L’articolo 17, comma 3, del Regolamento consiliare dispone che a metà legislatura si procede al rinnovo delle commissioni permanenti.
L’articolo 3, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dispone che il quinquennio della legislatura decorre dalla data della elezione. Poiché le elezioni per il Consiglio regionale hanno avuto luogo il 28 e 29 marzo 2010 la metà della corrente nona legislatura cade il 26 settembre 2012.
Con nota prot. n. 16973 del 18 settembre 2012 e con successive note di sollecito prot. n. 19441 e 19442 del 22 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio regionale ha invitato i presidenti dei gruppi consiliari a designare, ai fini del suindicato rinnovo di metà legislatura, i rappresentanti nelle commissioni permanenti, ai sensi dell’articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del regolamento.
Considerato che i presidenti dei gruppi consiliari hanno provveduto alle designazioni di cui trattasi, spetta all’Ufficio di presidenza procedere alla rideterminazione del numero dei componenti delle commissioni permanenti, al fine di consentire al Presidente del Consiglio la successiva nomina dei componenti stessi ed alla convocazione di ciascuna commissione per procedere all’elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario, secondo quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, del Regolamento.
Al riguardo occorre precisare che, in conformità con i precedenti casi di rinnovo delle commissioni nelle trascorse settima e ottava legislatura, le commissioni permanenti in carica alla data del presente provvedimento esercitano le loro funzioni fino al giorno antecedente alla data della prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Regolamento, per procedere al rinnovo di metà legislatura delle presidenze (presidente, vicepresidente e segretario). A far data dalla suindicata convocazione vengono quindi meno a tutti gli effetti le precedenti presidenze (presidente, vicepresidente e segretario) delle commissioni e, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, cessano i rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell’articolo 8, comma 4ter, della legge medesima.
Tutto ciò premesso e considerato, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.
L’ufficio di Presidenza
- udito il relatore, il quale dà atto che la Direzione competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visti gli articoli 16 e 17 del Regolamento del Consiglio regionale;
- viste le designazioni presentate dai presidenti dei gruppi consiliari;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;