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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 65 del 18 giugno 2019


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 26 del 28 maggio 2019

Trattamento economico del personale assegnato alle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari e definizione e ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari in attuazione degli articoli 47 e 51 della lr 53/2012.

1) AUMENTI CONTRATTUALI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Nel corso del 2018 sono entrati in vigore il nuovo CCNL del 21 maggio 2018 del comparto Funzioni locali e il nuovo Contratto Collettivo Integrativo del 21 dicembre 2018 per il personale consiliare. Inoltre nel mese di aprile 2019 con pubblicazione nel sito internet del Ministero dell’Economia è stato reso noto l’ammontare dell’indennità di vacanza contrattuale spettante per il periodo aprile-giugno e a partire dal 1° luglio dell’anno in corso.

Di conseguenza, si rende necessario aggiornare l’emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative spettante al personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del consiglio regionale” e il tetto complessivo e per singolo gruppo della spesa per il personale in oggetto stabilito dall’Ufficio di presidenza ai sensi della citata legge, come di seguito illustrato.

2) TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE DEGLI ORGANI E DEI GRUPPI CONSILIARI

Al personale di categoria B, C e D assegnato alle segreterie dei gruppi e degli organi spetta ai sensi dell’art. 53 della legge regionale 53/2012 “uno specifico emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative, reso disponibile nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio e determinato nel limite minimo e massimo dall’Ufficio di presidenza, tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro di lavoro per il personale del Consiglio regionale del Veneto”.

Tale emolumento integrativo è stato determinato con la delibera dell’ufficio di presidenza n. 112 del 8 ottobre 2013 tenendo conto del trattamento economico accessorio spettante al personale del Consiglio regionale sulla base del contratto collettivo decentrato integrativo firmato in data 16 settembre 2013 come riportato nella tabella che segue:
 

categoria

fascia 1
(fino a 60 ore di straordinario)

fascia 2
(fino a 120 ore di straordinario)

fascia 3
(fino a 180 ore di straordinario)

B

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

€ 2.530,00

€ 5.780,00

€ 3.370,00

€ 6.470,00

€ 4.200,00

€ 7.160,00

C

€ 2.670,00

€ 6.075,00

€ 3.615,00

€ 6.850,00

€ 4.545,00

€ 7.630,00

D

€ 4.820,00

€ 7.570,00

€ 5.680,00

€ 8.415,00

€ 6.525,00

€ 9.260,00


Modalità di erogazione dell’emolumento integrativo:

  • erogazione in dodicesimi dell’importo minimo della fascia in cui viene collocato il dipendente secondo le indicazioni del responsabile della segreteria e corresponsione del saldo, nel mese in cui vengono erogati i saldi di produttività per il restante personale del Consiglio regionale, sulla base dell’importo indicato dal responsabile e nei limiti dell’importo massimo della fascia in cui si è collocato il dipendente sulla base delle ore di straordinario effettivamente;
  • per il 2013 corresponsione in misura proporzionale al periodo di vigenza dello stesso (4/12)
     

 

Poiché in data 21 dicembre 2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo integrativo del personale del Consiglio regionale del Veneto si tratta ora di aggiornare la tabella relativa all’emolumento integrativo in relazione agli aumenti dei trattamenti accessori previsti per i dipendenti del Consiglio regionale.

Si riporta qui di seguito la tabella dell’emolumento integrativo valida dal 1° gennaio 2019, ferme restando le modalità di erogazione fissate nella deliberazione n. 112 del 8 ottobre 2013:
 

categoria

fascia 1 (fino a 60 ore di straordinario)

fascia 2 (fino a 120 ore di straordinario)

fascia 3 (fino a 180 ore di straordinario)

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

B

€     2.565,00

€     5.815,00

€     3.435,00

€     6.535,00

€     4.295,00

€     7.255,00

C

€     2.710,00

€     6.115,00

€     3.690,00

€     6.925,00

€     4.655,00

€     7.740,00

D

€     4.860,00

€     7.610,00

€     5.760,00

€     8.495,00

€     6.645,00

€     9.380,00

 

3) SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI: DETERMINAZIONE LIMITE COMPLESSIVO E PER SINGOLO GRUPPO DELLA SPESA PER IL PERSONALE

La legge regionale 47/2012 ha disposto all’articolo 13 quanto segue:

Art. 13 – Limite di spesa per il personale dei gruppi consiliari

1. La Regione del Veneto, a decorrere dalla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si conforma alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, fissando nel limite stabilito dall’articolo 2 bis della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 così come inserito dall’articolo 12 della presente legge, la definizione del tetto massimo dell’ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari.

