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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 103 del 28 ottobre 2014


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 58 del 10 settembre 2014

Liquidazione dell'assegno di fine mandato, di cui all'art. 19 bis della legge regionale 9/1973, all'ex consigliere regionale Foggiato Mariangelo.

Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 47/2012 ha così sostituito il comma 1 dell’articolo 19 bis della legge regionale 9/1973:

Art. 19 bis.

1. L’ufficio di presidenza è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per gli anni fino al 2012 e di una mensilità dell’indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato svolto successivamente al 2012. Ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.

L’ex consigliere regionale Mariangelo Foggiato, cessato dal mandato per dimissioni il 26 agosto 2014, ha chiesto, con nota del 27 agosto (prot. n. 15435 del 28 agosto 2014), l’erogazione dell’assegno di fine mandato.

Si deve quindi determinare la quota di assegno di fine mandato in relazione alle seguenti modifiche apportate dal comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 4/2012 al comma 2 dell’art. 10 della legge regionale  9/1973:

Art. 10.

1.         (..)

2.         Ai soli fini della determinazione dell’assegno vitalizio e dell’assegno di fine mandato, l’indennità consiliare lorda è pari all’ottanta per cento dell’indennità parlamentare alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento.

Pertanto per il periodo svolto dall’inizio del mandato sino al 31 dicembre 2012  l’importo base per il calcolo degli assegni di fine mandato sarà pari ad euro 8.894,77 cosi come stabilito dal decreto del dirigente della direzione regionale amministrazione bilancio e servizi n. 9 del 13 febbraio 2012.

Per gli anni o per i mesi di esercizio del mandato successivi al 31 dicembre 2012, l’importo base per il calcolo degli assegni di fine mandato sarà pari ad euro 6.600,00, importo attuale dell’indennità di carica così come stabilito dall’art. 19 bis della legge regionale 9/1973.

Ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.

L’ex consigliere Mariangelo Foggiato ha espletato il mandato di consigliere regionale nella sesta, ottava e nona legislatura e alla fine della sesta legislatura ha percepito l’assegno di fine mandato.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, già interpellata per un caso simile, con nota n. 2472 del 27 febbraio 1986, chiarisce come sia necessario riliquidare l’erogazione dell’indennità di fine mandato già percepita in quanto tale soluzione permette di assicurare la uguaglianza di trattamento – a parità di esercizio del mandato – tra i Consiglieri (cessati alla stessa data) che abbiano esercitato le funzioni ininterrottamente per più legislature e quello che invece abbia esercitato lo stesso in periodi di tempo non continui.

L’interpretazione sopra riportata considera pertanto unitariamente i periodi che danno luogo alla erogazione dell’assegno di fine mandato, dovendosi riliquidare l’intero periodo (anche se riferito ad archi temporali non continuativi) al momento della successiva erogazione dell’indennità in oggetto, considerando la prima liquidazione alla stregua di un acconto o di una anticipazione su quella definitiva successiva.

Conseguentemente si rende ora necessario riliquidare all’ex consigliere regionale Mariangelo Foggiato l’assegno di fine mandato, come da allegato prospetto B) che forma parte integrante del presente provvedimento. L’importo base per il calcolo dell’assegno di fine mandato è pari ad euro 8.894,77 in quanto i primi dieci anni di mandato risultano anteriori alla data del 31 dicembre 2012.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-   udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-  viste le leggi regionali 9/1973, 1/2011, 15/2011, 4/2012 e 47/2012;

-  vista la nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia n. 2472 del 27 febbraio 1986;

-  visto il decreto del dirigente della direzione amministrazione bilancio e servizi n. 9 del 13 febbraio 2012;

-  vista la richiesta dell’ex consigliere regionale Mariangelo Foggiato del 27 agosto 2014 (prot. n. 15435 del 28 agosto 2014);

-  visto il Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato con delibera consiliare n. 27 del 25 giugno 2008;

-  ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-  a voti unanimi e palesi;

delibera

1)   di liquidare a favore dell’ex consigliere regionale Mariangelo Foggiato  l’assegno di fine mandato previsto dall’articolo 19 bis della legge regionale 9/1973 nella misura lorda determinata nell’allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento;

2)  di aumentare di euro 60.050,00 lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1040 “Assegno di fine mandato (art. 3 legge regionale 26/1975 e successive modificazioni – legge regionale 28/1996)” riducendo di pari importo lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 7000 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del bilancio di previsione per l’anno corrente;

3)  di aggiornare la scheda n. 36 del Programma operativo 2014 , come da allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento e conseguentemente il budget assegnato al Servizio Affari Generali;

4)  di impegnare la somma di euro 60.050,00 (di cui euro 4.580,33 di irap a carico del Consiglio regionale) al cap. 1040 “Assegno di fine mandato (art. 3 legge regionale 26/1975 e successive modificazioni – legge regionale 28/1996)” del bilancio di previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità;

5)  di dare atto che la spesa di cui si dà attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi delle lr 1/2011 e lr 15/2011;

6)  di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

DUPCR 058_2014_Allegati_283976.pdf

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