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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 101 del 30 luglio 2026


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 86 del 28 luglio 2026

Nomina del Commissario straordinario dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova. Art. 7, comma 1 bis della Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto è nominato il Commissario straordinario dell’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova ai sensi dell’art. 7, comma 1 bis della L.R. 7 aprile 1998, n. 8 per garantire la funzionalità dell’Ente fino alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente

VISTO l’art. 7, comma 1 della Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 il quale stabilisce che il Presidente dell’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d’intesa con l’Università;

VISTO l’Avviso n. 45 del 13 marzo 2026 con il quale è stata prevista la possibilità, per i soggetti interessati, di presentare la proposta di candidatura per la nomina a Presidente degli ESU – Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di Venezia e di Verona entro il 14 aprile 2026;

DATO ATTO che in data 13 giugno 2026 è scaduto il termine di durata del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova (in breve: ESU);

VISTO l’art. 4, comma 2 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 il quale stabilisce che gli organi non ricostituiti entro il termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo;

PRESO ATTO che in data 28 luglio 2026 è prevista la scadenza del periodo di proroga del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell’ESU pari a quarantacinque giorni decorrenti dal 13 giugno 2026;

CONSIDERATO che è tuttora in corso la procedura per l’individuazione del nuovo Presidente la cui nomina rappresenta il presupposto per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione;

VISTO che l’art. 7, comma 1 bis della Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 stabilisce che se il procedimento di nomina del Presidente dell’ESU non si conclude entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza dell’incarico precedente, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario con i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa l’assunzione di atti indifferibili e urgenti, il quale rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla nomina del Commissario stesso;

RILEVATA la necessità di garantire la funzionalità dell'ESU e la continuità dell'attività amministrativa dell'Ente al fine di adempiere alle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente, risulta opportuno affidare l'incarico di Commissario straordinario all'attuale Presidente uscente, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento della nomina del nuovo Presidente e, comunque, nel rispetto del limite temporale previsto dall'art. 7, comma 1 bis della Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23 dicembre 1983, n. 64 in caso di gestione commissariale dell’ente, il trattamento economico del commissario è determinato col provvedimento di nomina, si prevede di riconoscere al Commissario straordinario un’indennità di carica onnicomprensiva, entro i limiti stabiliti dagli artt. 1, 2 e 6-bis, della medesima L.R. n. 64/1983, di importo pari a quella attualmente spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova determinato ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 8/1998;

VISTI:

  • la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”;
  • la Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”;
  • la Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 “Norme modificative e integrative delle leggi istitutive di alcuni enti dipendenti per quanto concerne le indennità agli amministratori e ai revisori e la nomina del presidente del collegio dei revisori”;
  • l’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 il quale stabilisce che all’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto e che la dichiarazione è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico;
  • la DGR n. 152 del 10 marzo 2026 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al conferimento di incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39. Aggiornamento”;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di nominare Commissario straordinario dell’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova dal 29 luglio 2026 il sig. Giuseppe Maschera, nato a Dolo (VE) il 10/04/1983, il quale resterà in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre centoventi giorni decorrenti dalla data della propria nomina;
  3. di stabilire che al Commissario straordinario competono i soli poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa l’assunzione di atti indifferibili ed urgenti;
  4. di riconoscere al Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23 dicembre 1983, n. 64 un’indennità di carica onnicomprensiva, entro i limiti stabiliti dagli artt. 1, 2 e 6-bis della medesima L.R. n. 64/1983, di importo pari a quella attualmente spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova determinato ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 8/1998;
  5. di dare atto che l’efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, all’atto del conferimento dell’incarico all’interessato, della dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
  6. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Stefani



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