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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 96 del 12 novembre 2013


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 112 del 08 ottobre 2013

Trattamento economico del personale degli organi e dei gruppi consiliari ex articolo 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

 1.     Le unità organizzative di supporto degli organi e dei gruppi consiliari

La legge regionale 31 dicembre 2012 n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” prevede delle apposite unità organizzative a supporto degli organi e dei gruppi consiliari, in continuità con la disciplina previgente (l.r. 1/1997):

Art. 44 – Segreterie dei componenti l’Ufficio di presidenza

1. I vicepresidenti e i consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si avvalgono, quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali, di strutture di seguito definite segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza.

Art. 45 - Segreteria del portavoce dell’opposizione.

1. Qualora i gruppi consiliari di minoranza si avvalgano della possibilità prevista dall’articolo 47, comma 1, lettera h), dello Statuto di individuare un portavoce dell’opposizione, è istituita la segreteria del portavoce dell’opposizione, quale unità di supporto per l’esercizio delle relative funzioni istituzionali.

Art. 47 – Segreterie dei gruppi consiliari

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all’articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2.    trattamento economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari

La lr 53/2012 prevede all’articolo 53 un particolare trattamento economico per il responsabile e il responsabile vicario delle suddette segreterie:

 Art. 53 – Trattamento economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari.

1. Ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 44 è attribuito per la durata dell’incarico il trattamento economico pari al trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 44 è attribuito per la durata dell’incarico il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d’ufficio del Consiglio regionale.

2. Al responsabile della segreteria del portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 45, compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per  la fascia più alta di posizione organizzativa.

3. Al vicario del Capo di Gabinetto, individuato fra il personale di categoria D, compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.

4. Ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata dell’incarico, spetta il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d’ufficio del Consiglio regionale.

5. Per i gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiliari e fino a dieci, il presidente del gruppo può individuare fra il personale di categoria D, un responsabile vicario cui compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Nei gruppi con almeno undici consiglieri il presidente del gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete il trattamento economico minimo di dirigente preposto alla direzione d’ufficio; il conferimento degli incarichi di responsabile vicario nei gruppi con almeno undici consiglieri, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.

6. Al restante personale delle segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione e su indicazione dei rispettivi responsabili, è corrisposto mensilmente per la peculiarità della attività e ad esclusione di ogni altro beneficio economico, uno specifico emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative, reso disponibile nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio e determinato nel limite minimo e massimo dall’Ufficio di presidenza, tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il personale del Consiglio regionale del Veneto.

7. All’intero trattamento economico fondamentale dirigenziale previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal primo periodo del comma 10 ter dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”.

Ai fini della prima applicazione delle sopra riportate norme i commi 5 e 6 dell’articolo 58 dispongono quanto segue:

 Art. 58 – Norme di prima applicazione per le unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari.

[……]

5. Alla data di individuazione e costituzione delle strutture amministrative del Consiglio regionale da parte dell’Ufficio di presidenza ai sensi articolo 56, comma 3 e comma 7, e con decorrenza di effetti dal primo giorno del mese successivo:

a) il trattamento economico del responsabile già assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari e il trattamento economico di livello dirigenziale del personale non responsabile delle segreterie dei gruppi, è quello definito dall’articolo 53 della presente legge;

b) al restante personale già assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari si applica la disciplina di cui all’articolo 53 della presente legge.

6. Il trattamento economico delle unità di supporto degli organi e dei gruppi di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è confermato fino alla data di decorrenza di effetti del nuovo trattamento economico previsto dal comma 5.

L’Ufficio di presidenza ha provveduto ad individuare e costituire le strutture amministrative del Consiglio regionale con le proprie deliberazioni n. 60 del 18 luglio 2013, per quanto concerne i servizi consiliari, e n. 78 del 22 agosto 2013, per quanto concerne gli uffici e le posizioni dirigenziali individuali.

