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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 92 del 23 settembre 2014


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 53 del 30 luglio 2014

Ratifica decreto del Presidente del Consiglio regionale del Veneto n. 7 del 28 marzo 2014 ad oggetto "Ricorso, con istanza cautelare, avanti al Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto proposto da Comune di Verona contro Provincia di Verona e Regione Veneto - Autorizzazione a costituirsi in giudizio".

Con nota protocollo n.125011 del 24 marzo 2014, l’Avvocatura regionale trasmetteva al Consiglio regionale copia del ricorso proposto dal Comune di Verona contro Provincia di Verona e Regione Veneto, afferente il Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 del 11 novembre 2014, chiedendo, formalmente, al Consiglio regionale di “voler comunicare le proprie valutazioni prendendo specifica posizione in ordine alla opportunità o meno di costituzione in giudizio a difesa degli interessi della amministrazione regionale”.

Attesa la formale richiesta dell’Avvocatura regionale di presa di posizione del Consiglio regionale del Veneto “in ordine alla opportunità o meno di costituzione in giudizio”, il Servizio affari giuridici e legislativi competente, per effetto delle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza n. 60 del 18 luglio 2013, e richiesto in merito, per le vie brevi, di una valutazione preliminare in ordine alla sussistenza di interesse ed in ordine alla sostenibilità di ragioni per la costituzione in giudizio, atteso che risultava in contestazione la lettura ed interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 comma 2 della normativa generale allegata al Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera, a suo tempo approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell’11 novembre 2004, evidenziava – per poi formalizzare con propria nota protocollo n.6626 del 4 aprile 2014 - la sussistenza delle ragioni e condizioni per la costituzione in giudizio nonché i caratteri di urgenza di tale costituzione, attesa la comunicata imminente fissazione di udienza cautelare.

E’ bene infatti ricordare come, attesa la richiesta formulata dalla Avvocatura regionale, risultava venire in evidenza, nel caso di specie, la disciplina di cui all’articolo 3 (Rappresentanza esterna ed in giudizio) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” ai sensi del quale:

“ 1. Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza esterna dell’Assemblea legislativa e delle sue articolazioni.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale in giudizio in ogni contenzioso connesso ad atti ed attività posti in essere da soggetti politici e tecnici del Consiglio regionale nell’esercizio delle competenze attinenti all’autonomia consiliare, così come definita dallo Statuto e dalla presente legge. La promozione del contenzioso e la resistenza in esso è deliberata dall’Ufficio di presidenza.

3. Per l’esercizio della rappresentanza in giudizio, il Presidente può avvalersi, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 “Istituzione dell’Avvocatura regionale del veneto” dell’Avvocatura regionale, dell’Avvocatura dello Stato ovvero del patrocinio esterno”.

Ne conseguiva la proposta di assunzione di decreto del Presidente del Consiglio regionale, in applicazione della deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 44 del 16 maggio 2013 ad oggetto “Rappresentanza in giudizio del Consiglio regionale: definizione di protocollo di intesa con la Giunta regionale”.

Come noto in sua esecuzione con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 44 del 16 maggio 2013 e con deliberazione della Giunta regionale n. 730 del 21 maggio 2013, è stato definito Protocollo di intesa per l’esercizio della rappresentanza in giudizio del Consiglio regionale del Veneto, laddove si prevede, tra l’altro, per quanto rileva nel caso di specie, come ove ricorrano condizioni di urgenza ai fini della costituzione e resistenza in giudizio ed al fine di non consentire il determinarsi di situazioni di potenziale pregiudizio per le ragioni del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio regionale, o in sua vece, il Vice presidente vicario, sono autorizzati a disporre la costituzione e resistenza in giudizio, salva ratifica dell’Ufficio di presidenza.

In tal senso nel caso di specie si è disposto con decreto n. 7 del 28 marzo 2014 del Presidente del Consiglio regionale del Veneto ad oggetto “Ricorso, con istanza cautelare, avanti al Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto proposto da Comune di Verona contro Provincia di Verona e Regione Veneto – Autorizzazione a costituirsi in giudizio” e si provvede ora con ratifica dell’Ufficio di presidenza.

In via meramente informativa si evidenzia come il TAR Veneto, con propria ordinanza 228/2014, ha respinto la istanza cautelare.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-    udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-    visto l’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”;

-    visto il Protocollo d’intesa per l’esercizio della rappresentanza in giudizio del Consiglio regionale del Veneto approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 44 del 16 maggio 2013;

-    visto il decreto n. 7 del 28 marzo 2014 del Presidente del Consiglio regionale del Veneto ad oggetto “Ricorso, con istanza cautelare, avanti al Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto proposto da Comune di Verona contro Provincia di Verona e Regione Veneto – Autorizzazione a costituirsi in giudizio”;

-    visto lo Statuto della Regione Veneto;

-     ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-    a voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di ratificare il decreto n. 7 del 28 marzo 2014 del Presidente del Consiglio regionale del Veneto ad oggetto “Ricorso, con istanza cautelare, avanti al Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto proposto da Comune di Verona contro Provincia di Verona e Regione Veneto – Autorizzazione a costituirsi in giudizio”;
  2. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione, a cura della Segreteria generale.

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