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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 103 del 01 agosto 2025


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 29 luglio 2025

Nomina dei Presidenti delle Commissioni Mediche Locali. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 come modificato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede a nominare i Presidenti delle Commissioni Mediche Locali in attuazione del D.P.R. 16 dicembre 1992. N. 495 e s.m.i.

Il Presidente

VISTO l’art. 119, comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada” e s.m.i. che prevede che le Commissioni Mediche Locali (C.M.L.) sono costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi Presidenti;

VISTO l’art. 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”, come modificato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68, che prevede che le Commissioni Mediche Locali sono costituite con provvedimento del Presidente della Regione presso i servizi dell’Azienda Sanitaria Locale che svolgono funzioni in materia medico-legale e che i Presidenti delle C.M.L. vengono nominati altresì con provvedimento del Presidente della Regione nelle persone responsabili dei servizi che svolgono funzioni in materia medico-legale;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 330, comma 2 del succitato D.P.R. n. 495/1992, le Commissioni Mediche Locali sono composte, oltre che dal Presidente, da due membri effettivi e almeno due membri supplenti individuati tra i medici delle Amministrazioni e Corpi di cui all’art. 119, comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992, tutti in attività di servizio, designati dalle Amministrazioni competenti;

RICHIAMATO il parere in data 18 settembre 2014, protocollo regionale n. 391850, dell'allora Sezione Affari Legislativi, agli atti della Struttura regionale competente, relativo al D.P.R. n. 68/2013, con cui è stato precisato che “nessuna libertà di scelta permane in capo ai Presidenti delle Regioni nella nomina dei Presidenti delle Commissioni Medico Locali [...] tale incarico può essere conferito solamente ai responsabili dei servizi medico-legali delle Aziende sanitarie”;

RICHIAMATO il DPGR n. 157 del 30 ottobre 2014 con il quale veniva dato atto dell’operatività di sette Commissioni Mediche Locali attive presso le Aziende U.L.S.S. capoluogo di Provincia e, quindi, presso le Aziende U.L.S.S. n. 1 Belluno, n. 6 Vicenza, n. 9 Treviso, n. 12 Veneziana, n. 16 Padova, n. 18 Rovigo e n. 20 Verona, sulla base dell’allora vigente assetto territoriale delle Aziende U.L.S.S. del Veneto;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 che ha ridefinito l’assetto territoriale delle Aziende U.L.S.S. del Veneto, individuando nove Aziende U.L.S.S. operative sul territorio regionale;

DATO ATTO che le preesistenti Commissioni Mediche Locali istituite con DPGR n. 157/2014, in considerazione della citata L.R. n. 19/2016, sono attualmente operative presso le Aziende U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, n. 2 Marca Trevigiana, n. 3 Serenissima, n. 5 Polesana, n. 6 Euganea, n. 8 Berica e n. 9 Scaligera;

RICHIAMATI i DPGR n. 157/2014, n. 174/2018, n. 55/2021 e 35/2023 con i quali sono stati nominati i Presidenti delle succitate Commissioni Mediche Locali;

VISTE le comunicazioni pervenute nei mesi di maggio, giugno e luglio 2025 dalle predette Aziende U.L.S.S., agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, relative all’indicazione, presso ciascuna Azienda Sanitaria, della persona responsabile del servizio che svolge funzioni in materia medico-legale;

RITENUTO pertanto, alla luce dell’attuale organizzazione delle Aziende Sanitarie e delle citate comunicazioni di queste ultime, di provvedere col presente atto a formalizzare la nomina dei Presidenti delle C.M.L. attualmente operative in Veneto;

RITENUTO di prevedere la facoltà per i Presidenti delle C.M.L. di riunire queste ultime anche presso sedi decentrate, oltre che nella sede ordinaria, al fine di permettere all’utenza di accedervi con minore aggravio di tempo e maggiore facilità, anche allo scopo di diminuire i tempi di attesa dell’utenza medesima;

VISTO il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 27 dicembre 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, come modificato dal D.M. 14 settembre 1998;

VISTO l’art. 330 del D.P.R. n. 495/1992, come modificato dal D.P.R. n. 68/2013;

DATO atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di dare atto che nella Regione del Veneto le Commissioni Mediche Locali attualmente operanti sono quelle istituite presso le Aziende U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, n. 2 Marca Trevigiana, n. 3 Serenissima, n. 5 Polesana, n. 6 Euganea, n. 8 Berica e n. 9 Scaligera;
     
  3. di nominare, ai sensi dell’art. 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68, quali Presidenti delle Commissioni Mediche Locali, i sottoelencati Dottori, responsabili dei servizi medico-legali presso le rispettive Aziende Sanitarie, sulla base di quanto da queste ultime comunicato:
  • Azienda U.L.S.S. 1 - Dolomiti:

dr. Matteo Sponga

  • Azienda U.L.S.S. 2 - Marca Trevigiana:

dr. Giacomo Ceron

  • Azienda U.L.S.S. 3 - Serenissima:

dr. Silvano Zancaner

  • Azienda U.L.S.S. 5 - Polesana:

dr.ssa Alessia Arseni

  • Azienda U.L.S.S. 6 - Euganea:

dr.ssa Anna Pasetti

  • Azienda U.L.S.S. 8 - Berica:

dr. Piero Benato

  • Azienda U.L.S.S. 9 - Scaligera:

dr.ssa Alessandra De Salvia

 

  1. di prevedere la facoltà per i Presidenti delle C.M.L. di riunire queste ultime anche presso sedi decentrate, oltre che nella sede ordinaria, al fine di permettere all’utenza di accedervi con minore aggravio di tempo e maggiore facilità, anche allo scopo di diminuire i tempi di attesa dell’utenza medesima;
     
  2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  3. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto;
     
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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