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Materia: Consiglio regionale
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 148 del 01 ottobre 2015
Modalità e termini per la restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni a seguito della rinuncia definitiva all'assegno vitalizio e di reversibilità, di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.
Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 4/2012 prevede disposizioni transitorie in ordine all’applicazione della legge regionale 9/1973 in materia di trattamento indennitario differito:
Art. 2.
1. (…)
2. I consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature, che abbiano versato i contributi almeno per un quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e di reversibilità, fermo restando il diritto alla percezione dell’assegno di fine mandato, e di ottenere la restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento, senza interessi legali. Tale facoltà si esercita, a pena di decadenza, prima di conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio. L’Ufficio di presidenza definisce le modalità di richiesta e di restituzione dei contributi versati.
Con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 93 del 18 dicembre 2014 si è provveduto ad approvare le modalità e i termini per la restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni a seguito della rinuncia definitiva all’assegno vitalizio e di reversibilità; in particolare è stato previsto che :
Risulta tuttavia necessario stabilire, ad integrazione delle sopracitate disposizioni attuative, un termine inderogabile, individuabile ragionevolmente nel 30 novembre, per concedere al consigliere regionale la possibilità di revocare una precedente rinuncia alla restituzione dei contributi e optare per l’erogazione dell’assegno vitalizio.
A tal fine si propone l’introduzione di un ulteriore punto d):
Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- viste le leggi regionali 9/1973 e 4/2012;
- visto la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 93 del 18 dicembre 2014;
- visto il Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato con delibera consiliare n. 27 del 25 giugno 2008;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
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