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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 97 del 27 novembre 2012


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 45 del 18 ottobre 2012

Sospensione della corresponsione dei contributi ai gruppi consiliari di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come modificato dall'articolo 11 della l.r. 4/2012.

L’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari, come modificato dall’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, così dispone:

Art. 5 - Attività dei gruppi consiliari.

1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza i gruppi consiliari possono riconoscere ai consiglieri regionali rimborsi, anche forfetari, delle spese per la partecipazione ad attività di cui all’articolo 3, quando le stesse si svolgano in località diverse dal capoluogo regionale o dal comune di residenza del consigliere.

2. Per i rimborsi spese di cui al comma 1 è riconosciuto a ciascun gruppo un contributo determinato dall’Ufficio di Presidenza anche in ragione della consistenza numerica del gruppo.

3. Le somme di cui al comma 1 rientrano tra i rimborsi spese di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni.

4. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d’opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazioni.

L’Ufficio di presidenza ha disciplinato i limiti e le modalità di corresponsione dei succitati rimborsi spese forfetari con la propria deliberazione n. 12 del 22 marzo 2012.

Il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 10 ottobre 2012 e in vigore dall’11 ottobre 2012, dispone, tra l’altro, all’articolo 1, quanto segue in materia di finanziamento dei gruppi consiliari delle assemblee legislative regionali:

10. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali approva un rendiconto di esercizio annuale che disciplina la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la documentazione da porre a corredo del rendiconto stesso, nonché le modalità per la regolare tenuta della contabilità.

11. Il rendiconto di cui al comma 10 è strutturato secondo linee guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ed evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dall'Assemblea, con indicazione del titolo del trasferimento, delle spese esclusivamente riferibili alle funzioni politico istituzionali, con esclusione di indennità, benefici o simili emolumenti e di quelle comunque estranee a tali funzioni, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

Nelle more della conversione in legge del succitato decreto e dell’emanazione delle disposizioni attuative di cui al sopra richiamato comma 11, si propone di sospendere la corresponsione ai gruppi consiliari del contributo di cui al comma 2 del citato articolo 5 della lr 56/1984, stabilendo altresì che i gruppi medesimi possono riconoscere, con i contributi già erogati prima della data di entrata in vigore del succitato d.l. 174/2012, rimborsi forfetari ovvero a piè di lista, con le modalità stabilite dalla succitata deliberazione n. 12 del 22 marzo 2012, limitatamente alle spese sostenute fino al 10 ottobre 2012.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'Ufficio di Presidenza

- udito il Relatore, il quale dà atto che la Direzione competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visto l’articolo 5 della lr 56/1984;

- visto l’articolo 1, commi da 10 a 14, del d.l. 174/2012;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che:

a) nelle more della conversione in legge del d.l. 174/2012 e dell’emanazione delle disposizioni attuative di cui al comma 11 dell’articolo 1 del d.l. medesimo, è sospesa la corresponsione ai gruppi consiliari del contributo di cui al comma 2 dell’articolo 5 della lr 56/1984;

b) i gruppi consiliari possono riconoscere, con i contributi già erogati prima della data di entrata in vigore del succitato d.l. 174/2012, rimborsi forfetari ovvero a piè di lista, in attuazione della deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 12 del 22 marzo 2012, limitatamente alle spese sostenute fino al 10 ottobre 2012;

2) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale.

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