Pertanto, il trattamento economico dei responsabili e dei responsabili vicari di cui ai commi 1, secondo periodo, 4 e 5, secondo periodo dell’articolo 53, decorre dal 1° settembre 2013. Così come il trattamento economico del responsabili di cui al comma 2 e dei vicari di cui ai commi 3 e 5, primo periodo, del medesimo articolo 53.

La stessa decorrenza vale per l’emolumento integrativo spettante, ai sensi del successivo comma 6, al restante personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari.

3.     trattamento economico dei responsabili e dei responsabili vicari delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari

La misura del trattamento economico dei responsabili e dei responsabili vicari di cui ai commi 1, secondo periodo, 4 e 5, secondo periodo dell’articolo 53 è calcolata sulla base del trattamento economico dei dirigenti d’ufficio che è determinato nel contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigenziale del Consiglio regionale firmato in data 16 settembre 2013, a seguito della deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 80 del 22 agosto 2013 con la quale si autorizzava il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva, come da Tabella A.

 

Posizioni economiche dirigenti ufficio graduazione ai sensi della DUP n. 79 del 22 agosto 2013

Stipendio
(*)

retribuzione di posizione

retribuzione di risultato

retribuzione annua lorda complessiva

U1

43.625,66

32.339,45

11.000,00

86.965,11

U2

43.625,66

32.339,45

9.200,00

85.165,11

U3

43.625,66

28.639,39

7.900,00

80.165,05

 

Tabella A – Trattamento economico dei dirigenti d’ufficio

(*) L’ammontare dello stipendio è stabilito dal CCNL. Nella tabella è riportato il valore attualmente spettante sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, comprensivo dell’indennità di vacanza contrattuale.

Pertanto, il trattamento economico pari alla media dei trattamenti sopra riportati, spettante, ai sensi del sopra riportato articolo 53, commi 1, secondo periodo, e 4, ai responsabili delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari è determinato come da tabella B.

Trattamento economico annuo
(pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d’ufficio)

Stipendio

43.625,66

Retribuzione di posizione

31.106,10

Retribuzione di risultato

9.366,67


Tabella B – Trattamento economico annuo dei responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 44, e dei responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari

Mentre il trattamento economico pari a quello minimo di dirigente preposto alla direzione di ufficio spettante, ai sensi del sopra riportato articolo 53, comma 5, secondo periodo, ai responsabili vicari dei gruppi consiliari costituiti da almeno undici consiglieri, è determinato come da tabella C.

Trattamento economico annuo
(pari al trattamento economico minimo previsto per i dirigenti d’ufficio)

Stipendio

43.625,66

Retribuzione di posizione

28.639,39

Retribuzione di risultato

7.900,00


Tabella C – Trattamento economico annuo dei responsabili vicari delle segreterie dei gruppi consiliari costituiti da almeno 10 consiglieri

L’importo sarà adeguato in relazione alle variazioni apportate dai contratti al trattamento economico dei dirigenti d’ufficio del Consiglio regionale.

Con la deliberazione n. 76 del 30 luglio 2013 l’Ufficio di presidenza ha provveduto ad approvare il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) del personale non dirigenziale del Consiglio regionale, che è stato sottoscritto tra le parti in data 16 settembre 2013.

Tale contratto ha confermato, tra l’altro, per le posizioni organizzative il trattamento economico già in godimento in precedenza, come da tabella D.

Fascia

Retribuzione di posizione

Retribuzione di risultato

Totale

PO A

12.900,00

3.225,00

16.125,00

PO B

11.000,00

2.750,00

13.750,00

PO C

7.000,00

1.750,00

8.750,00


Tabella D – Trattamento economico dei titolari di posizione organizzativa (escluso lo stipendio tabellare e l’indennità di vacanza contrattuale spettante in relazione alla categoria economica D1 o diversa di appartenenza)

Pertanto, il trattamento economico pari al trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa, spettante, ai sensi dei commi 2, 3, 5, primo periodo, del sopra riportato articolo 53, rispettivamente, al responsabile della segreteria del portavoce dell’opposizione, al vicario del Capo di Gabinetto e ai responsabili vicari dei gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino a 10, è pari ad euro 16.125,00 annui (a cui si aggiunge lo stipendio tabellare e l’eventuale indennità di vacanza contrattuale spettanti) e sarà adeguato in relazione alle variazioni del trattamento economico spettante ai titolari di posizione organizzativa.

