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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 96 del 12 novembre 2013


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 114 del 08 ottobre 2013

Indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali in materia di criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per il personale non dirigenziale e di confronto sui criteri di nomina dei titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità (articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 53).

1.   Completamento dell’assetto organizzativo previsto dalla lr 53/2012: le unità operative e le unità di staff

Con le proprie deliberazioni n. 60 del 18 luglio 2013 e n. 78 del 22 agosto 2013 l’Ufficio di presidenza ha provveduto ad adottare le misure di prima attuazione dell’assetto organizzativo previsto dalla lr 53/2012, costituendo, rispettivamente, a luglio i servizi consiliari e ad agosto le strutture dirigenziali di secondo livello denominate uffici e posizioni dirigenziali individuali.

Per completare le suindicate misure di prima attuazione dell’assetto organizzativo previsto dalla lr 53/2012 occorre provvedere a costituire le unità operative e le unità di staff disciplinate dagli articoli 25 e 26 della succitata legge regionale.

Art. 25 – Unità operative.

1. Le unità operative sono strutture organizzative costituite per l’esercizio di specifiche funzioni tecnico-amministrative.

2. Le unità operative si distinguono, a seconda della rilevanza istituzionale ed amministrativa delle funzioni esercitate , in:

a) unità operative organiche;

b) unità operative semplici.

3. Le unità operative sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:

a) nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, con esclusione degli uffici, per quanto riguarda le unità operative organiche;

b) nell’ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della Segreteria generale, per quanto riguarda le unità operative semplici.

4. I responsabili delle unità operative di cui al comma 2 sono nominati dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario generale per le unità operative direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale ed in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

5. Ai responsabili delle unità operative organiche compete l’attuazione di programmi, la cura di attività e l’adozione di atti, sulla base dei criteri determinati dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e degli atti di organizzazione.

6. Ai responsabili delle unità operative organiche può essere attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione organizzativa.

7. Ai responsabili delle unità operative semplici può essere attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.

Art. 26 – Unità di staff.

1. Le unità di staff sono posizioni individuali costituite per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, elaborazione, assistenza e consulenza che richiedono elevate competenze professionali.

2. Le unità di staff si distinguono, a seconda della rilevanza dell’attività specialistica o intersettoriale svolta, in:

a) unità di staff di alta specializzazione;

b) unità di staff di supporto.

3. Le unità di staff sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:

a) nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, con esclusione degli uffici, per quanto riguarda gli staff di alta specializzazione;

b) nell’ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della Segreteria generale, per quanto riguarda gli staff di supporto.

4. Le posizioni di staff sono attribuite dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario generale per le posizioni di staff direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale ed in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

5. Ai titolari degli staff di alta specializzazione può essere attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione organizzativa.

7. Ai titolari degli staff di supporto può essere attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.

La nomina dei titolari delle succitate unità operative e di staff è competenza dei dirigenti capi dei servizi interessati e del Segretario generale per le unità direttamente a lui afferenti. Tale potere di nomina deve essere però disciplinato da criteri ragionevoli, trasparenti ed uguali per tutti, approvati dall’Amministrazione previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Poiché l’individuazione dei succitati criteri è materia di confronto con le organizzazioni sindacali occorre, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della lr 53/2012, fornire alla delegazione trattante gli indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali nella materia di cui trattasi, come da allegato A.

Gli indirizzi forniti alla delegazione trattante con il presente provvedimento integrano quelli approvati con la precedente deliberazione n. 12 del 13 febbraio 2013.

Pur essendo la costituzione delle unità operative e delle unità di staff competenza del Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi, al fine di individuare il numero e la graduazione delle unità operative e delle unità di staff la stessa trova un limite nell’ammontare del fondo destinato al finanziamento della posizione e del risultato delle stesse nell’ambito del fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigenziale di cui all’articolo 59 della lr 53/2012, come indicato nell’importo massimo dalla tabella 2 dell’allegato C della legge medesima.

