Nomina componente della Giunta regionale. Consigliere regionale Paola ROMA. Articolo 51 dello Statuto del Veneto.
| Note per la trasparenza |
Con il presente atto si dispone la nomina di un componente della Giunta regionale.
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Il Presidente
PREMESSO che in data 23 e 24 novembre 2025 si sono svolte le elezioni per la XII Legislatura del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto;
PRESO ATTO che in data 5 dicembre 2025 l’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Venezia ha proclamato l’elezione del Presidente della Giunta regionale del Veneto e dei Consiglieri regionali;
RICHIAMATO l’art. 51, comma 3 dello Statuto che dispone che il Presidente della Giunta nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vicepresidente, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio regionale;
VISTO l’art. 53, comma 1 dello Statuto che dispone che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale;
VISTO l’art. 53, comma 2 dello Statuto che stabilisce che nella composizione della Giunta regionale sia garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi;
DATO ATTO che i Consiglieri attualmente assegnati al Consiglio regionale sono 49, oltre al Presidente e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, e che pertanto si possono nominare fino a 10 componenti di Giunta;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 9, comma 2 della Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, i componenti della Giunta regionale per la nomina e la durata di esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali e sono incompatibili con la carica di Consigliere comunale;
PRESO ATTO, inoltre che, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, la carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con le funzioni di Consigliere regionale e che secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 1 bis della citata Legge regionale, la nomina di un Consigliere regionale alla carica di componente della Giunta determina, per la durata dell’incarico, la sospensione dalle funzioni di Consigliere;
RILEVATO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina di un componente di Giunta;
RITENUTO di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Paola ROMA, nata a Treviso, il 26 novembre 1982;
VISTE le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e in particolare:
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l’art. 122 della Costituzione;
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l’art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto;
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la Legge 23 aprile 1981, n. 154, la Legge 2 luglio 2004, n. 165, il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
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la Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e la Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5;
ACQUISITA agli atti la dichiarazione del Consigliere regionale Paola ROMA in materia di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità previste dalla normativa vigente;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
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di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Paola ROMA, nata a Treviso, il 26 novembre 1982;
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di incaricare la Segreteria della Giunta regionale dell’esecuzione del presente atto in ordine agli adempimenti relativi alla nomina e alla trasmissione del presente decreto all’interessato e al Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza, con riferimento in particolare a quanto disposto dall’art. 24 della Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5;
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di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alberto Stefani