4.      trattamento economico del restante personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari

La lr 53/2012 prevede all’articolo 53 sopra riportato che il restante personale delle segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di Presidenza e del portavoce dell’opposizione “uno specifico emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative, reso disponibile nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio e determinato nel limite minimo e massimo dall’Ufficio di presidenza, tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il personale del Consiglio regionale del Veneto”.

Per effetto di quanto previsto all’articolo 58, comma 5, tale trattamento economico accessorio decorre, come più sopra già precisato, dal 1° settembre 2013.

Si tratta ora di determinarne l’importo tenuto conto del trattamento economico accessorio spettante al personale del Consiglio regionale sulla base del succitato contratto collettivo decentrato integrativo firmato in data 16 settembre 2013.

Risulta ragionevole e fondata, anche sulla base del principio di equità del trattamento di tutti i dipendenti del Consiglio, un’ipotesi di determinazione dell’emolumento integrativo di cui al comma 6 del sopra riportato articolo 53 così articolata per categoria e secondo fasce di prestazione di lavoro straordinario, anche a supporto delle sedute dell’Assemblea, nella tabella E, da erogarsi secondo le modalità indicate nella tabella medesima.

categoria

fascia 1
(fino a 60 ore di straordinario)

fascia 2
(fino a 120 ore di straordinario)

fascia 3
(fino a 180 ore di straordinario)

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

Massimo

 

 

 

 

 

 

 

B

€ 2.530,00

€ 5.780,00

€ 3.370,00

€ 6.470,00

€ 4.200,00

€ 7.160,00

C

€ 2.670,00

€ 6.075,00

€ 3.615,00

€ 6.850,00

€ 4.545,00

€ 7.630,00

D

€ 4.820,00

€ 7.570,00

€ 5.680,00

€ 8.415,00

€ 6.525,00

€ 9.260,00

Modalità di erogazione dell’emolumento integrativo:
- erogazione in dodicesimi dell’importo minimo della fascia in cui viene collocato il dipendente secondo le indicazioni del responsabile della segreteria e corresponsione del saldo, nel mese in cui vengono erogati i saldi di produttività per il restante personale del Consiglio regionale, sulla base dell’importo indicato dal responsabile e nei limiti dell’importo massimo della fascia in cui si è collocato il dipendente sulla base delle ore di straordinario effettivamente prestate;
- per il 2013 corresponsione in misura proporzionale al periodo di vigenza dello stesso (4/12)


Tabella E – Definizione del limite minimo e massimo dell’emolumento integrativo di cui all’articolo 53, comma 6, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53

5.   Il trattamento economico del personale degli organi e dei gruppi consiliari fino al 31 agosto 2013

Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 58, comma 6, della lr 53/2012, fino alla data di decorrenza di effetti del nuovo trattamento economico del personale di cui all’articolo 53, comma 6, della medesima legge (1° settembre 2013), allo stesso spetta il trattamento economico vigente alla data di entrata in vigore della lr 53/2012.

Ai fini della corresponsione dei compensi di produttività per tale periodo il suddetto personale sarà valutato dal responsabile della segreteria dell’organo o del gruppo consiliare mediante giudizi sintetici e punteggi secondo le scale di valutazione e sulla base dei profili di competenze previsti nel sistema di valutazione del personale del Consiglio regionale per il personale addetto alle segreterie delle commissioni consiliari, con la disapplicazione degli obiettivi di performance organizzativa il cui peso sarà redistribuito proporzionalmente sulla valutazione individuale.

