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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 116 del 31 dicembre 2013


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 128 del 28 novembre 2013

Servizio di erogazione di energia elettrica. Periodo 2014-2015.

Il Consiglio regionale del Veneto attualmente ha in essere, per le proprie sedi, un contratto di erogazione di energia elettrica stipulato con la Società Exergia S.p.a. con sede legale a Roma, giusta deliberazione n. 142 del 1° dicembre 2010, che verrà a scadere il 31 dicembre 2013.

La Società Exergia S.p.a., infatti, è risultata aggiudicataria, per il Veneto, della gara svolta dall’Acquirente Unico Spa nell’ambito del regime di Salvaguardia, nel quale rientrano, tra l’altro, le Pubbliche Amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, per il periodo 2011-2013.

Al fine di garantire la continuità del servizio in argomento risulta necessario acquisire il servizio di erogazione dell’energia elettrica a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135, all’articolo 1 comma 7, dispone che: “Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”.

Alla luce del dettato della succitata disposizione, si è potuto verificare che, relativamente al lotto 4 per Veneto Consip attiverà a far data dal 4 dicembre 2013 una nuova convenzione che avrà durata contrattuale di dodici (12) mesi a partire dalla data di attivazione.

La guida alla convenzione suddetta precisa, al punto 1.1 “Durata della Convenzione e dei contratti” che “I singoli contratti di fornitura avranno durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica da parte del fornitore”. “Esclusivamente per le utenze effettivamente attivate a decorrere dal 1° gennaio 2014, è possibile per le PA titolari, richiedere la proroga di un mese alla durata, con l’effetto di una durata complessiva del contratto di fornitura di 13 mesi continuativi”.

La stessa guida alla convenzione prevede al punto 2.2 “Tempi di attivazione della fornitura” che “Esclusivamente nel caso di Punto di Prelievo proveniente dal servizio di Salvaguardia il fornitore s’impegna a fornire l’energia elettrica, salva diversa data concordata tra le parti, dal:

  • primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell’ordinativo da parte del fornitore entro il 15 del mese;
  • primo giorno del quarto mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell’ordinativo da parte del fornitore dopo il 15 del mese.

Si ritiene necessario, pertanto, in ottemperanza alla vigente normativa in materia, aderire alla convenzione “Energia elettrica 11”, che verrà attivata da Consip a decorrere dal 4 dicembre 2013, alle condizioni previste dalla stessa e relativi allegati. Il contratto di fornitura che verrà sottoscritto avrà durata di dodici (12) mesi, salvo l’esercizio del diritto di proroga, a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica da parte del fornitore.

Nelle more dell’attivazione del nuovo contratto di fornitura succitato, coincidente con la data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica da parte del fornitore, il servizio in argomento sarà garantito dal nuovo aggiudicatario della gara espletata dall’Acquirente Unico Spa nell’ambito del regime di Salvaguardia, che per il lotto n. 3 Veneto, risulta essere Enel Energia S.p.a., senza soluzione di continuità con il precedente contratto sottoscritto nello stesso ambito con Società Exergia S.p.a. e con scadenza 31.12.2013.

Si ritiene di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento in argomento il dott. Stefano Amadi, dirigente capo del Servizio affari generali.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.

L’Ufficio di Presidenza

-    udito il relatore, il quale dà atto che le strutture competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-    vista la documentazione pubblicata da Consip relativamente alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni “Energia elettrica 11”;

-    visto il Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 27 del 25 giugno 2008;

-    visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e smi e il DPR 207/2010;

-    ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-    a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di aderire alla Convenzione “Energia elettrica 11”, che verrà attivata da Consip a decorrere dal 4 dicembre 2013, alle condizioni previste dalla stessa e relativi allegati. Il contratto di fornitura che verrà sottoscritto avrà durata di dodici (12) mesi, salvo l’esercizio del diritto di proroga, a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica da parte del fornitore;

2) nelle more dell’attivazione del nuovo contratto di fornitura succitato, coincidente con la data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica da parte del fornitore, il servizio in argomento sarà garantito dal nuovo aggiudicatario della gara espletata dall’Acquirente Unico Spa nell’ambito del regime di Salvaguardia, che per il lotto n. 3 Veneto, risulta essere Enel Energia S.p.a., senza soluzione di continuità con il precedente contratto sottoscritto nello stesso ambito con Exergia S.p.a. e con scadenza 31.12.2013;

3) di nominare il dott. Stefano Amadi, dirigente capo del Servizio affari generali, responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 60, comma 2, del Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 27 del 25 giugno 2008 nonché dell’art.10 del D. Lgs. 163/2006 e Direttore dell’esecuzione, demandando allo stesso la sottoscrizione e il perfezionamento di tutti gli atti, anche di natura contrattuale, necessari alla adesione alla convenzione Consip nonché l’adozione degli atti necessari per l’esecuzione della presente deliberazione nell’interesse del Consiglio regionale;

4) di stabilire che alla spesa per la fornitura di cui al punto 1 si fa fronte, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, con le somme all'uopo stanziate nel cap. 3090 "Spese per la pulizia, illuminazione, riscaldamento, acqua, vigilanza degli uffici ed altri servizi ausiliari" del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e 2015;

5) di dare atto che la spesa di cui si dà attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa soggette a limitazioni ai sensi dell’articolo 6 del D. L. 78/2010 recepito dall’articolo 12 della L. R. 1/2011 e dalla L.R. 15/2011;

6) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

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