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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 115 del 28 novembre 2017


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 70 del 05 settembre 2017

Avviso per la presentazione di proposte di candidatura per l'elezione del Garante regionale dei diritti della persona.

La legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona” istituisce il Garante regionale dei diritti della persona.

Il Garante, secondo quanto dispone l’articolo 1, comma 2, della legge sopra citata esercita le seguenti funzioni:

a) garantisce in ambito regionale, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici;

b) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

c) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.

L’articolo 3, comma 1, della l.r. 37/2013 dispone che il Garante venga eletto dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in occasione delle prime due votazioni e, successivamente, con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che il Garante dura in carica tre anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile

Il Consiglio regionale ha eletto l’attuale Garante con la deliberazione n. 8 del 3 marzo 2015. Poiché il giuramento è avvenuto nella seduta del Consiglio regionale tenutasi il 12 marzo 2015, il mandato dell’attuale Garante verrà a scadenza il 12 marzo 2018.

Il comma 4 del medesimo articolo dispone che almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all’elezione del nuovo Garante. Tale convocazione, in virtù di quanto sopra esposto, è prevista per il 12 dicembre 2017.

La legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, prevede la pubblicazione, da parte del Presidente della Regione, dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Considerato che presso la Giunta non risulta presente una struttura competente per materia a predisporre l’avviso relativo alla nomina del Garante, si ritiene opportuno che il Consiglio regionale, per tramite delle proprie strutture, proceda direttamente alla predisposizione dell’avviso relativo a detta elezione (Allegato A) e che ciò sia fatto in tempo utile per consentire la convocazione del Consiglio regionale sopra richiamata.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-    udito il Relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-    vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona”;

-    vista la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”;

-    ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-    a voti unanimi e palesi;

delibera

1)  di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2)  di approvare l’avviso per la presentazione di proposte di candidatura per l’elezione del Garante regionale dei diritti della persona (Allegato A);

3)  di far pubblicare l’avviso di cui al punto 1) sul BURVET;

4)  di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(L'Allegato A, Avviso n. 27 del 6 settembre 2017, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 87 del 8 settembre 2017, ndr)

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