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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 92 del 26 settembre 2017


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 64 del 28 luglio 2017

Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2017-2019.

Il quadro normativo di riferimento

Ai sensi dell’articolo 39, commi 1 e 19, della legge 449/1997 e dell’articolo 6 del decreto legislativo 165/2001 l’Ufficio di presidenza deve procedere all’adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale in funzione delle finalità di accrescere l'efficienza, in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica, e di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni.

Il piano deve essere adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo di cui all’articolo 6 ter del decreto legislativo 165/2001, come introdotto dal decreto legislativo 75/2017.

Nelle more del decreto ministeriale di approvazione delle citate linee guida è stato elaborato un piano sulla base delle proposte del Comitato di direzione.

La dotazione organica e il personale in servizio

Nel comma 2 dell’articolo 46 dello Statuto del Veneto approvato è contenuta la previsione di un ruolo organico separato, che dà autonomia piena all’Amministrazione del CRV e che significa, tra l’altro, anche specifiche disposizioni di organizzazione e gestione del personale, inclusi i sistemi di valutazione delle prestazioni.

L’articolo 58 dello Statuto al comma 3 reca la previsione dell’organizzazione amministrativa della Regione che si articola in una Segreteria generale della programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, e in una Segreteria generale del Consiglio regionale, cui è preposto un dirigente nominato dal Consiglio stesso.

L’attuazione della succitata disposizione statutaria è avvenuta con la disciplina prevista al Capo I “Articolazioni organizzative” del Titolo V “Organizzazione” della lr 53/2012 (articoli da 15 a 25).

L’articolo 15 della lr 53/2012 contiene la previsione della Segreteria generale quale forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio regionale.

L’articolo 18 della lr 53/2012 prevede l’articolazione della Segreteria generale in servizi consiliari, qualificabili come strutture amministrative complesse di primo livello, con pari dignità e pari poteri, dotati di autonomia funzionale e gestionale, che costituiscono i centri di responsabilità del CRV, con attribuzioni di risorse e capacità di spesa.

L’Ufficio di presidenza ha provveduto ad articolare il primo livello organizzativo della struttura amministrativa del CRV, costituendo 6 servizi consiliari, che sono stati riorganizzati nel corso del 2016 nei seguenti: Servizio affari giuridici e legislativi (in sigla SAGL), Servizio attività e rapporti istituzionali (in sigla SARI), Servizio amministrazione bilancio servizi (in sigla SABS), Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario (in sigla SVSS), Servizio affari generali (in sigla SAG), Servizio per la comunicazione (in sigla SCOM).

Le altre strutture dirigenziali di secondo livello sono uffici e posizioni dirigenziali individuali (articoli 23 e 24 della lr 53/2012).

l’Ufficio di presidenza ha nominato i dirigenti e stabilito le relative attribuzioni.

L’organizzazione del CRV è completata con unità operative e di staff (articoli 25 e 26 della lr 53/2012).

Il Segretario generale ha provveduto a costituire, con propri provvedimenti, dette unità per l’esercizio di specifiche funzioni tecnico-amministrative, attribuendo le correlate alte professionalità e posizioni organizzative.

I dirigenti capi dei servizi interessati e il Segretario generale — per le unità operative direttamente afferenti — hanno nominato i relativi responsabili e titolari.

L’articolo 56, comma 2, della lr 53/2012 stabilisce che

2. La dotazione organica del Consiglio regionale, comprensiva della dotazione, specificatamente individuata, degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, è definita dall’Ufficio di presidenza entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato C.

L’articolo 57 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” dispone quanto segue:

Art. 57 - Misure per la riduzione della dotazione organica del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale del Veneto, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autonomia quale assemblea legislativa regionale, ritenendo di conformarsi alle azioni di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante ”Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, opera per perseguire, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un obbiettivo di riduzione, nella misura del venti per cento per il personale dirigenziale e del dieci per cento per il personale non dirigenziale, della propria dotazione organica così come definita ai sensi dell’articolo 56 della presente legge.
2. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1 nonché per i casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie della amministrazione, vengono avviate le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottando anche le procedure e misure di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.

