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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 87 del 13 settembre 2024
Stagione venatoria 2024/2025. Divieto dell'esercizio venatorio in terreni ricadenti nella ex ZRC denominata "Fogolana" ricadente nel territorio comunale di Codevigo in provincia di Padova per ragioni connesse alla consistenza faunistica. Art. 17, L.R. n. 50/1993.
Si stabilisce il divieto dell’esercizio venatorio nella ex ZRC denominata “Fogolana” situata nel territorio comunale di Codevigo (PD), situata nell’Ambito Territoriale di Caccia PD 04, per ragioni connesse alla tutela e all’incremento della consistenza faunistica.
Il Presidente
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTO, in particolare, l’art. 19, comma 1, della L. n. 157/1992 ai sensi del quale “Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica”;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992;
VISTO, in particolare, l’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia, sia in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 recante “Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993". (Proposta di deliberazione amministrativa n. 66).”;
VISTA la DGR n. 401 dell’9 aprile 2024 con la quale la Giunta regionale ha adottato l’aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio 2022-2027 ed in particolare l’Allegato C1 che ha apportato alcune modifiche alle zone di ripopolamento e cattura;
PRESO ATTO che in seguito a dette modifiche la zona di ripopolamento e cattura denominata “Fogolana” ricadente nell’ATC PD4 viene a decadere ed in essa si potrà praticare l’attività venatoria già a partire dalla stagione venatoria 2024-2025;
VISTA la DGR n. 668 del 10 giugno 2024 ‘Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/1993).’;
VISTA la DGR n. 703 del 18 giugno 2024 ‘Rettifica della DGR n. 668 del 10/06/2024 avente per oggetto "Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione calendario venatorio regionale (art.16 L.R. n. 5019/93)";
VISTA la richiesta pervenuta da parte dell’ATC PD 04 in data 27 agosto 2024, acquisita a protocollo regionale n. 431130, con la quale si richiede il divieto temporaneo dell’esercizio venatorio nella ex ZRC denominata “Fogolana” nel territorio ricadente nel comune di Codevigo (PD) per la stagione venatoria 2024/2025, ossia fino al 31 gennaio 2025;
VISTO il verbale istruttorio prot. n. 0449544 del 5 settembre 2024 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria che attesta che sulla porzione di territorio in parola, così come riportato nella planimetria di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Decreto, debba disporsi il divieto dell’esercizio venatorio per la stagione venatoria 2024-2025, per la tutela della consistenza faunistica;
CONSIDERATO che nell’area in parola, grazie alla tutela alla quale è stata sottoposta con la precedente pianificazione faunistico-venatoria, si è costituita una significativa popolazione di lepri che, grazie alle densità raggiunte, ha avuto modo di diffondersi nei territori circostanti sottoposti alla gestione programmata della caccia oltre che di essere sottoposta alla cattura con successiva traslocazione in altre aree idonee alla specie;
CONSIDERATO che nell’area in parola, come riportato nel verbale 5 settembre 2024 «con l’apertura della caccia e nell’impossibilità di procedere ad una cattura delle lepri, a causa delle colture e del periodo riproduttivo della specie ancora in atto (le catture vengono infatti effettuate nei mesi di dicembre-gennaio), il patrimonio faunistico ancora presente in quell’area verrebbe sottoposto ad un impatto, sia sotto forma di prelievo che di disturbo, non sostenibile e comunque assolutamente inopportuno»;
PRESO ATTO che, con l’apertura all’esercizio venatorio su tali terreni, tale patrimonio costituito in anni di oculata gestione da parte dell’ATC responsabile, verrebbe distrutto da un eccessivo prelievo reso possibile dalle elevate densità animali presenti;
VALUTATO che le limitazioni previste dal presente atto consentiranno un’ottimale gestione del patrimonio faunistico presente, con possibilità quindi dello stesso di potersi irradiare nei territori limitrofi o di poter essere sottoposto ad altre forme di valorizzazione;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
decreta
Luca Zaia
(seguono allegati)
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