Consiglio regionale, ad eccezione di quelli che non hanno ricevuto le somme spettanti in quanto non hanno aperto un conto corrente bancario sul quale poter effettuare i relativi versamenti.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

 L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- vista la legge regionale 53/2012;

- vista la legge regionale 56/1984;

- vista la legge regionale 30/2016;

- viste le proprie deliberazioni n. 133 del 25 agosto 2015, n. 16 del 7 marzo 2017, n. 45 del 30 maggio 2017, n. 5 del 25 gennaio 2018 e n. 89 del 29 novembre 2018;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di approvare, ai sensi dell’articolo 103 della lr 30/2016, la riassegnazione delle somme relative alle spese di funzionamento non utilizzate per gli anni 2017 e 2018 dai gruppi composti da uno o due consiglieri a favore dei gruppi costituiti da un numero minimo di tre consiglieri facenti parte delle liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della regione, come risultante dalle allegate tabelle A) e B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di chiedere ai Presidenti dei gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali la restituzione delle somme ricevute e non spese per gli anni 2017 e 2018;

4) di demandare ad apposito provvedimento le conseguenti variazioni del bilancio di previsione finanziario e dei relativi allegati;

5) di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

054_SABS_GRUPPI_-_tabella_A_404386.pdf
054_SABS_GRUPPI_-_tabella_B_404386.pdf

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