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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 103 del 28 ottobre 2014


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 62 del 10 settembre 2014

Istituzione dell'Ufficio stampa e comunicazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 27 della lr 53/2012.

A.    La disciplina dell’Ufficio stampa nella lr 53/2012

L’articolo 27 della lr 53/2012 prevede quanto segue:

Art. 27 - Attività di informazione e comunicazione.

1.    Il Consiglio regionale, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza delle istituzioni pubbliche, assicura le attività di informazione e di comunicazione volte a conseguire:

a)   la comunicazione diretta ai cittadini, privilegiando le tecnologie digitali e i mezzi informatici e telematici;

b)  l’informazione ai mezzi di comunicazione.

2.   Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:

a)  favorire la conoscenza dei provvedimenti legislativi e amministrativi adottati dal Consiglio regionale;

b)  promuovere la conoscenza dei temi di interesse pubblico dibattuti dalle forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale;

c)  promuovere l’immagine del Consiglio regionale.

3.   Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono curate da una apposita struttura, istituita nell’ambito della Segreteria generale, che assolve anche le funzioni di ufficio stampa ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.

4.   Il responsabile della struttura di cui al comma 3 e i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’ordine dei giornalisti ed assunti nei limiti di numero e secondo il livello di inquadramento definito dal contratto collettivo nazionale di categoria, previsti dalla apposita dotazione organica definita dall’Ufficio di presidenza, garantiscono le funzioni di ufficio stampa e ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 150 del 2000.

5.   Oltre che del personale di cui al comma 4, la struttura si avvale delle collaborazioni e dei servizi tecnici necessari per assicurare le attività di comunicazione e di informazione di cui al comma 1.

6.   L’incarico di responsabile della struttura è conferito dall’Ufficio di presidenza con contratto di diritto privato per la durata della legislatura e comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, anche a personale assunto dall’esterno che abbia svolto per almeno cinque anni funzioni apicali in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all’Assemblea legislativa regionale. L’incarico non rientra nel computo del numero complessivo delle posizioni di dirigente determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 30.

7.   La struttura di cui al comma 3 può afferire direttamente al Segretario generale ovvero ad uno dei servizi consiliari, secondo quanto disposto con specifico atto di organizzazione dall’Ufficio di presidenza.

8.    In prima applicazione della presente legge, l’Ufficio stampa istituito ai sensi dell’articolo 8 comma 9 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione” costituisce la struttura di cui al presente articolo; ai rapporti di lavoro del personale giornalista assegnato continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

In sede di configurazione del nuovo assetto organizzativo del Consiglio regionale in attuazione della lr 53/2012 l’Ufficio di presidenza ha stabilito con la deliberazione n. 60 del 18 luglio 2013 di attribuire le funzioni di informazione e comunicazione al Servizio affari generali e di collocare l’attuale Ufficio stampa presso il Servizio medesimo.

 

B.    La disciplina degli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni

Con legge 7 giugno 2000, n. 150 è stata definita la disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni ed in particolare, all'articolo 9, è stata prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un ufficio stampa, diretto da un coordinatore che assume la qualifica di capo ufficio stampa il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

 

C.    Istituzione dell’Ufficio stampa e comunicazione

Con il presente atto si provvede all’istituzione ai sensi del comma 3 dell’articolo 27 della lr 53/2012 la struttura denominata Ufficio stampa e comunicazione.

In conformità a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 27 della lr 53/2012 si stabilisce che l’Ufficio stampa e comunicazione afferisce direttamente al Segretario generale il quale pertanto provvederà in qualità di titolare di centro di responsabilità alla gestione finanziaria delle risorse assegnate con il Programma operativo per le attività dell’Ufficio stampa e comunicazione.

Infine, si stabilisce che la dotazione organica di giornalisti dell’Ufficio stampa e comunicazione, di cui al comma 4 dell’articolo 27 della lr 53/2012 è definita nel numero del personale giornalista in servizio alla data di adozione del presente provvedimento.

Con deliberazione n. 56 del 31 luglio 2014 l’Ufficio di presidenza ha provveduto a nominare il dott. Valter Gatti Responsabile dell’Ufficio stampa, ora Responsabile dell’Ufficio stampa e comunicazione. Le risorse umane assegnate all’attuale Ufficio stampa sono assegnate alla nuova struttura istituita con il presente atto.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-     vista la l. 150/2000;

-     vista la lr 53/2012;

-     a voti unanimi e palesi;

delibera

1)  di istituire, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 27 della lr 53/2012 e per le motivazioni indicate in premessa, l’Ufficio stampa e comunicazione;

2)  di stabilire che l’Ufficio stampa e comunicazione afferisce direttamente al Segretario generale;

3)  di stabilire che la dotazione organica di giornalisti dell’Ufficio stampa e comunicazione, di cui al comma 4 dell’articolo 27 della lr 53/2012 è definita nel numero del personale giornalista in servizio alla data di adozione del presente provvedimento;

4)  di dare atto che:

a)  compete al Segretario generale in qualità di titolare di centro di responsabilità la gestione delle risorse finanziarie assegnate con il Programma operativo per lo svolgimento delle attività dell’Ufficio stampa e comunicazione;

b)  le risorse umane assegnate all’attuale Ufficio stampa sono assegnate alla nuova struttura di cui al punto 1;

5)  di stabilire che il presente provvedimento ha efficacia con decorrenza dal 1° ottobre 2014;

6)  di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione risorse umane per gli adempimenti di competenza;

7)  di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

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