6.   La valutazione delle prestazioni del personale di cui all’articolo 53 della lr 53/2012

Per il personale di cui all’articolo 53 della lr 53/2012, se appartenente al ruolo regionale o proveniente da altra pubblica amministrazione, e ai soli fini della carriera giuridica, tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto, la valutazione annuale sull'attività svolta è attribuita dal responsabile della segreteria dell’organo o del gruppo consiliare mediante giudizi sintetici e punteggi secondo le scale di valutazione e sulla base dei profili di competenze previsti nel sistema di valutazione del personale del Consiglio regionale per il personale addetto alle segreterie delle commissioni consiliari, con la disapplicazione degli obiettivi di performance organizzativa il cui peso sarà redistribuito proporzionalmente sulla valutazione individuale.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'Ufficio di Presidenza

-     udito il relatore, il quale da’ atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-     vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;

-     a voti unanimi e palesi;

delibera

1)      di dare atto che dal 1° settembre 2013:

a)      il trattamento economico spettante, ai sensi dell’articolo 53, commi 1, secondo periodo, e 4 della lr 53/2013, ai responsabili delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari è determinato come da tabella B riportata in premessa;

b)      il trattamento economico spettante, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, secondo periodo, della lr 53/2012, ai responsabili vicari dei gruppi consiliari costituiti da almeno undici consiglieri, è determinato come da tabella C riportata in premessa;

c)       il trattamento economico, spettante, ai sensi dell’articolo 53, commi 2, 3, 5, primo periodo, della lr 53/2012, rispettivamente al responsabile della segreteria del portavoce dell’opposizione, al vicario del Capo di Gabinetto e ai responsabili vicari dei gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino a 10 consiglieri, è pari ad euro 16.125,00 annui (a cui si aggiunge lo stipendio tabellare e l’eventuale indennità di vacanza contrattuale spettante);

2)      di dare atto che il trattamento economico di cui al punto precedente sarà adeguato in relazione alle variazioni apportate dai contratti al trattamento economico dei dirigenti d’ufficio e dei titolari di posizione organizzativa del Consiglio regionale;

3)      di determinare, per le motivazioni indicate in premessa, la misura minima e massima dell’emolumento integrativo spettante al personale di cui all’articolo 53, comma 6, della lr 53/2012 come da Tabella E riportata in premessa, da erogarsi secondo le modalità indicate nella tabella medesima;

4)       di stabilire che per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 agosto 2013 il personale di cui all’articolo 53, comma 6, della lr 53/2012, ai fini della corresponsione dei compensi di produttività, è valutato dal responsabile della segreteria dell’organo o del gruppo consiliare mediante giudizi sintetici e punteggi secondo le scale di valutazione e sulla base dei profili di competenze previsti nel sistema di valutazione del personale del Consiglio regionale per il personale addetto alle segreterie delle commissioni consiliari, con la disapplicazione degli obiettivi di performance organizzativa il cui peso sarà redistribuito proporzionalmente sulla valutazione individuale;

5)       di disattivare gli uffici istituiti ai sensi della lr 1/1997 presso le Segreterie dei gruppi consiliari e di dare atto che i relativi incarichi di posizione organizzativa scaduti il 30 giugno e prorogati ai sensi dell’articolo 56, comma 10, cessano in applicazione dell’articolo 53, comma 5, della lr 53/2012;

6)       per il personale di cui all’articolo 53 della lr 53/2012, se appartenente al ruolo regionale o proveniente da altra pubblica amministrazione, e ai soli fini della carriera giuridica, tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto, la valutazione annuale sull'attività svolta è attribuita dal responsabile della segreteria dell’organo o del gruppo consiliare mediante giudizi sintetici e punteggi secondo le scale di valutazione e sulla base dei profili di competenze previsti nel sistema di valutazione del personale del Consiglio regionale per il personale addetto alle segreterie delle commissioni consiliari, con la disapplicazione degli obiettivi di performance organizzativa il cui peso sarà redistribuito proporzionalmente sulla valutazione individuale;

7)      di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

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