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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 04 settembre 2025
Stagione venatoria 2025/2026. Divieto dell'esercizio venatorio nelle aree denominate "Fossa Biuba" e "Aralt" ricadenti nel territorio dell'ex Azienda Faunistico-Venatoria denominata "AFV Palù" all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia TV 08, nei territori comunali di Cordignano, Gaiarine e Orsago, in provincia di Treviso, per ragioni connesse alla consistenza faunistica. Art. 17, L.R. n. 50/1993.
Si stabilisce il divieto dell’esercizio venatorio nelle aree denominate “Fossa Biuba” e “Aralt”, ricadenti all’interno dell’ex Azienda Faunistico-Venatoria denominata “AFV Palù” nei Comuni di Cordignano, Gaiarine e Orsago, in provincia di Treviso, situate nell’ Ambito Territoriale di Caccia TV 08, per ragioni connesse alla tutela e all’incremento della consistenza faunistica.
Il Presidente
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTO, in particolare, l’art. 19, comma 1 della L. n. 157/1992 ai sensi del quale “Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica”;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992;
VISTO, in particolare, l’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia, sia in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 recante “Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993”;
VISTA la DGR n. 401 del 9 aprile 2024 con la quale la Giunta regionale ha adottato l’aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio 2022-2027;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 880 del 5 dicembre 2024 che ha revocato la concessione dell’Azienda Faunistico-Venatoria denominata “AFV Palù” con decorrenza dal 31 dicembre 2024;
PRESO ATTO che, in seguito al Decreto n. 880/2024 di cui al punto precedente, l’Azienda Faunistico-Venatoria denominata “AFV Palù” ricadente nell’ATC TV 08 viene a decadere e nel territorio della stessa si potrà quindi praticare l’attività venatoria già a partire dalla stagione venatoria 2025-2026;
VISTA la richiesta pervenuta da parte dell’ATC TV 08 in data 25 agosto 2025, acquisita a protocollo regionale n. 407381, con la quale si richiede il divieto temporaneo dell’esercizio venatorio nelle aree denominate “Fossa Biuba” e “Aralt”, ricadenti nel territorio dell’ex Azienda Faunistico-Venatoria denominata “AFV Palù” nei Comuni di Cordignano, Gaiarine e Orsago in provincia di Treviso per la stagione venatoria 2025/2026, ossia fino al 31 gennaio 2026;
VISTO il verbale istruttorio prot. n. 0422586 del 1° settembre 2025 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria che attesta che sulla porzione di territorio in parola, così come riportato nella cartografia di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Decreto, debba disporsi il divieto dell’esercizio venatorio per la stagione venatoria 2025-2026, per la tutela della consistenza faunistica;
CONSIDERATO che, nell’area in parola, grazie alla tutela alla quale è stata sottoposta con la precedente pianificazione faunistico-venatoria, si è costituita una significativa popolazione di fauna selvatica stanziale con particolare riferimento alla specie lepre che, grazie alle densità raggiunte, ha avuto modo di irradiarsi nei territori circostanti sottoposti a gestione programmata della caccia;
CONSIDERATO altresì che, con l’apertura all’esercizio venatorio su tali terreni, il patrimonio costituito in anni di oculata gestione, verrebbe compromesso da un eccessivo prelievo reso possibile dalle elevate densità animali presenti;
CONSIDERATO infine che le limitazioni previste dal presente atto potranno consentire un’ottimale gestione del patrimonio faunistico presente, con possibilità quindi dello stesso di potersi irradiare nei territori limitrofi o di poter essere sottoposto ad altre forme di valorizzazione;
RITENUTO pertanto di disporre per l’intera durata della stagione venatoria 2025/2026 come definita dalla DGR n. 649 dell’11 giugno 2025 e dalla DGR n. 684 del 17 giugno 2025, ossia fino al 31 gennaio 2026, il divieto dell’esercizio venatorio di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993 nelle aree denominate “Fossa Biuba” e “Aralt”, ricadenti nel territorio dell’ex Azienda Faunistico-Venatoria denominata “AFV Palù” e situate nell’Ambito Territoriale di Caccia TV 08 nei Comuni di Cordignano, Gaiarine e Orsago in provincia di Treviso;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
decreta
Luca Zaia
(seguono allegati)
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