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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 119 del 05 settembre 2025


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del 04 settembre 2025

Stagione venatoria 2025/2026. Divieto dell'esercizio venatorio nell'area denominata "Medio Piave Argini" contigua alla ZRC "Medio Piave 2" e ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia TV 07, nei territori comunali di Cimadolmo, Mareno di Piave, Nervesa della Battaglia, Santa Lucia di Piave, Spresiano e Susegana in provincia di Treviso, per ragioni connesse alla consistenza faunistica. Art. 17, L.R. n. 50/1993.

Note per la trasparenza

Si stabilisce il divieto dell’esercizio venatorio nell’area denominata “Medio Piave Argini”, contigua alla ZRC “Medio Piave 2” ricadente nei Comuni di Cimadolmo, Mareno di Piave, Nervesa della Battaglia, Santa Lucia di Piave, Spresiano e Susegana in provincia di Treviso, situata nell’Ambito Territoriale di Caccia TV 07, per ragioni connesse alla tutela e all’incremento della consistenza faunistica.

Il Presidente

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTO, in particolare, l’art. 19, comma 1 della L. n. 157/1992 ai sensi del quale “Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica”;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992;

VISTO, in particolare, l’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia, sia in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 recante “Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993”;

VISTA la DGR n. 401 del 9 aprile 2024 con la quale la Giunta regionale ha adottato l’aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio 2022-2027 ed in particolare l’Allegato C1 che ha apportato alcune modifiche alle zone di ripopolamento e cattura;

CONSIDERATO che la ZRC “Medio Piave”, istituita con il PFVR 2002-2007 e compresa parzialmente nel territorio dell’attuale ATC TV07, è stata suddivisa due distinte ZRC con il recente PFVR 2022-2027, denominate rispettivamente “Medio Piave 1” e “Medio Piave 2”, le quali sommate risultano complessivamente di superficie inferiore rispetto alla originaria ZRC “Medio Piave” prevista nel previgente PFVR regionale;

VISTA la richiesta pervenuta da parte dell’ATC TV 07 in data 22 agosto 2025, acquisita a protocollo regionale n. 405844, con la quale si richiede il divieto temporaneo dell’esercizio venatorio nell’area denominata “Medio Piave Argini”, contigua alla ZRC “Medio Piave 2” nei territori ricadenti nei Comuni di Cimadolmo, Mareno di Piave, Nervesa della Battaglia, Santa Lucia di Piave, Spresiano e Susegana in provincia di Treviso per la stagione venatoria 2025/2026, ossia fino al 31 gennaio 2026;

VISTO il verbale istruttorio prot. n. 0422477 del 1° settembre 2025 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria che attesta che sulla porzione di territorio in parola, così come riportato nella cartografia di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Decreto, debba disporsi il divieto dell’esercizio venatorio per la stagione venatoria 2025-2026, per la tutela della consistenza faunistica;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere la tutela faunistica anche alle aree della precedente ZRC “Medio Piave” che non risultano comprese nelle attuali ZRC “Medio Piave 1” e “Medio Piave 2”, al fine di garantire una più ampia salvaguardia del territorio;

CONSIDERATO che, nell’area in parola, grazie alla tutela alla quale è stata sottoposta con la precedente pianificazione faunistico-venatoria, si è costituita una significativa popolazione di fauna selvatica stanziale con particolare riferimento alla specie lepre che, grazie alle densità raggiunte, ha avuto modo di irradiarsi nei territori circostanti sottoposti a gestione programmata della caccia;

CONSIDERATO altresì che, con l’apertura all’esercizio venatorio su tali terreni, il patrimonio costituito in anni di oculata gestione da parte dell’ATC responsabile, verrebbe compromesso da un eccessivo prelievo reso possibile dalle elevate densità animali presenti;

CONSIDERATO infine che le limitazioni previste dal presente atto potranno consentire un’ottimale gestione del patrimonio faunistico presente, con possibilità quindi dello stesso di potersi irradiare nei territori limitrofi o di poter essere sottoposto ad altre forme di valorizzazione;

RITENUTO pertanto di disporre per l’intera durata della stagione venatoria 2025/2026 come definita dalla DGR n. 649 dell’11 giugno 2025 e dalla DGR n. 684 del 17 giugno 2025, ossia fino al 31 gennaio 2026, il divieto di esercizio venatorio di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993 nell’area denominata “Medio Piave Argini”, contigua alla ZRC “Medio Piave 2” e ricadente all’interno dell’Ambito Territoriale di Caccia TV 07, nei territori comunali di Cimadolmo, Mareno di Piave, Nervesa della Battaglia, Santa Lucia di Piave, Spresiano e Susegana in provincia di Treviso;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del verbale istruttorio prot. n. 0422477 del 1° settembre 2025 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in relazione all’istanza pervenuta da parte dell’Ambito Territoriale di Caccia TV 07 in data 22 agosto 2025, con la quale è stato richiesto il divieto temporaneo dell’esercizio venatorio nell’area denominata “Medio Piave Argini”, contigua alla ZRC “Medio Piave 2” nei territori ricadenti nei Comuni di Cimadolmo, Mareno di Piave, Nervesa della Battaglia, Santa Lucia di Piave, Spresiano e Susegana in provincia di Treviso per la stagione venatoria 2025/2026;
  3. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e per l’intera durata della stagione venatoria 2025/2026 come definita dalla DGR n. 649 dell’11 giugno 2025 e dalla DGR n. 684 del 17 giugno 2025, ossia fino al 31 gennaio 2026, il divieto di esercizio venatorio di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993 nell’area denominata “Medio Piave Argini”, contigua alla ZRC “Medio Piave 2” e ricadente all’interno dell’Ambito Territoriale di Caccia TV 07, nei territori comunali di Cimadolmo, Mareno di Piave, Nervesa della Battaglia, Santa Lucia di Piave, Spresiano e Susegana in provincia di Treviso, la cui superficie è riportata nella cartografia di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
  4. di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente Decreto;
  5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

51_DPGR_2025_09_04_N051_All_A_564259.pdf

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