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Materia: Giunta regionale
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 92 del 16 dicembre 2025
Nomina componente della Giunta regionale. Consigliere regionale Diego RUZZA. Articolo 51 dello Statuto del Veneto.
Con il presente atto si dispone la nomina di un componente della Giunta regionale.
Il Presidente
PREMESSO che in data 23 e 24 novembre 2025 si sono svolte le elezioni per la XII Legislatura del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto;
PRESO ATTO che in data 5 dicembre 2025 l’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Venezia ha proclamato l’elezione del Presidente della Giunta regionale del Veneto e dei Consiglieri regionali;
RICHIAMATO l’art. 51, comma 3 dello Statuto che dispone che il Presidente della Giunta nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vicepresidente, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio regionale;
VISTO l’art. 53, comma 1 dello Statuto che dispone che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale;
VISTO l’art. 53, comma 2 dello Statuto che stabilisce che nella composizione della Giunta regionale sia garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi;
DATO ATTO che i Consiglieri attualmente assegnati al Consiglio regionale sono 49, oltre al Presidente e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, e che pertanto si possono nominare fino a 10 componenti di Giunta;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 9, comma 2 della Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, i componenti della Giunta regionale per la nomina e la durata di esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali e sono incompatibili con la carica di Consigliere comunale;
PRESO ATTO, inoltre che, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, la carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con le funzioni di Consigliere regionale e che secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 1 bis della citata Legge regionale, la nomina di un Consigliere regionale alla carica di componente della Giunta determina, per la durata dell’incarico, la sospensione dalle funzioni di Consigliere;
RILEVATO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina di un componente di Giunta;
RITENUTO di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Diego RUZZA, nato a Cologna Veneta (VR), il 4 agosto 1973;
VISTE le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e in particolare:
ACQUISITA agli atti la dichiarazione del Consigliere regionale Diego RUZZA in materia di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità previste dalla normativa vigente;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Alberto Stefani
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