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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 103 del 16 ottobre 2018


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 73 del 27 settembre 2018

Servizio di tesoreria del Consiglio regionale del Veneto: approvazione del capitolato speciale.

1.  I riferimenti normativi

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’obbligo per le Regioni di conformare la propria gestione ai principi contabili generali e applicati stabiliti dal decreto. Prevede che cessino di avere efficacia con decorrenza 1° gennaio 2015 le disposizioni regionali incompatibili con le norme contenute nel decreto legislativo in parola.

L’articolo 69 del decreto prevede che:

Art. 69 Servizio di tesoreria della regione

1. Il servizio di tesoreria delle regioni è affidato, in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Il servizio è aggiudicato secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale, previo

esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. La convenzione deve prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi.

3. Per eventuali danni causati alla regione o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

4. Ogni deposito o conto corrente comunque costituito è intestato alla regione e viene gestito dal tesoriere.

5. La regione può avvalersi dei conti correnti postali, nonché di conti correnti bancari, per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesoriere, previa emissione di apposita reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni.

6. Le modalità per l'espletamento del servizio di tesoreria devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.

7. Il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici in luogo di quelli cartacei le cui evidenze informatiche valgono ai fini della rendicontazione.

L’articolo 67 del medesimo decreto stabilisce che:

Art. 67 - Autonomia contabile del consiglio regionale

1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai princìpi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.

2. Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.

3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all’articolo 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l’assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Nell’ambito dell’autonomia di cui all’articolo 67 del decreto, il servizio di tesoreria del Consiglio regionale è disciplinato dal TITOLO VII del Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 25 giugno 2008.

L’articolo 52 del regolamento interno prevede che:

Art. 52 - Istituzione del servizio di tesoreria.

1. É istituito il servizio di tesoreria del Consiglio regionale.

Nello specifico, i commi 1 e 2 dell’articolo 53 del medesimo regolamento stabiliscono che

Art. 53 Disciplina dei rapporti fra Consiglio regionale e tesoriere

1. I rapporti fra Consiglio regionale e tesoriere sono disciplinati da apposito capitolato speciale nel quale sono stabilite le condizioni e le modalità di resa del servizio.

2 Il capitolato speciale e la relativa convenzione sono approvati dall'Ufficio di Presidenza.

2.  Il capitolato speciale d’appalto (allegato A)

Poiché il 31 dicembre 2018 verrà a scadere l’attuale convenzione stipulata con la Banca Popolare di Verona, S. Geminiano e S. Prospero, ora Banco BPM Spa, si rende necessario procedere alla indizione di una procedura di gara al fine di individuare l'operatore economico/l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria cui affidare il servizio di tesoreria a favore del Consiglio regionale del Veneto per la durata di anni cinque (2019-2023), a decorrere presumibilmente dal 1° gennaio 2019.

Per l’espletamento della procedura di gara è stato predisposto il “Capitolato speciale d'appalto”, di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono stabilite le condizioni e le modalità di resa del servizio e che costituisce, peraltro, lo schema di convenzione con il tesoriere.

Si da atto che le strutture competenti per materia provvederanno all'adozione degli atti successivi inerenti lo svolgimento della procedura di gara e l’affidamento del servizio di tesoreria.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-  udito il relatore, il quale dà atto che le strutture competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-  visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 del della L. 5 maggio, n. 42”;

-  visto il Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 27 del 25 giugno 2008, limitatamente a quanto compatibile con il d.lgs. 118/2011;

-  ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-  a voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
  2. di approvare il “Capitolato speciale d'appalto”, di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono stabilite le condizioni e le modalità di resa del servizio e che costituisce, peraltro, lo schema di convenzione con il tesoriere, dando mandato al Servizio amministrazione bilancio servizi di apportare le modifiche tecniche eventualmente necessarie;
  3. di dare atto che le strutture competenti per materia provvederanno all'adozione degli atti successivi inerenti lo svolgimento della procedura di gara e l’affidamento del servizio di tesoreria;
  4. di pubblicare nel Burvet la presente deliberazione, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

073_SABS_ALLEGATO_-__Capitolato_379084.pdf

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