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Bur n. 67 del 29 maggio 2026


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 26 maggio 2026

Designazione di un componente del Comitato di tutela del marchio collettivo d'origine "Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto". Legge regionale 7 aprile 2000, n. 16.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si designa un membro del Comitato di tutela del marchio collettivo regionale “Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto”.

Il Presidente

VISTA la Legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali” e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina l’istituzione e l’uso dei marchi collettivi regionali;

VISTO l’art. 2 della L.R. n. 16/2000 che prevede che la Giunta regionale istituisca i marchi collettivi regionali e ne disciplini le modalità di utilizzo, approvando il relativo regolamento d’uso e definendo, con il medesimo provvedimento, gli elementi essenziali del marchio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 857 del 15 marzo 2010 con la quale è stato istituito il marchio collettivo d’origine “Fango del Bacino Termale Euganeo”, successivamente modificato in “Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto” con Deliberazione della Giunta regionale n. 293 del 10 marzo 2015, al fine di tutelare l’origine, la natura e la qualità del fango del Bacino Termale Euganeo, nonché gli scopi terapeutici che ne hanno caratterizzato e reso noto l’utilizzo;

VISTO altresì l’art. 8 della succitata L.R. n. 16/2000 che prevede che per ogni marchio regionale sia istituito, presso la Camera di commercio territorialmente competente, un Comitato di tutela costituito con decreto del dirigente della Struttura regionale competente, che dura in carica cinque anni, e che la composizione dei Comitati di tutela sia definita dal provvedimento di istituzione del marchio ai sensi dell’art. 2, comma 1 della medesima Legge regionale;

DATO ATTO che la DGR n. 857/2010 prevede che il Comitato di tutela del marchio collettivo d’origine “Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto” sia composto dai seguenti membri:

  1. un componente designato dal Presidente della Regione del Veneto;
  2. un componente designato dal Presidente della Provincia di Padova;
  3. un componente designato dalla Giunta camerale della Camera di commercio di Padova;
  4. un componente designato dal Centro Studi Termali Pietro d’Abano;
  5. un componente designato dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Padova;
  6. un componente designato dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova;
  7. un componente designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

DATO ATTO che l’art. 9, comma 2 della L.R. n. 16/2000 prevede che l'incarico sia svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione;

RICHIAMATA altresì la succitata DGR n. 293/2015 con la quale sono stati approvati il Regolamento d’uso del Marchio, comprensivo del Disciplinare e del Manuale grafico di utilizzo dello stesso;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 15 aprile 2021 con il quale si è provveduto a designare il componente del Comitato di tutela di competenza del Presidente della Regione del Veneto;

RICHIAMATO inoltre il Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 229 del 13 maggio 2021, con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Comitato di tutela del marchio collettivo d’origine “Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto”, giunto a naturale scadenza il 13 maggio 2026;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 5, comma 3 della succitata L.R. n. 27/1997 è stata avviata la procedura per la designazione di un componente del Comitato di tutela del marchio collettivo d’origine “Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto” con l’Avviso n. 22 del 30 gennaio 2026, pubblicato sul BUR n. 15 del 30 gennaio 2026, e che, in risposta all’Avviso indicato, sono pervenute, alla scadenza del termine prefissato, le candidature conservate agli atti della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, che sono state oggetto di apposita istruttoria curata dalla medesima struttura, le cui risultanze sono state approvate con Decreto n. 116 del 9 aprile 2026;

RITENUTO conseguentemente di procedere alla designazione di un componente del Comitato di tutela del marchio collettivo d’origine “Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto”;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché con riferimento al possesso, da parte dei soggetti designati, dei requisiti previsti dalla legge ai fini della nomina;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di designare, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 16/2000 e della DGR n. 857/2010, quale componente del Comitato di tutela del marchio collettivo “Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto” la Sig.ra Annalisa Maregotto, nata a Padova il 2 febbraio 1957;
  1. di dare atto che il Comitato di tutela del marchio collettivo d’origine “Fango D.O.C. – Thermae Abano Montegrotto – Regione Veneto” sarà nominato con Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese e dura in carica cinque anni;
  1. di dare atto che l’art. 9, comma 2 della L.R. n. 16/2000 prevede che l'incarico sia svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione;
  1. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell’esecuzione del presente atto;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Stefani

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