Alla fine del 2013, completato almeno nelle sue parti essenziali il processo riorganizzativo, l’Ufficio di presidenza ha valutato un percorso di rimodulazione della dotazione organica del Consiglio che fosse coerente con gli obiettivi di riduzione dei costi della politica, con il ridimensionamento del numero dei componenti dell’Assemblea legislativa della X legislatura, con l’esigenza di una ridistribuzione più funzionale del personale consequenziale anche al regime limitativo del turn over, tenuto conto dell’importante strumento consentito dalle norme sul collocamento a riposo del personale eccedente che matura il diritto a pensione secondo le regole “pre-Fornero” entro il 31 dicembre 2016.

Con propria deliberazione n. 143 del 27 dicembre 2013, l’Ufficio di presidenza ha rideterminato, in attuazione dell’articolo 57 della lr 53/2012, la dotazione organica del CRV, comprensiva della dotazione, specificatamente individuata, degli organismi di garanzia istituiti presso il CRV, come riportato nella seguente tabella:

Dotazione organica del CRV approvata con dupcr 143/2013

Categorie

Consiglio

Organismi di garanzia

Totale

Dirigenti

12

2

14

D3

12

3

15

D1

33

5

38

C

56

5

61

B3

25

3

28

B1

16

1

17

Totale

154

19

173

 

Al 31 dicembre 2016 è terminato il processo di assorbimento delle eccedenze di personale conseguente ai provvedimenti sopra citati e di conseguenza diventa possibile una pianificazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2017-2019.

La situazione della dotazione organica del Consiglio regionale e degli organismi di garanzia ad oggi è mostrata nella tabella seguente:

 

Dotazione organica

Personale di ruolo

Posti vacanti

Categorie

Consiglio

Organismi di garanzia

Totale

Consiglio

Organismi di garanzia

Totale

Consiglio

Organismi di garanzia

Totale

Dirigenti

12

12

14

13

1

14

-1

1

0

D3

12

3

15

12

1

13

0

2

2

D1

33

5

38

33

2

35

0

3

3

C

56

5

61

52

8

60

4

-3

1

B3

25

3

28

26

3

29

-1

0

-1

B1

16

1

17

16

1

17

0

0

0

Totale

154

19

173

152

16

168

2

3

5

 

Nella categoria B3 è inclusa una dipendente che terminerà l’esonero dal servizio per collocamento a riposo il 30/11/2017.

Nella tabella è mostrata la situazione attuale del personale di ruolo del Consiglio regionale e in servizio presso le strutture della Segreteria generale:

 

Personale in servizio alle
strutture della Segreteria generale

Personale di ruolo del CRV non
assegnato ale strutture della
Segreteria generale

Categoria

Personale di ruolo del CRV

Personale in
comando in entrata

per comando in
uscita,
aspettativa,
esonero

assegnato alle
segreterie degli organi e dei gruppi

B1

17

1

 

 

B3

25

2

2

2

C

54

1

1

6

D1

29

6

2

3

D3

13

1

 

 

Dirigente

13

1

1

 

Totale

151

12

6

11

 

Come mostra chiaramente la tabella sopra riportata una parte del personale di ruolo del Consiglio regionale non è attualmente in servizio presso le strutture della Segreteria generale in quanto è assegnato alle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari ai sensi della lr 53/2012 (11 unità) o è comandato o in aspettativa (5 unità) o è in esonero (1 unità).

I fabbisogni di personale delle strutture della segreteria generale

Il 4 aprile 2017 il Comitato di direzione ha raccolto le necessità di personale segnalate dai componenti, dei quali nessuno ha dichiarato eccedenze di personale.

Il quadro dei fabbisogni di personale segnalati dai componenti del Comitato di direzione è riportato nell’allegato A, dove viene anche rappresentata la situazione attuale del personale in servizio per struttura.

