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Materia: Venezia, salvaguardia
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 20 gennaio 2026
Commissione per la Salvaguardia di Venezia. Delega alla partecipazione. Legge 16 aprile 1973, n. 171 e s.m.i., art. 5.
Il Presidente
VISTA la Legge 16 aprile 1973, n. 171 recante “Interventi per la salvaguardia di Venezia” e ss.mm.ii. che ha istituito la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, disciplinandone la composizione, le funzioni, la durata e le procedure per l’esercizio delle competenze attribuite (artt. 5 e 6) ed ha inoltre stabilito che la Commissione, organo collegiale a composizione mista, ad ordinamento autonomo e commissariale e di durata temporale, esercente una competenza statale, si avvalga per il suo funzionamento e le sue attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla Regione del Veneto;
VISTA la Legge 8 novembre 1991, n. 360, che ha modificato e integrato la composizione della Commissione, nonché le competenze attribuite, precedentemente già integrate dalla Legge 29 novembre 1984, n. 798 e in seguito ulteriormente modificate dal D.L. 29 marzo 1995, n. 96, convertito in Legge 31 maggio 1995, n. 206;
VISTO, in particolare, l’art. 5 della citata L. n. 171/1973 che prevede la seguente composizione della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, nominata dal Presidente della Regione:
DATO ATTO che, ai sensi del medesimo art. 5 della Legge n. 171/1973, i componenti della Commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 del 15 aprile 2025, con il quale, da ultimo, si è provveduto, in base alle designazioni pervenute, all’aggiornamento della composizione della Commissione per la Salvaguardia di Venezia;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 171/1973, “la Commissione per la Salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali.”;
RITENUTO, sulla base delle attività svolte dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, di conferire la delega in via continuativa per la partecipazione e la presidenza della Commissione stessa ad un dirigente regionale di comprovata professionalità tecnica;
RITENUTO di individuare nell’ing. Marco d’Elia, Direttore dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, il dirigente regionale cui conferire la delega in via continuativa, fino a nuove disposizioni, per la partecipazione e la presidenza della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 171/1973;
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Alberto Stefani
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