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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 96 del 12 novembre 2013


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 113 del 08 ottobre 2013

Definizione e ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari in attuazione dell'articolo 13 della lr 47/2012 e dell'articolo 47 della lr 53/2012 in seguito all'attuazione dell'articolo 53 della lr 53/2012 sul trattamento economico del personale delle segreterie dei gruppi consiliari.

1.      Le norme statali in materia di riduzione delle spese per il personale dei gruppi consiliari regionali

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante, tra l’altro, misure per la riduzione dei costi delle istituzioni politiche regionali, per quanto riguarda le spese del personale dei gruppi consiliari, stabilisce all’articolo 2, comma 1, lettera h) l’obbligo per le regioni di definire:

h) […] per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione […].

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (in seguito Conferenza Stato-regioni), nella seduta del 6 dicembre 2012, ha individuato nel modo seguente il parametro omogeneo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 174/2012:

[…] il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell’ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un’unità di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell’Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere; il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato – da soggetti pubblici o privati – allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare.

2.      Recepimento, attuazione e anticipazione delle norme per la riduzione delle spese per il personale dei gruppi consiliari regionali (lr 47/2012)

Tale disposizione è stata recepita ed attuata dall’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto” mediante l’aggiunta del seguente articolo alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56:

Art. 2 bis – Spese per il personale

1. A partire dalla decima legislatura regionale l’ammontare complessivo delle spese per il personale dei gruppi consiliari, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, non può complessivamente eccedere l’importo determinato sulla base del parametro omogeneo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, come individuato dalla Conferenza Stato-regioni.

2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari, con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale e dall’Ufficio di presidenza.

Peraltro, la stessa legge regionale 47/2012 ha disposto all’articolo 13 l’applicazione del limite disposto dalla norma più sopracitata già a partire dalla corrente legislatura disponendo infatti quanto segue:

Art. 13 – Limite di spesa per il personale dei gruppi consiliari

1. La Regione del Veneto, a decorrere dalla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si conforma alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, fissando nel limite stabilito dall’articolo 2 bis della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 così come inserito dall’articolo 12 della presente legge, la definizione del tetto massimo dell’ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari.

2. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 28, e dall’articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Mentre il secondo comma dell’articolo 32 della stessa legge regionale 47/2012 prevedeva che le disposizioni di cui all’articolo 13 si applicassero a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi adottati dall’Ufficio di presidenza, la successiva legge regionale 53/2012, per effetto del combinato disposto dell’articolo 47 unitamente alla previsione di cui all’articolo 63 in ordine alla entrata in vigore della legge regionale medesima al 1° gennaio 2013, ha determinato le condizioni per l’applicazione della disposizione sul tetto di spesa contenuta nell’articolo 13, comma 1, al 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge).

3.      Definizione e ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari 

Pertanto, per dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 13 della legge regionale 47/2012 si rende necessario determinare, sulla base del suindicato parametro individuato dalla Conferenza Stato-regioni, il limite massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari che deve essere applicato dal 1° gennaio 2013.

Le modalità e i criteri per la ripartizione della spesa complessiva per il personale dei gruppi tra i gruppi medesimi di cui al comma 2 dell’articolo 2 bis della legge regionale 56/1984, come aggiunto dall’articolo 13 della legge regionale 47/2012, sono state successivamente definite dall’articolo 47 della legge regionale 53/2012 che infatti così dispone:

Art. 47 - Segreterie dei gruppi consiliari.

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all’articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. La spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi della presente legge, non può, in ogni caso, superare il tetto massimo stabilito dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a) una parte in misura uguale per tutti i gruppi corrispondente alla dotazione minima di personale di cui alla tabella 2 dell’allegato B;

b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo, escluso il primo.

4 La spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.

5. La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale della regione”, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 2 dell’allegato B.

6. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella 4 dell’allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 3 dell’allegato B.

7. Le segreterie di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.

4.   Le tipologie della spesa per il personale dei gruppi consiliari 

La nuova disciplina del personale dei gruppi consiliari introdotta dal titolo VI della succitata legge regionale 53/2012 prevede che ai gruppi consiliari possa essere assegnato personale regionale tratto dall’organico della amministrazione regionale o dagli enti per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente ovvero personale assunto dal Consiglio regionale a tempo determinato, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente.