A fronte di una dotazione organica di 154 unità il personale di ruolo in servizio risulta essere di 136 unità a cui si aggiungono 6 persone in comando dalla Regione e da altri enti per un totale di 142 dipendenti con un fabbisogno ulteriore di 11 unità.

La ridefinizione della dotazione organica

Pertanto, l’attuale dotazione organica del Consiglio regionale risulta complessivamente congrua rispetto ai fabbisogni di personale segnalati, ma si rende necessario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001, come riformulato con il d.lgs. 75/2017, rimodulare la numerosità tra le categorie in base ai fabbisogni programmati.

La dotazione organica ridefinita in relazione ai fabbisogni di personale programmati con il presente provvedimento come da allegato B garantisce una lieve riduzione della spesa complessiva e il rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 56, comma 2, della lr 53/2012, sopra riportato.

La presente proposta di rimodulazione della dotazione organica ha formato oggetto di apposita comunicazione in data 5 luglio 2017 alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera b), della lr 53/2012.

La situazione del personale a supporto degli organismi di garanzia

Nell’allegato A sono riportati la situazione del personale in servizio e i fabbisogni segnalati dagli Organismi di garanzia (Corecom e Garante dei diritti della persona).

A fronte di una dotazione organica di 19 unità, il personale di ruolo in servizio risulta essere di 15 unità, a cui si aggiungono 6 persone in comando dalla Regione e da altri enti per un totale di 21 dipendenti con un fabbisogno ulteriore di 9 unità.

La dotazione organica degli organismi di garanzia non può essere aumentata dall’Ufficio di presidenza in quanto già determinata con la citata deliberazione n. 143/2013 nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato C alla lr 53/2012.

Considerato che una buona parte del personale in servizio e del fabbisogno segnalato è relativo allo svolgimento delle attività delegate dall’AGCOM secondo una convenzione che è in corso di ridefinizione e che è temporanea, la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome ha deciso di verificare, attraverso la formulazione di una apposita richiesta di parere alla Sezione Autonomie locali della Corte dei conti, la possibilità di attivare rapporti di lavoro flessibile con i fondi trasferiti dall’AGCOM per l’attuazione delle deleghe senza che la relativa spesa rientri nei tetti alla spesa di personale complessiva e per rapporti di lavoro flessibile previsti dalla normativa vigente.

I vincoli normativi al reclutamento del personale

Tetto della spesa di personale

L’articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006 prevede il divieto di procedere ad assunzione di personale in caso di mancata riduzione delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

Tale tetto è stato determinato con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2017.

Posti vacanti nella dotazione organica

Il quadro delle future cessazioni è riportato di seguito:

CESSANDI

DATA

CATEGORIA

CAUSA DI CESSAZIONE

SARTORI GIUSEPPE

31/07/2017

D3


PENSIONAMENTO ORDINARIO
 

TIOZZO PIERGIORGIO

10/10/2017

D3


PENSIONAMENTO ORDINARIO
 

PISANO MARIAANGELA

30/112017

B3


PENSIONAMENTO ORDINARIO
 

MIGOTTO GIUSEPPE

30/04/2017

D3


PERSIONAMENTO ORDINARIO
 

POGGI SERENELLA

31/12/2018

C


PENSIONAMENTO ORDINARIO
 

SOPRADASSI NERIO

31/05/2019

D1


PENSIONAMENTO ORDINARIO (*)
 

ROSSANESE PAOLO

31/08/2019

B1


PENSIONAMENTO ORDINARIO (*)
 


(*) Salvo revisione peggiorativa dei requisiti di accesso in relazione all’aumento della speranza di vita

 

Pertanto, i posti vacanti nella dotazione organica, come rideterminata con il presente provvedimento nell’allegato B, risultano essere i seguenti:

Cessazioni/posti vacanti

Categorie

unità

Data di
decorrenza

C(*)

2

oggi

D1

3

oggi

C(***)