2.   Determinazione del fondo per le risorse decentrate e degli indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione dei criteri di ripartizione e di destinazione dello stesso

Il fondo per le risorse decentrate del personale del Consiglio regionale deve essere quantificato dall’Ufficio di Presidenza nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 59 della lr 53/2012:

Art. 59 - Fondi e limiti per spese di personale.

 1.      Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale.

 2.      La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla tabella 1 dell’allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

 3.      Della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente articolo.

 4.      Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)      la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l’andamento della spesa per il personale del Consiglio regionale;

b)      la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l’anno successivo e i seguenti;

c)      per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.

5.      Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l’Ufficio di presidenza, annualmente, procede:

a)     alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;

b)     alla quantificazione delle medesime;

c)      alla quantificazione e all’assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.

 6.      In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell’allegato C. Annualmente l’Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall’applicazione del presente comma viene riassegnata per l’anno al fondo regionale.

 7.      Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell’Ufficio di presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.

 8.      Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell’attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di bilancio.

 9.      Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.

 10.    Il Consiglio regionale nell’ambito dell’adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

Pertanto, la determinazione del suddetto fondo per l’anno 2013 deve tener conto dei seguenti elementi:

-     il tetto fissato dalla lr 53/2012 pari ad euro 2.745.000,00;

-     il personale in servizio al 1° gennaio 2013 pari a 206 unità, di cui 57 di categoria B, 84 di categoria C e 65 di categoria D;

-     la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 che risulta, sulla base delle comunicazioni prodotte dalla competente struttura della Giunta regionale e con riferimento alla quota a carico del fondo per le risorse decentrate, pari complessivamente ad euro 1.797.638,18.

Va ricordato, però, che la Legge 122/2010 all'art. 9 comma 2bis, ha previsto, a decorrere dall'1/01/2011 e fino al 31/12/2013, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non possa superare l'importo relativo all'anno 2010, con l'automatica riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Pertanto, le risorse destinate complessivamente dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza devono rispettare complessivamente tale limite. La Giunta regionale con la deliberazione n. 429 del 10 aprile 2013 ha determinato provvisoriamente, fatti salvi gli eventuali adeguamenti successivi in relazione all’applicazione delle disposizioni di legge e delle clausole contrattuali in materia, nonché alla eventuale soppressione o riassetto degli enti strumentali regionali, le risorse decentrate destinate al personale della Giunta Regionale per l’anno 2013 in euro 17.485.820,00 per il personale non dirigenziale e in euro 6.937.542,00 per il personale dirigenziale.

Pertanto, pur potendo fissare l’ammontare del fondo nei limiti fissati dall’articolo 53, comma 6, della lr 53/2012 e secondo i criteri ivi previsti per tener conto delle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale, e tenuto conto che la minore spesa rispetto al tetto fissato per il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale del Consiglio regionale viene riassegnata per l’anno al fondo regionale, con il presente provvedimento si propone di quantificare lo stesso nei limiti della spesa sostenuta nel 2012 per il trattamento accessorio a carico del fondo pari ad euro 1.810.000,00.

Poiché i criteri per la ripartizione e per la destinazione delle risorse decentrate sono - secondo quanto disposto dall’articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999, nonché dall’articolo 8 del contratto collettivo decentrato integrativo del Consiglio regionale sottoscritto il 16 settembre 2013 - materia di contrattazione con le organizzazioni sindacali occorre, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della lr 53/2012, fornire alla delegazione trattante gli indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali nella materia di cui trattasi, come da allegato A al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'Ufficio di Presidenza

-     udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-     visti gli articoli 25, 26, 39 e 59 della legge regionale 53/2012;

-     ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-     a voti unanimi e palesi;

delibera

1)    di approvare, ad integrazione degli indirizzi approvati con la propria precedente deliberazione n. 12 del 13 febbraio 2013, gli indirizzi contenuti nel documento allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante, cui la delegazione trattante del Consiglio regionale si atterrà nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate e di confronto sui criteri di nomina dei titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità;

2)   di determinare, per le motivazioni indicate in premessa, in euro 1.810.000,00 il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2013 del personale non dirigenziale del Consiglio regionale.

3)   di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

DUPC 114_2013 - ALLEGATO_260905.pdf

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