Con deliberazione n. 113 dell’8 ottobre 2013 l’Ufficio di presidenza ha definito, per dare applicazione alle disposizioni derivanti dall’articolo 13 della legge regionale 47/2012, il costo di una unità di categoria D, posizione economica D6, come riportato nella Tabella A allegata alla citata deliberazione, nell’ammontare pari ad euro 51.043,93 sulla base del trattamento economico spettante ai dipendenti del Consiglio regionale assegnati alle segreterie dei gruppi.

Poiché tale trattamento economico è aumentato per effetto della sottoscrizione avvenuta nel 2018 del nuovo CCNL e del nuovo CCI, si rende necessario aggiornare il costo di una unità di categoria D6, secondo il criterio suggerito dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome nella seduta del 5 ottobre 2018, sommando al precedente l’aumento contrattuale.

Pertanto, con la presente deliberazione viene aggiornato il costo di una unità di categoria D, posizione economica D6 secondo le decorrenze degli aumenti contrattuali ai fini della determinazione dei limiti di cui all’articolo 47 della legge regionale 47/2012 come da tabella A allegata alla presente deliberazione.

Di conseguenza si rende necessario aggiornare il limite massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari stabilito da ultimo con deliberazione n. 87 del 1° luglio 2015 ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della lr 53/2012 e dell’articolo 2 bis della lr 56/1984 come inserito dall’articolo 12 della lr 47/2012 come da tabella A allegata alla presente deliberazione.

Infine, viene aggiornata la ripartizione tra i gruppi consiliari della spesa complessiva per il personale ai sensi dell’articolo 47, comma 3, della lr 53/2012 come da tabella B allegata alla presente deliberazione e il limite annuo di spesa per il personale a tempo determinato assegnabile alla segreteria di ciascun gruppo consiliare ai sensi dell’articolo 51, commi 2 e 3, della legge regionale 53/2012 come da tabella C allegata alla presente deliberazione.

Nella definizione della tabella B si tiene conto di quanto stabilito dall’Ufficio di presidenza, a seguito della costituzione di un nuovo gruppo consiliare, al punto 4) della deliberazione n. 49 dell’8 giugno 2017 come di seguito riportato:

“4) di approvare con decorrenza dal 1° luglio 2017 e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel rispetto dei principi delle leggi regionali vigenti in materia e del tetto complessivo di spesa stabilito dalla lr 53/2012 in attuazione del dl 174/2012, salvaguardando nel contempo i rapporti di lavoro in essere, le seguenti misure:

a) l’aggiornamento delle tabelle allegate alla deliberazione n. 87 del 1 luglio 2015 e successivamente modificate con le deliberazioni citate come da allegati alla presente deliberazione, prevendendo una dotazione minima di euro 157.313,42, pari al costo di un responsabile e di una unità di categoria C;

b) atteso che per effetto dell’aggiornamento di cui al precedente punto alcuni gruppi si trovano nella condizione di avere un costo del personale in servizio superiore al tetto di spesa loro assegnato, la quota eccedente riduce il tetto di spesa dei gruppi che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della Regione ed in misura proporzionale ai rispettivi consiglieri aderenti;”

Non si procede alla rideterminazione delle tabelle B e C per gli anni 2016, 2017 e 2018, in cui decorrono parte degli aumenti stipendiali previsti dal CCNL del 21 maggio 2018, in quanto il rispetto dei limiti di spesa è assicurato dall’aumento del tetto massimo di spesa assegnabile ai gruppi in relazione alla variazione del costo di una unità di categoria D, posizione economica D6 collegato all’aumento contrattuale del CCNL 2016 – 2018, il quale è tale da compensare le variazioni del costo del personale effettivamente assegnato alle segreterie dei gruppi a seguito della sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

- vista la legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;

- viste le leggi regionali 56/1984, 47/2012, 53/2012;

- vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 113 dell’8 ottobre 2013;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
  2. di determinare con decorrenza 1° gennaio 2019 la misura minima e massima dell’emolumento integrativo spettante al personale di cui all’art. 53, comma 6, della legge regionale 53/2012 come da tabella riportata in premessa al punto 1 da erogarsi secondo le modalità indicate nella delibera dell’ufficio di presidenza n. 112 dell’8 ottobre 2013;
  3. di definire, per le motivazioni indicate in premessa, il tetto massimo dell’ammontare complessivo della spesa annua per il personale dei gruppi consiliari, ai sensi dell’articolo 47 della lr 53/2012, come da allegata tabella A, che forma parte integrante del presente provvedimento;
  4. di determinare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 della lr 53/2012, la ripartizione della spesa del personale tra i gruppi consiliari come da allegata tabella B;
  5. di determinare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 della lr 53/2012, il limite della spesa annua per il personale a tempo determinato assegnabile a ciascun gruppo consiliare come da allegata tabella C, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  6. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura negli impegni assunti dal dirigente del Servizio competente;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

026_SABS_PERSONALE_GRUPPI_-_ALLEGATO_395638.pdf

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