1

oggi

C

1

oggi

D1(*)

1

01/08/2017

D1(*)

1

01/11/2017

B3(***)

1

01/12/2017

B3(*)

1

01/05/2018

C

1

01/01/2019

D1

1

01/06/2019(**)

B4(****)

1

01/09/2019(**)


(*) Trattasi di posti di categoria D3 sostituiti da posti di categoria inferiore
(**) Salvo revisione peggiorativa requisiti di accesso al pensionamento
(***) Unità che non costituiscono posti vacanti in quanto esuberi
(****) Posto soppresso per compensare gli aumenti di unità nelle altre categorie

 

Capacità assunzionale

Per quanto attiene la capacità assunzionale finanziaria l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114 del 2014, come modificato dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge n. 125 del 2015, aveva previsto che:

“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n.296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente….".

Il comma 5 quater, del medesimo articolo di legge, tuttavia, innalzava le predette percentuali affermando che

"Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015".

La norma citata, quindi, oltre ad individuare determinate capacità assunzionali espresse in termini percentuali sulle cessazioni intervenute nell'anno precedente, ha introdotto la possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni.

Per gli anni 2015 e 2016 il legislatore, tuttavia, ha introdotto, per le assunzioni a tempo indeterminato, una disciplina derogatoria al quadro normativo esistente. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), modificata dall'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125,

" Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni…".

Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), il legislatore ha nuovamente modificato il regime delle assunzioni stabilendo nuovi limiti alla capacità assunzionali degli enti territoriali. Difatti, il comma 228 dell'art. 1, dispone che:

"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5- quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. …”

Con nota del 18 luglio 2016 il Dipartimento della Funzione pubblica ha comunicato che per la Regione Veneto sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione ai sensi dell’articolo 1, comma 234, della legge 208/2015, essendo in conclusione la procedura di ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, ha precisato che il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni".

La Sezione di controllo Lombardia della Corte dei conti rammenta nella deliberazione n. 23 del 20/02/2017 che quando il legislatore interviene per modificare solo la percentuale del c.d. turn over, al fine di calcolare la "capacità assunzionale" bisogna prendere come riferimento la percentuale indicata per l'anno in cui si intende avviare la procedura di assunzione, a prescindere da quale fosse la percentuale indicata nell'anno a cui si riferiscono le cessazioni intervenute (ossia i c.d. resti). Infatti, i "resti" devono essere presi in considerazione solo per determinare l'entità del budget di spesa su cui va parametrata la capacità assunzionale che deve necessariamente essere rispettosa della percentuale fissata dal legislatore per l'anno in cui si intende a procedere con la nuova assunzione.

L’art. 1, comma 47, della legge 311/2004, prevede che:

“In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno precedente”

Va, inoltre, ricordato l’art. 14, comma 7, del d.l. 95/2012, il quale ha precisato che

“le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (…) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”,

che significa che un’uscita per mobilità, non potrà mai essere considerata come cessazione su cui calcolare la capacità assunzionale.

Nell’allegato C al presente provvedimento è determinata la facoltà assunzionale per gli anni 2017-2018-2019.

Vincoli sulle modalità procedurali di reclutamento

L’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 prevede quanto segue:

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

Ai sensi dell’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001, prima di avviare le procedure di reclutamento e prima delle assunzioni a tempo indeterminato è d’obbligo comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

Adempimenti propedeutici alle assunzioni di personale

La normativa vigente prevede il divieto di procedere ad assunzioni con qualsiasi forma nei seguenti casi:

