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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 103 del 01 agosto 2025


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 29 luglio 2025

Stagione venatoria 2025/2026. Divieto temporaneo di caccia in località di notevole interesse turistico. L.R. n. 50/1993, art. 17, comma 1.

Note per la trasparenza

Viene decretato il divieto di caccia fino all’ultimo giorno del mese di settembre della stagione venatoria 2025/2026, nelle località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona e fino al 15 ottobre 2025 compreso limitatamente alle acque del lago di Garda di competenza veneta e alla fascia di territorio che, per una profondità di 500 mt, affianca verso terra la strada “Gardesana orientale”, dal confine con la Provincia di Brescia al confine con la Provincia autonoma di Trento.

Il Presidente

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992;

VISTA la DGR n. 649 dell’11 giugno 2025 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2025/2026;

VISTO il primo comma dell’art. 17 della L.R. n. 50/1993, che prevede che la caccia possa essere temporaneamente vietata in località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona;

VISTO che le suddette condizioni sono riscontrabili nelle sotto elencate località:

  • isole del Lido e di Pellestrina fino al faro di Ca’ Roman;
     
  • dalla foce del Tagliamento fino a porto Baseleghe;
     
  • dal porto di Falconera a Punta Sabbioni;
     
  • dal porto di Chioggia fino alla foce del fiume Adige;
     
  • dalla foce del fiume Adige fino al canale di Caleri che separa il Giardino Botanico di Porto Caleri dall’Isola di Albarella;
     
  • litorali delimitati a nord dalla foce del Po di Levante, a sud-ovest dalle acque de “La Vallona”, a Sud dalla foce del Po di Maistra;
     
  • spiaggia di Boccasette, scanno del Palo, scanno del Gallo sulla foce del Po di Maistra, scanno Boa sulla foce del Po di Pila, spiaggia in località Barricata, spiaggia in località Barricata lato sud (cosiddetta “Spiaggia delle Conchiglie”), spiaggia Bonelli, spiaggia Bastimento di fronte al Po di Tolle, “Marina 70” sulla Sacca degli Scardovari fino a 150 metri dalla sua perimetrazione, spiaggia del Bacucco tra il Po di Goro e il Po di Gnocca;

PRESO ATTO che, con riferimento alle località indicate all’ultimo punto di cui sopra, sono pervenute ai competenti uffici regionali, sia da parte degli utenti, sia da parte degli Organi di Vigilanza, alcune segnalazioni riguardanti la difficoltà di individuare le aree stesse nella formulazione adottata nel precedente DPGR n. 78/2024 relativo alla stagione venatoria 2024/2025 che riportava indicazioni toponomastiche differenti;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di garantire un regolare esercizio dell’attività venatoria, di ripristinare le denominazioni delle località di interesse turistico ricadenti nel territorio della Provincia di Rovigo così come indicate nel DPGR n. 75/2023 relativo alla stagione venatoria 2023/2024;

CONSIDERATA quindi la necessità, per le succitate località, di prevedere un divieto temporaneo di caccia avente efficacia fino all’ultimo giorno del mese di settembre 2025, come già avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie;

VISTA, altresì, l’Ordinanza del Direttore della U.O. Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione n. 154 del 12 maggio 2025 ad oggetto: “Ordinanza di sicurezza della navigazione in rapporto alla stagione balneare per la sponda veneta del lago di Garda”, che stabilisce che la stagione balneare sul lago di Garda per la parte di competenza territoriale veneta è compresa tra il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno solare;

VISTA la nota prot. n. 0282284 del 9 giugno 2025 con cui la U.O. Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione ha formalmente richiesto alla Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - U.O. Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria di vietare la caccia sul lago di Garda di competenza veneta e sulla relativa fascia di territorio che, per una profondità di 500 mt, affianca verso terra la strada “Gardesana orientale”, dal confine con la Provincia di Brescia al confine con la Provincia autonoma di Trento, fino al termine della stagione balneare 2025;

CONSIDERATA quindi la necessità di prevedere, limitatamente alle acque del lago di Garda di competenza veneta e alla relativa fascia di territorio che, per una profondità di 500 mt, affianca verso terra la strada “Gardesana orientale”, dal confine con la Provincia di Brescia al confine con la Provincia autonoma di Trento, un divieto temporaneo di caccia fino al 15 ottobre 2025 compreso;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di stabilire che fino all’ultimo giorno del mese di settembre 2025 è vietata, nel corso della stagione venatoria 2025/2026, ogni forma di caccia nelle seguenti località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona:
  1. per una profondità di mt. 1.000 dal battente dell’onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:
    • sull’intero territorio delle isole del Lido e di Pellestrina fino al faro Ca’ Roman;
    • dalla foce del Tagliamento fino a porto Baseleghe;
    • da porto Falconera a Punta Sabbioni;
    • dal porto di Chioggia fino alla foce del fiume Adige;
    • dalla foce del fiume Adige fino al canale di Caleri che separa il Giardino Botanico di Porto Caleri dall’Isola di Albarella;
       
  2. per una profondità di m. 200 dal battente dell’onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:
    • litorali delimitati a nord dalla foce del Po di Levante, a sud-ovest dalle acque de “La Vallona”, a sud dalla foce del Po di Maistra;
    • spiaggia di Boccasette, scanno del Palo, scanno del Gallo sulla foce del Po di Maistra, scanno Boa sulla foce del Po di Pila, spiaggia in località Barricata, spiaggia in località Barricata lato sud (cosiddetta “Spiaggia delle Conchiglie”), spiaggia Bonelli, spiaggia Bastimento di fronte al Po di Tolle, “Marina 70” sulla Sacca degli Scardovari fino a 150 metri dalla sua perimetrazione, spiaggia del Bacucco tra il Po di Goro e il Po di Gnocca;
  1. di stabilire altresì che fino al giorno 15 ottobre 2025 compreso è vietata, nel corso della stagione venatoria 2025/2026, ogni forma di caccia nelle acque del lago di Garda di competenza veneta e nella relativa fascia di territorio che, per una profondità di 500 mt, affianca verso terra la strada “Gardesana orientale”, dal confine con la Provincia di Brescia al confine con la Provincia autonoma di Trento;
     
  2. di stabilire che il regime temporaneo di divieto di cui al presente decreto non si applica all’interno degli istituti venatori privatistici (Aziende faunistico-venatorie e Aziende agri-turistico-venatorie di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. n. 50/1993) comunque preclusi all’accesso a fini di fruizione turistica;
     
  3. di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;
     
  4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
     
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
     
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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