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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 12 del 01 aprile 2025
Istituzione del Comitato tecnico regionale VIA. L.R. n. 12/2024, art. 10, comma 3.
Con il presente provvedimento si provvede all’istituzione del Comitato tecnico regionale VIA ai sensi dell’art. 10, comma 3 della Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.
Il Presidente
VISTA la Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 recante “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”, che al Capo III disciplina le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni (Testo Unico Ambiente), di seguito “TUA”;
VISTO l’art. 10, comma 3 della L.R. n. 12/2024 che stabilisce che il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto il Comitato tecnico regionale VIA (di seguito anche “Comitato”), quale organo tecnico-istruttorio indipendente che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione nei casi previsti dalla legge, individuando quali componenti:
a. il Direttore di Area di cui alla Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, competente in materia di tutela dell’ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b. il Direttore della Direzione di cui alla Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c. i Direttori delle strutture regionali, o loro delegati, competenti nelle materie di cui all’art. 10, comma 1 della L.R. n. 12/2024;
d. il Direttore dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (di seguito ARPAV), di cui alla Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”, o suo delegato;
e. i Legali rappresentanti degli enti strumentali regionali, delle agenzie e società partecipate o controllate dalla Regione, o loro sostituti in forza di delega espressa, competenti nelle materie di cui all’art. 10, comma 1 della L.R. n. 12/2024;
DATO ATTO che, in base al vigente assetto organizzativo regionale, le competenze richieste in capo ai componenti del Comitato di cui all’art. 10, comma 3 sono quelle attribuite rispettivamente alle seguenti strutture:
DATO ATTO che, in base all’attuale ordinamento regionale, le competenze richieste in capo ai componenti del Comitato di cui all’art. 10, comma 3, lettera e) sono rinvenibili nei seguenti enti strumentali, agenzie e società controllate dalla Regione:
DATO ATTO che il Comitato tecnico regionale VIA istituito con il presente decreto espleterà le proprie funzioni per i procedimenti in materia di VIA avviati successivamente alla data del presente atto;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 23, commi 2 e 3 della L.R. n. 12/2024, il Comitato tecnico VIA regionale istituito con DPGR n. 152 del 13 dicembre 2016 e da ultimo aggiornato con DPGR n. 92 del 6 luglio 2021 continuerà ad espletare le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti per i quali è stato comunicato l’avvio del procedimento prima dell’entrata in vigore del Regolamento regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Successivamente alla conclusione di tali procedimenti, il Comitato tecnico VIA regionale istituito con DPGR n. 152 del 13 dicembre 2016 e da ultimo aggiornato con DPGR n. 92 del 6 luglio 2021 cesserà le proprie funzioni;
RITENUTO pertanto di istituire il Comitato tecnico regionale VIA, nella composizione stabilita dalla L.R. n. 12/2024, che opererà quale organo tecnico-istruttorio indipendente che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione nei casi previsti dalla legge;
VISTO il Regolamento regionale 9 gennaio 2025, n. 2 recante “Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).”, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 19 gennaio 2025;
VISTA la DGR n. 680 del 18 giugno 2024 che disciplina il funzionamento del Comitato tecnico regionale VIA e, in particolare, all’art. 10 dell’Allegato A prevede che in merito ai compensi spettanti ai componenti del Comitato, il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio provvede al riconoscimento del compenso annuo dovuto agli enti strumentali, agenzie e società partecipate o controllate dalla Regione nonché alla stipula di apposita convenzione con ARPAV, per la partecipazione dei rispettivi rappresentanti alle sedute del Comitato;
RICHIAMATE le Leggi regionali che assegnano le competenze agli enti strumentali, agenzie e società controllate dalla Regione partecipanti al Comitato (L.R. n. 47/1985, L.R. n. 14/2023, L.R. n. 12/1998, L.R. n. 20/2000, L.R. n. 1/2009, L.R. n. 11/2010, L.R. n. 17/2012, L.R. n. 29/2001, L.R. n. 35/1997, L.R. n. 19/2016);
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di istituire, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 12/2024, il Comitato tecnico regionale VIA quale organo tecnico-istruttorio indipendente che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione nei casi previsti dalla legge;
3. di individuare quali componenti del Comitato tecnico regionale VIA di cui al punto precedente i seguenti soggetti:
a. il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b. il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, o suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
c. i Direttori delle strutture regionali, o loro delegati, competenti nelle materie di cui all’art.10, comma 1 della L.R. n. 12/2024, di seguito individuati:
d. il Direttore dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla L.R. 18 ottobre 1996, n. 32, o suo delegato;
e. i Legali rappresentanti degli enti strumentali regionali, delle agenzie e società partecipate o controllate dalla Regione, o loro sostituti in forza di delega espressa, competenti nelle materie di cui all’art. 10, comma 1 della L.R. n. 12/2024, di seguito individuati:
4. di dare atto che il Comitato tecnico regionale VIA istituito con il presente decreto espleterà le proprie funzioni per i procedimenti in materia di VIA avviati successivamente alla data del presente atto;
5. di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 23, commi 2 e 3 della L.R. n. 12/2024, il Comitato tecnico regionale VIA istituito con DPGR n. 152 del 13 dicembre 2016 e da ultimo aggiornato con DPGR n. 92 del 6 luglio 2021 continuerà ad espletare le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti per i quali è stato comunicato l’avvio del procedimento prima dell’entrata in vigore del Regolamento regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Successivamente alla conclusione di tali procedimenti, il Comitato tecnico regionale VIA istituito con DPGR n. 152 del 13 dicembre 2016 e da ultimo aggiornato con DPGR n. 92 del 6 luglio 2021 cesserà le proprie funzioni;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 10, comma 6 della L.R. n. 12/2024, e nel rispetto dell’art. 10 dell’Allegato A della DGR 680 del 18.06.2024, il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio provvederà a riconoscere il compenso annuo dovuto ai componenti del Comitato individuati al punto 3, lettere d) ed e) del presente Decreto nonché alla stipula di apposita convenzione con ARPAV, per la partecipazione alle sedute del Comitato;
7. di incaricare la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso dell’esecuzione del presente atto, ivi compresa la sua comunicazione ai componenti individuati al punto 3;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia
(Determinazioni in materia di Comitato tecnico regionale VIA sono state assunte anche con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 12 giugno 2025, pubblicato in parte seconda - sezione prima del Bollettino ufficiale n. 76 del 13 giugno 2025, ndr)
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