  • mancata approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (articolo 48, comma 1, del Dlgs 198/2006);
  • mancata adozione del Piano delle performance (articolo 10, comma 5, del Dlgs 150/2009);
  • violazione del limite relativo alla spesa del personale stabilito dall’articolo 1, commi 557-ter e 557-quater, della legge 296/2006 (valore medio sostenuto nel triennio 2011/2013;
  • mancata rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (articolo 6, comma 6, del Dlgs 165/2001);
  • mancata ricognizione annuale delle eccedenze di personale (articolo 33, comma 2, del Dlgs 165/2001);
  • mancato rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti. In dettaglio, il divieto di assunzione è contenuto nell’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, modificato dall’articolo 27 del Dl n. 66/2014;
  • mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl n. 113/2016);
  • mancato conseguimento, nell’anno precedente, del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710, della legge n. 208/2015. Si veda anche il comma 723). Sul punto è intervenuto nuovamente il legislatore con la legge 232/2016 prevedendo, al comma 476, che quando il mancato conseguimento del saldo risulti inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lett. e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato;
  • mancata trasmissione telematica entro il 31 marzo dell’anno successivo, attraverso la piattaforma prevista nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it una certificazione dei risultati conseguiti ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo. Il divieto in esame è contenuto nell’articolo 1, comma 470 della legge 232/2016. Si distinguono due scenari: 1. mancata trasmissione della citata certificazione entro il 31 marzo dell’anno successivo. In tal caso si applica l’articolo 1, comma 475 che prevede, tra l’altro, alla lett. e), che “nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (…)”; 2. tardiva trasmissione della citata certificazione entro il 30 aprile. In tal caso, a norma del citato comma 470 si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lett. e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Obblighi di assunzione del personale delle categorie protette

Va inoltre rispettato l'obbligo di assunzione anche in soprannumero delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente. I criteri di computo della quota di riserva rimangono quelli indicati dall'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il Consiglio regionale è in regola con l’adempimento in questione con riferimento all’anno 2017. Per gli anni successivi si provvederà in relazione all’andamento del personale effettivamente in servizio.

Il Piano assunzioni per il triennio 2017-2019

In ragione degli attuali posti vacanti nella dotazione organica e delle future cessazioni dal servizio, tenuto conto che nel 2019 saranno adeguati i requisiti per la pensione in relazione alla variazione dell’aspettativa di vita, si approva il piano assunzioni 2017-2019 come allegato D.

Per i fabbisogni delle strutture della Segreteria generale (con esclusione di quelle a supporto degli organismi di garanzia) come individuati nell’allegato A al presente provvedimento si propone l'avvio delle ordinarie procedure di reclutamento:

  • attraverso la pubblicazione in contemporanea di avvisi di mobilità interna e di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per i profili professionali e categorie indicate;
  • completato il percorso di reclutamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, si procederà all'indizione di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami per i profili professionali e categorie indicate.

Per le assunzioni riservate alle categorie protette si procederà secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Si stabilisce che per i posti in dotazione organica resi temporaneamente vacanti per effetto di comandi in uscita e assegnazioni alle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari ai sensi della lr 53/2012 il Segretario generale provvede mediante comandi in entrata (con esclusione del personale dirigente).

L’informativa preventiva alle OO.SS.

Del contenuto della presente deliberazione è stata data l’informazione preventiva alle OO.SS. ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 165/2001.

Il parere del Collegio dei revisori dei conti

Sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 118/2011 come da allegato E al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di  presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-     vista la lr 53/2012;

-     a voti unanimi e palesi;

delibera

1)    di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2)    di rideterminare la dotazione organica del Consiglio regionale come da allegato B al presente provvedimento;

3)    di individuare nell'allegato C al presente provvedimento la determinazione delle facoltà assunzionali da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

4)    di approvare il Piano assunzioni 2017-2019 come da allegato D al presente provvedimento;

5)    di prendere atto del parere formulato sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 118/2011;

6)    di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale sul BURVET, a cura della Segreteria generale e nella sezione Amministrazione trasparente del sito, a cura della struttura competente come stabilito nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente.

(seguono allegati)

DUPCR_064_Allegato_A_353582.pdf
DUPCR_064_Allegato_B_353582.pdf
DUPCR_064_Allegato_C_353582.pdf
DUPCR_064_Allegato_D_353582.pdf

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