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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 29 luglio 2025
Stagione venatoria 2025/2026. Limitazione dell'esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza, nel territorio della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova. L.R. n. 50/1993, art. 17, comma 1.
Vengono decretate limitazioni all’esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza e ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova.
Il Presidente
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992 ed in modo particolare l’art. 17, comma 1;
VISTA la DGR n. 649 dell’11 giugno 2025 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2025/2026;
RICHIAMATI i Decreti presidenziali assunti negli ultimi anni al fine di introdurre, ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993, particolari limitazioni all’esercizio venatorio lungo talune canalette lagunari ricadenti nelle province di Venezia e di Padova, in accordo con il Magistrato alle Acque (oggi Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche), al fine di contenere la pressione venatoria ivi segnalata;
PRESO ATTO del positivo riscontro da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche inviato con prot. n. 337140 dell’8 luglio 2025, a supporto della riproposizione per la stagione 2025/2026 della specifica regolamentazione;
RITENUTO sussistano le condizioni per riproporre anche per la stagione venatoria 2025/2026 la regolamentazione già adottata per l’ultima stagione venatoria con DPGR n. 71 del 13 agosto 2024 avuto riguardo alle canalette lagunari di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Luca Zaia
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