Oltre a tali forme di rapporto di lavoro, la nuova disciplina prevede anche l’autonoma attivazione da parte del gruppo di rapporti di lavoro nelle tipologie regolate dal decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 276. L’articolo 52 della legge regionale 53/2012 così infatti dispone al riguardo:

Art. 52 - Norme particolari sul personale dei gruppi consiliari.

1. Il Presidente del gruppo può attivare autonomamente rapporti di lavoro nelle tipologie contrattuali coordinate e continuative, a progetto e occasionali disciplinate dal titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” rimanendo esclusa qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri la instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.

2. Per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro di cui al comma 1 viene corrisposta al gruppo mensilmente una somma pari alla differenza fra un dodicesimo della spesa massima assegnata ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 ed il costo mensile del personale in servizio. Nel caso di ricorso a personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista dalla dotazione spettante, ai fini della determinazione del costo mensile del personale in servizio viene computato il costo corrispondente alla categoria prevista.

3. I rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 sono riferiti esclusivamente alle attività istituzionali dei gruppi consiliari e, nel rispetto della autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa, sono coordinati presso le sedi istituzionali dei gruppi.

4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione definisce le modalità di attivazione, svolgimento e rendicontazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 e delle somme corrisposte ai sensi del comma 2.

5.   Attuazione della nuova disciplina della spesa per il personale dei gruppi consiliari

L’attuazione delle nuove norme come sopra sommariamente descritte richiede quindi la definizione dei seguenti parametri e limiti di spesa:

a)   determinazione del limite massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari (articoli 12 e 13 lr 47/2012 e articolo 47, comma 2, lr 53/2012);

b)   ripartizione tra i gruppi consiliari della spesa complessiva per il personale (articolo 47 comma 3 lr 53/2012);

c)   determinazione mese per mese della differenza tra la spesa assegnata a ciascun gruppo e il costo del personale regionale e comandato assegnato e del personale assunto a tempo determinato (articolo 52, comma 2, lr 53/2012).

Nelle more della determinazione di alcuni elementi del trattamento economico del personale previsti dall’articolo 53 della lr 53/2012 che decorrevano dal mese successivo alla data di costituzione delle strutture dirigenziali del Consiglio regionale in attuazione del nuovo assetto organizzativo previsto dalla lr 53/2012 (trattamento economico dei responsabili e vicari ed emolumento sostitutivo del trattamento accessorio per il restante personale), l’Ufficio di presidenza ha determinato in misura provvisoria l’importo dei suddetti parametri con deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2013 e li ha aggiornati in conseguenza della costituzione del nuovo gruppo Futuro popolare con deliberazione n. 36 del 2 maggio 2013.

Considerato che con deliberazione n. 112 dell’8 ottobre 2013 l’Ufficio di presidenza ha definito, con decorrenza dal 1° settembre 2013, ai sensi dell’articolo 53 della lr 53/2012, l’importo del trattamento economico spettante ai responsabili e ai responsabili vicari delle segreterie dei gruppi consiliari e dell’emolumento sostitutivo spettante al restante personale delle segreterie dei gruppi con il presente provvedimento vengono rideterminati i suddetti parametri.

6.   limite complessivo e per singolo gruppo della spesa per il personale

Per la definizione del limite massimo di spesa sub a) è anzitutto necessario determinare il costo di una unità di categoria D, posizione economica D6.

Come già ribadito nella deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2013, nelle more di una determinazione di tale costo da parte della Conferenza Stato-regioni, ovvero, in assenza di una concertazione in sede di Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per dare applicazione alle disposizioni derivanti dall’articolo 13 della legge regionale 47/2012 occorre pertanto provvedere autonomamente all’individuazione di tale costo e conseguentemente alla fissazione del limite massimo di spesa per il personale dei gruppi che vengono calcolati secondo le formule riportate nella tabella A allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante.

Occorre dare atto che il limite di spesa così individuato in euro 3.062.635,80 è inferiore all’importo complessivamente sostenuto dal Consiglio regionale del Veneto nel 2012 in termini di competenza nei capitoli 5010, 5015 e 5045 per spese per emolumenti e buoni pasto del personale dei gruppi consiliari del bilancio 2012, che risulta pari a euro 3.063.888,98 (salvo definitiva determinazione per effetto dell’ammontare effettivo delle richieste di rimborso del costo degli stipendi del personale comandato non ancora ricevute).

