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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 103 del 28 ottobre 2014


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 57 del 10 settembre 2014

Avviso per la presentazione di proposte di candidatura per l'elezione del Garante regionale dei diritti della persona.

La legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona” istituisce il Garante regionale dei diritti della persona.

Il Garante, secondo quanto dispone l’articolo 1, comma 2, della legge sopra citata esercita le seguenti funzioni:

a) garantisce in ambito regionale, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici;

b) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

c) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.

L’articolo 17 della legge sopra citata abroga, al comma 1, lettera a), la legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del difensore civico”, nonché, al comma 1, lettera b), la legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”, lasciando il Garante quale unico organo di tutela della persona anche in relazione a quelle funzioni esercitate dal Difensore civico e dall’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.

L’articolo 3, comma 1, della l.r. 37/2013 dispone che il Garante venga eletto dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in occasione delle prime due votazioni e, successivamente, con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

L’elezione del Garante, seppur in presenza di alcune deroghe previste dalla l.r. 37/2013, rientra comunque nell’ambito generale della disciplina prevista dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

Detta disciplina prevede l’adozione di forme pubblicità sul Bollettino Ufficiale della regione delle nomine o designazioni che gli organi della Regione devono effettuare disponendo anche i relativi termini.

L’attuazione di detta disciplina si sostanzia nella pubblicazione, da parte del Presidente della Regione, di avvisi sul Bollettino ufficiale della Regione, predisposti dalle strutture della Giunta regionale competenti per materia, relativi alle nomine e designazioni da effettuare i quali contengono tutti gli elementi affinché i cittadini possano presentare le proprie candidature.

Tuttavia, in questa fase di prima applicazione ed essendo in corso il processo d’individuazione della struttura della Giunta regionale competente per materia, si ritiene opportuno che il Consiglio regionale, per tramite delle proprie strutture, proceda direttamente alla predisposizione dell’avviso relativo all’elezione del Garante (Allegato A)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-  udito il Relatore;

-  vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona”;

-  vista la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”;

-  ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-   a voti unanimi e palesi;

delibera

1)   di approvare l’avviso per la presentazione di proposte di candidatura per l’elezione del Garante regionale dei diritti della persona (Allegato A);

2)   di far pubblicare l’avviso di cui al punto 1) sul BURVET;

3)   di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(L’allegato avviso è pubblicato in parte terza del Bollettino ufficiale n. 93 del 26 settembre 2014, ndr)

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