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Materia: Referendum
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 27 del 05 aprile 2016
DPR 15 febbraio 2016: indizione referendum popolare abrogativo sulle cd trivelle - Art. 16 legge di stabilità regionale 2016 (n. 7/2016) - comunicazione politica - attuazione delega del comitato promotore composto dalle regioni proponenti il referendum.
Il Consiglio regionale nella seduta del 25 settembre 2015, con deliberazione n. 63 ha approvato la proposta di presentare richiesta di referendum abrogativo dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 151, "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Nello stesso periodo i Consigli regionali di altre regioni si sono attivati per promuovere analogo referendum costituendosi nel comitato promotore composto dal complesso delle regioni proponenti il referendum:
A seguito del giudizio di ammissibilità della Suprema Corte di Cassazione, con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016 è stato indetto il referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale» e sono stati convocati i comizi elettorali per il giorno 17 aprile 2016.
La legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” disciplina l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica a tutti i soggetti politici garantendo parità di trattamento e imparzialità.
L’AGCOM all’articolo 2 della deliberazione n 73/16/CONS del 7 marzo 2016 ha individuato quali soggetti politici, i delegati dei consigli regionali presentatori del quesito referendario; la stessa AGCOM con nota prot. 10558 del 9 marzo 2016 in particolare ha chiarito che:
In base alla medesima nota AGCOM i delegati regionali sono stati riconosciuti come soggetti politici legittimati a partecipare alle trasmissioni che beneficiano degli spazi durante il periodo di campagna referendaria e le iniziative di comunicazione istituzionale dei Consigli regionali promotori del referendum sono state riconosciute dall’AGCOM “indispensabili ai fini dell’efficace espletamento delle prerogative costituzionali attribuite ai medesimi nella loro qualità di promotori”, e ricondotte al complesso delle regioni promotrici.
La sostanziale sovrapposizione tra comunicazione istituzionale e politica svolta dai Consigli, in relazione alla particolarissima sovrapposizione tra la loro qualità di pubbliche amministrazioni e di promotori del referendum (come potrebbe infatti il promotore in quanto tale limitarsi a informare del referendum e non invece comunicare le ragioni per le quali ritiene che la norma vada abrogata?), impone che - come da nota AGCOM del 9 marzo 2016 - le comunicazioni politiche siano riconducibili al complesso delle regioni promotrici, in qualità di comitato promotore, con la possibilità per ognuna di poter svolgere, per mandato del comitato, le attività di comunicazione, istituzionale e politica, indispensabili ai fini dall'efficace ed effettivo espletamento delle prerogative.
E’ possibile dunque che accanto alle iniziative proprie dei delegati, se ne possano prevedere altre che coinvolgano anche direttamente le istituzioni regionali (nello specifico le Assemblee), riunite in un apposito comitato, fornito di proprio logo, e dotato di uno specifico programma per lo svolgimento della campagna referendaria.
In conformità alla delibera AGCOM del 9 marzo sopra citata, il comitato promotore composto dal complesso dei Consigli regionali proponenti il referendum, titolare dell’attività di comunicazione politica, ha approvato in data 17 marzo 2016 il vademecum per l’attività di comunicazione del comitato promotore e ha delegato i singoli Consigli regionali a svolgere, in nome e per conto del comitato stesso, le attività di comunicazione politica a supporto dei delegati regionali, in conformità alle linee programmatiche sotto indicate:
La Regione del Veneto, nel frattempo, con l’articolo 16 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016” pubblicata nel BURVET n. 18 del 26 febbraio 2016 ha disposto che:
“1. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati, anche di concerto con le altre amministrazioni regionali promotrici delle richieste di referendum abrogativo di cui al presente articolo, ed al fine di assicurare informazione e sensibilizzazione della comunità regionale in ordine al significato e portata del quesito referendario, ad attività ed iniziative di divulgazione ed informazione, ivi comprese attività di comunicazione politica ed istituzionale anche in ordine a date e modalità di votazione, in conformità alla disciplina di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, aventi ad oggetto il referendum abrogativo di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 63 del 25 settembre 2015, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 17 del 19 gennaio-2 febbraio 2016.
2. Agli oneri correnti derivanti dal presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018”.
Ai sensi del citato articolo 7 della legge regionale n. 7/2016, nel quadro istituzionale della ripartizione delle competenze, si è convenuto che la Giunta regionale svilupperà la comunicazione istituzionale, mentre la comunicazione politica sarà gestita dal Consiglio regionale, in nome e per conto del comitato promotore i referendum, come meglio sopra precisato. Risulta pertanto necessario ed opportuno, nel quadro della delega conferita ai singoli Consigli regionali, svolgere, in nome e per conto del comitato promotore stesso, le attività di comunicazione politica a supporto dei delegati regionali, in conformità alle suindicate linee programmatiche, ponendo in essere le attività ritenute necessarie per garantire la diffusione delle ragioni sottese al quesito referendario. Nell’ambito della spesa prevista di euro 200.00,00 quanto non utilizzato dalla Giunta viene in tutto o in utilizzato dal Consiglio regionale mediante apposito stanziamento nel bilancio consiliare.
Nell’ambito delle attività delegate dal Comitato promotore si ritiene di procedere:
per una spesa complessiva massima di euro 35.000,00 (IVA compresa).
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
delibera
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