Va precisato che gli importi di tabella A sono soggetti alle variazioni conseguenti all’andamento del trattamento economico della unità di personale individuata come parametro di riferimento dalla Conferenza Stato-regioni. Pertanto, occorrerà aggiornare periodicamente detta tabella con appositi provvedimenti dell’Ufficio di presidenza.

7.   La ripartizione della spesa complessiva

La ripartizione tra i gruppi consiliari della spesa complessiva determinata nella tabella A, in ragione dei criteri di cui all’articolo 47, commi 3 e 4, della legge regionale 53/2012 avviene come mostrato in tabella B. Per effetto della variazione nel trattamento economico spettante dal 1° settembre al personale delle segreterie dei gruppi consiliari e della modificazione del numero dei gruppi consiliari avvenuta con decorrenza 1° maggio, la spesa massima per il personale di ciascun gruppo cambia con decorrenza 1° maggio e 1° settembre.

8.   La determinazione della spesa per i rapporti di lavoro autonomo 

Il calcolo della differenza tra la spesa assegnata a ciascun gruppo e il costo del personale regionale e comandato assegnato e del personale assunto a tempo determinato, ai fini del finanziamento dei rapporti di lavoro autonomamente attivati dai gruppi (articolo 52, comma 2, lr 53/2012) è soggetta a variazioni continue, determinabili in sede tecnica senza alcuna discrezionalità. Pertanto, la determinazione di tale differenza e la relativa erogazione sono demandati al Servizio affari generali sulla base dell’ammontare del costo del personale quantificato dal Servizio amministrazione bilancio e servizi sulla base degli stipendi erogati dalla struttura competente della Giunta regionale.

Nel caso di ricorso a personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista dalla dotazione spettante, ai fini del calcolo del costo mensile del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari viene computato il costo corrispondente alla categoria prevista (articolo 52, comma 2, lr 53/2012). Inoltre, viene computato l’ammontare massimo fissato dall’Ufficio di presidenza dell’emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale previsto al comma 6 dell’articolo 53 della lr 53/2012, salvo conguaglio sulla base dell’emolumento effettivamente corrisposto.

I gruppi consiliari possono impiegare le somme erogate ai fini del finanziamento dei rapporti di lavoro autonomamente attivati dai gruppi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 52, comma 2, della legge regionale 53/2012, di cui al punto 4), non utilizzate nell’anno di erogazione anche negli esercizi successivi purché entro il termine della legislatura.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'Ufficio di  Presidenza

-     udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-     visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

-     viste le leggi regionale 47/2012 e 53/2012;

-     ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-     a voti unanimi e palesi;

delibera

1)      di definire il tetto massimo dell’ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 47/2012, come da tabella A che forma parte integrante del presente provvedimento;

2)      di ripartire la spesa complessiva di cui al punto 2) tra i gruppi consiliari, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, della legge regionale 53/2012, come da tabella B che forma parte integrante del presente provvedimento;

3)      di demandare al Servizio amministrazione bilancio e servizi la determinazione del costo mensile del personale regionale o comandato e del personale assunto a tempo determinato;  

4)      di stabilire che, ai fini del calcolo del costo mensile del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari di cui al punto precedente, l’emolumento di cui al comma 6 dell’articolo 53 viene computato nella misura massima fissata dall’Ufficio di presidenza per ciascuna categoria, salvo conguaglio sulla base dell’importo effettivamente corrisposto al personale;

5)      di demandare al Servizio affari generali l’erogazione della differenza tra la spesa  mensile assegnata a ciascun gruppo e il costo mensile del personale regionale o comandato assegnato e del personale assunto a tempo determinato, ai fini del finanziamento dei rapporti di lavoro autonomamente attivati dai gruppi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 52, comma 2, della legge regionale 53/2012;

6)      di stabilire che i gruppi consiliari possono impiegare le somme erogate ai fini del finanziamento dei rapporti di lavoro autonomamente attivati dai gruppi, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 52, comma 2, della legge regionale 53/2012, di cui al punto 5), non utilizzate nell’anno di erogazione anche negli esercizi successivi purché entro il termine della legislatura;

7)      di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nei capitoli 5010 e 5015 del bilancio di previsione del 2013 e seguenti ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale;

8)      di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

DUPC 113_2013 - TABELLE_260904.pdf

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